Non sono confiscabili le quote sociali di una s.r.l. conferite da due fratelli – imputati di associazione a delinquere di stampo mafioso – in un trust a favore delle loro rispettive mogli e figli, né l’immobile acquistato dal trust con provvista fornita dalla s.r.l., in quanto il trust deve ritenersi effettivo, come dimostrano l'individuazione del trustee in soggetti professionali di indubbia competenza tecnica, la previsione di un compenso per il trustee che non risulta non essere stato versato e l’assenza di rapporti pregressi tra trustee e imputati.
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. costituito da una persona fisica, poi fallita, sul proprio intero patrimonio immobiliare per la cura e l’assistenza di un parente è revocabile ex art. 64 l. fall., considerato che il vincolo è stato posto in essere poco meno di un anno prima della declaratoria di fallimento e ha natura di atto a titolo gratuito e che, sebbene il vincolo possa integrare l’adempimento di un dovere morale, non può ritenersi soddisfatto il requisito della proporzionalità tra la liberalità e il patrimonio della persona fisica costituente.
La domanda avanzata dalla creditrice, ex coniuge del disponente, di revocare e dichiarare inefficace nei propri confronti il trasferimento dei beni immobili dal disponente al trustee è idonea a fondare la pronuncia di revoca ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in trust.
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Milano - 11 maggio 2022
(in One Legale) Il trust in cui i disponenti - due genitori e il comune figlio - hanno conferito beni immobili, il cui trustee è il figlio insieme a sua moglie e i cui beneficiari sono i figli di questi ultimi è fiscalmente inesistente in quanto il reddito del trust (derivante dalla locazione degli immobili), anziché essere conservato affinché i beneficiari ne potessero godere al termine del trust come prescritto dall'atto istitutivo, è stato distribuito ai disponenti, ai trustee e ai beneficiari e non è stata rinvenuta corrispondenza o comunicazioni tra trustee e disponenti, né è stata mai istituita la figura del guardiano, pur prevista nell'atto istitutivo. I redditi percepiti dal trust vanno perciò imputati ai disponenti.
(in One Legale) Il trustee è il soggetto passivo della TASI relativa agli immobili inclusi nel fondo in trust, ma questa tassa non può richiesta al trustee se a versarla sono sempre stati i disponenti e il Comune che la richiede non dimostra che nell'atto istitutivo è escluso che l'onere delle imposte locali gravi sui disponenti.
Commissione Tributaria Regionale Lazio, Roma - 13 luglio 2022
Commissione Tributaria Regionale Piemonte, Novara - 3 agosto 2022
(in One Legale) Rivestire l'ufficio di guardiano di un trust interno non è circostanza rilevante ai fini di attrarre la residenza fiscale in Italia se il trust non era ancora stato istituito nel periodo di imposta considerato.
Commissione Tributaria Regionale Piemonte, Torino – 23 agosto 2022
Il Sole 24 ore - Lunedì 12 dicembre 2022