CONGRESSO DEL VENTICINQUENNIO
ISOLA DELLE FEMMINE, 15-16 NOVEMBRE 2024
L’Associazione Il trust in Italia quest’anno compie 25 anni, importante traguardo che verrà celebrato all’Isola delle Femmine (PA) e la sede congressuale è il Saracen Sands Hotel.
Il Congresso è aperto a tutti previa iscrizione obbligatoria compilando il modulo e seguendo le istruzioni presenti a questo indirizzo »»»
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La mancata prosecuzione di pregressa procedura esecutiva non pregiudica l’azione revocatoria avente ad oggetto il trasferimento di beni in trust, purché sia provata la sussistenza della pretesa creditoria anteriore all’atto impugnato.
L’azione revocatoria proposta contro l’atto istitutivo di trust nel quale il disponente abbia trasferito tutti i propri beni immobili è utilmente esperita qualora il credito fiscale preteso dall’Agente della riscossione, seppur parzialmente esigibile in pendenza della procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali, sia di gran lunga superiore alla garanzia offerta dal patrimonio residuo del debitore. Infatti, in relazione alla sussistenza dell’eventus damni è necessario tener conto non soltanto dell’importo del credito esigibile ma anche di quello meramente eventuale e quand’anche litigioso.
L’atto istitutivo di trust di natura gratuita, compiuto dal debitore allo scopo di rendere più difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto, è inefficace e inopponibile nei confronti di un Ente pubblico che vanta un credito in forza di ruoli/avvisi di addebito/avvisi di accertamento.
Non è riconoscibile secondo la Convenzione de L’Aja del 1985 e comunque nullo il trust interno istituito dal disponente al fine di costituire un vincolo sui propri beni senza spogliarsi della gestione degli stessi (c.d. sham trust), come desumibile dal fatto che il trust sia stato istituito quando già il disponente era a conoscenza delle pretese creditorie nei suoi confronti, dal fatto che l’immobile conferito costituisca la maggior quota del patrimonio del disponente, dalla circostanza che l’immobile conferito sia abitato dal disponente, nonché dal fatto che il trustee sia noto per essere soggetto avvezzo a prestarsi ad operazioni in frode ai creditori.
È inammissibile, perché tardivo, il ricorso per Cassazione proposto oltre il termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ, che si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e che decorre dalla pubblicazione della sentenza.
L’impegno assunto da un coniuge nell’accordo di separazione coniugale di trasferire la nuda proprietà di un immobile alle figlie non è validamente adempiuto conferendo la nuda proprietà dell’immobile in un trust del quale sono beneficiarie le figlie; deve quindi essere accolta la domanda di trasferimento della nuda proprietà alle figlie, proposta ex art. 2932 cod. civ.
L’interposizione del trust rispetto al patrimonio del disponente e, quindi, la creazione di un trust fittizio, deve essere provata e, al fine di raggiungere tale prova, non sono sufficienti clausole di limitazione al potere di gestione del trustee, di apposizione del vincolo fiduciario a favore di un altro trust e di individuazione del disponente come uno dei beneficiari o di distribuzione degli utili al medesimo.
Se il trustee non risiede in uno Stato a fiscalità privilegiata neanche il trust da lui amministrato può essere considerato residente in uno Stato a fiscalità privilegiata. Di conseguenza, non si applica il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dal comma 2-bis dell’art. 12 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, bensì l’ordinario termine di decadenza previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Nel caso in cui il provvedimento cautelare richiesto con ricorso d’urgenza deve essere eseguito in Italia, la competenza del giudice italiano, fissata dal comma 3 dell’art. 669-ter cod. proc. civ., prevale su quella del giudice straniero fissata dall’atto istitutivo di trust.
E’ correttamente notificato al trustee l’avviso di liquidazione per l’IMU relativa ai beni conferiti nel trust, perché soggetto passivo dell’atto impositivo è il trustee stesso.
L’atto istitutivo di trust con contestuale conferimento di beni immobili sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, perché da tale segregazione non deriva alcun reale trasferimento di beni e diritti o arricchimento patrimoniale in capo ai trustee.
Il sole 24 ore - mercoledì 29 maggio 2024
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