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6 Agosto 2025
Sono il disponente di un trust familiare (il trustee è mia moglie e i beneficiari sono i figli minori), sto acquistando un immobile, da conferire in trust e il notaio suggerisce la tassazione in misura del 9% non sul valore catastale, bensì sul valore di acquisto dell’immobile. Ho conferito in precedenza altri immobili ma i notai hanno sempre gestito la tassazione sulla base del valore catastale. Chi ha ragione?

Se il trustee acquista a titolo oneroso l’immobile da terzi, la tassazione al 9% sul prezzo è corretta, anche alla luce della prassi dell’Agenzia delle entrate. Se invece il disponente acquista l’immobile personalmente e successivamente all’acquisto lo affida al trustee trasferendoglielo, l’imposta di registro della compravendita seguirà il criterio del cd prezzo-valore (9% sul valore catastale), mentre l’atto di dotazione al fondo in trust sarà tassato a imposta fissa ai sensi del TU imposta successioni e donazioni.

17 Giugno 2025
Dove poter evincere la possibilità che il beneficiario faccia un apporto immobiliare i nel trust? Il trust in oggetto è costituito secondo la legge di Jersey del 1984.

Non è scritto da nessuna parte, appartiene al diritto dei generale dei trust: chiunque può apportare beni in un trust; poi spetta al trustee decidere se accettarli o meno.

17 Giugno 2025
Ho un immobile che vorrei tutelare da pignoramenti eventuali di eredi che me ne impediscono la vendita. Il trust è possibile attuarlo anche senza movimento di denaro? Pensavo ad un trust con utilizzo di residenza nell’immobile oppure anche libero

Non comprendiamo la situazione: gli eredi di chi impediscono la vendita?
Rispondiamo alla seconda domanda: non occorrono movimenti di denaro per fare nascere un trust, ma il denaro normalmente occorre nella gestione dei beni oggetto del trust.

17 Giugno 2025
L’immobile in questione è un immobile che ho ricevuto da mio marito in un atto di negoziazione assistita (separazione con accordo tra le parti) che mi ha resa proprietaria di questo immobile al 100%. Gli eredi (figli di mio marito, non figli miei) hanno aggredito questo immobile mettendo una trascrizione pregiudizievole e bloccandomi la vendita, perche’ vantano dei diritti. Se io avessi fatto un trust (anno 2018) avrei potuto proteggere questo bene? Ho anche letto comunque che il trust può essere reso nullo entro 5 anni.

Il trust La avrebbe protetta nel senso che i figli di Suo marito avrebbero dovuto prima far revocare dal giudice il trasferimento dell’immobile al trustee (a questa azione di riferiscono i 5 anni dei quali Lei parla) e solo dopo avrebbero potuto trascrivere la domanda contro di Lei.

17 Giugno 2025
Ho un immobile che vorrei tutelare da pignoramenti eventuali di eredi che me ne impediscono la vendita . Il trust è possibile attuarlo anche senza movimento di denaro? Pensavo ad un trust con utilizzo di residenza nell’immobile oppure anche libero.

Non comprendiamo la situazione: gli eredi di chi impediscono la vendita?

Rispondiamo alla seconda domanda: non occorrono movimenti di denaro per fare nascere un trust, ma il denaro normalmente occorre nella gestione dei beni oggetto del trust.

17 Giugno 2025
Chi può beneficiare dell’ecobonus e del sisma bonus nel trust? Il detentore, ovvero il beneficiario o il disponente, se a questi è riservato l’utilizzo dell’immobile?

Di regola il trustee, ma dovrebbe spiegarci in che cosa consiste la riserva di utilizzo da parte del disponente.

17 Giugno 2025
Abbiamo costituito un Trust familiare a favore di un figlio disabile; l?unica attività del trust è la gestione di un fondo per le future necessità del figlio. La banca in cui è acceso il conto del trust l?ha codificato come ?Società fiduciaria di amministrazione? e non come ? Istituzione senza scopo di lucro ? scaturendo da ciò l?applicazione della ritenuta d?acconto sui proventi del conto che vengono reinvesti e non la ritenuta fissa come ai privati consumatori. Si chiede di sapere quale è codifica più esatta.

Ipotizzando che il trustee del Suo trust sia una persona fisica, la categoria “Società fiduciaria di amministrazione” non c’entra assolutamente nulla. Molto però dipende dalla finalità e dal modo di operare del trust e quindi non siamo in grado di dirLe di più.

17 Giugno 2025
Vorrei sapere se un Trust può, tramite il trustee e con il consenso del Guardiano, procedere direttamente all’acquisto di un immobile. Se affermativo il proprietario risulterebbe il Trust ma cosa accadrebbe nel momento in cui i Disponenti dovessero decidere di scioglierlo? Cioè l’immobile che il Trust ha acquistato a suo nome di chi diventerebbe proprietà?

Certo che può acquistare un immobile, il quale viene intestato al trustee. I disponenti di un trust non hanno, di regola, il potere di sciogliere il trust. Comunque, i beni inclusi nel fondo di un trust spettano “alla fine” ai beneficiari.

17 Giugno 2025
Sarebbe legittimo conferire alla propria banca mandato senza rappresentanza per l’istituzione di un trust e contestualmente fornirle, nell’ambito di detto mandato senza rappresentanza, le risorse finanziarie Necessarie per eseguire il conseguente conferimento, così da poter far figurare, quale settlor del trust, solo il nome la banca mandataria senza rappresentanza?

Sarebbe legittimo ma almeno in Italia impensabile.

17 Giugno 2025
1) posso mantenere in piedi un Trust anche dopo la morte del disponente? 2) Il Disponente avrà tra qualche anno da dover esercitare un’azione ex legge Pinto verso lo Stato per una lungaggine processuale. Vorrei che quel credito sia inserito nel Trust. E’ configurabile una certa situazione in un caso di TRUST? Parlare di una cessione di un diritto di azione futura a favore del Trustee da parte del disponente è giusto? Risposta: [ Leggi/nascondi ]

1. Certamente, a meno che la morte del disponente sia stata indicata nell’atto istitutivo quale condizione risolutiva del trust.
2. La cessione non riguarderebbe “un diritto di azione futura”, come Lei dice, ma il diritto al risarcimento, che già esiste in capo al disponente e quindi può avere luogo anche ora.

17 Giugno 2025
Vorrei costituire un trust nel quale io sono il disponente ed i miei nipoti beneficiari. Vorrei chiedere se posso nominare quali trustee contemporaneamente i due miei figli. Quindi ci sarebbero 2 trustee. Grazie in anticipo per una vostra risposta

La risposta è certamente affermativa

17 Giugno 2025
I beni immobili di un disponente devono essere trasferiti per forza a nome del trustee o possono essere trasferiti direttamente al trust così che il trust diventi “proprietario” temporaneo degli immobili trasferiti?

È la stessa cosa perché il trust non è un soggetto giuridico. Intestare un immobile al trust, come in qualche Conservatoria è consentito, ha i medesimi effetti giuridici di intestarlo al trustee nella sua qualità.

17 Giugno 2025
E’ possibile l’acquisizione di un immobile(nel caso specifico in asta) direttamente dal Trust? Nel senso che è possibile gareggiare direttamente come Trust regolarmente costituito con atto notarile? Preciso che Trustee e beneficiario del fondo coincidono. Oppure deve acquisire l’immobile la persona fisica e successivamente conferire lo stesso nel Trust?

Il trustee di un trust può certamente competere in una asta pubblica e rendersi aggiudicatario di un bene immobile (esistono parecchi precedenti in questo senso).

17 Giugno 2025
Nel 2016 ho istituito e dotato un trust auto-dichiarato con beni immobili e denaro con beneficiari non determinati (trust opaco: figli nati e nascituri). Vorrei, se possibile, farvi visionare la nota di trascrizione dell’atto istitutivo e dotazione (contestuale) del trust e capire se essa è anche la trascrizione del vincolo di destinazione oppure se occorre un’altra trascrizione. Nella nota la trascrizione è stata effettuata contro il disponente e a favore del trustee e nel quadro D riportato parte dell’atto di Trust. Infine, è successo quanto segue: il notaio mi ha dichiarato che per l’atto istitutivo e di dotazione (contestuale) ha chiesto la trascrizione con voltura automatica, ma nella nota esiste la dicitura ”no voltura automatica”. Appena resomi conto dell’errore mi sono recato dal notaio e dal conservatore …ma entrambi dichiaravano cose opposte su presunta responsabilità, alchè mi sono recato all’Agenzia delle Entrate – Responsabile del Territorio-Visure e su sua indicazione mi ha eseguito la voltura dei beni a nome del trust e non a nome del trustee ritenendo tale modalità quella più corretta essendo il trust in questione opaco. Nel 2018 ho comprato in qualità di trustee un immobile all’asta pubblica e in nota di trascrizione del decreto di trasferimento esiste l’annotazione al quadro D che detti beni sono intestati a me in qualità di trustee. Quindi, oggi, facendo la visura a nome del trust (cod. fiscale trust) risultano i beni di cui il trust è stato dotato (dal disponente me medesimo), mentre con visura sul mio codice fiscale risultano i beni acquisiti all’asta pubblica. La domanda è: in virtù delle trascrizioni e relative note (pubblicità legale) dell’atto di dotazione e del successivo acquisto all’asta, il fatto che in visura i beni siano parte intestati al trust e parte al trustee è possibile? Oppure è opportuno / necessario rieseguire una voltura a nome di ? (trust oppure trustee? atteso che il conservatore ”sembra propendere per il trustee..mentre il responsabile tecnico che esegue le volture propende per il trust ? Infine, se possibile, vorrei saper il costo per la lettura del mio atto di trust e ”delle modifiche che vorrei apportare” se secondo Voi sono idonee o opportune/necessarie per meglio recisare le mie volontà e non lasciare spazi interpretativi. Se possibile seguirà a mezzo mail l’invio delle note di trascrizione e delle visure + atto di trust e modifiche ritenute opportune

Si è cacciato in un bel guaio, ma non è colpa di nessuno: è il diritto italiano che è confuso e Lei si è trovato in mezzo a due diversi orientamenti. In più, i beni acquistati all’asta pubblica sono legati al Suo codice fiscale e questo è un altro problema.
Nel nostro sito è un elenco di professionisti “Professionisti accreditati”, ne scelga uno che operi nella Sua zona di residenza, sarà certamente in grado di aiutarLa.

17 Giugno 2025
Ho intenzione di costituire un trust per mio figlio disabile inserendo solo un c/c con una piccola cifra, se in seguito dovranno essere aggiunte polizze assicurative con beneficiario il trust devo rifare un atto notarile dove vengono inserite le polizze essendo un importo notevole?

La stipulazione di polizze assicurative con beneficiario il trust non richiede alcun atto notarile di modificazione dell’atto istitutivo del trust né di altro genere.

17 Giugno 2025
Il disponente (persona fisica) di un trust intende trasferire una posizione costituita da titoli e fondi attualmente detenuta mediante mandato fiduciario presso un istituto di credito. L’unica strada è la revoca del mandato fiduciario e successivo conferimento in trust? (In questo caso l’accredito su un conto del disponente prima del successivo conferimento in trust comporta ricadute fiscali per il disponente stesso a titolo di realizzo plusvalenze/sopravvenienza da chiusura anticipata del rapporto fiduciario)? Oppure il disponente può dare mandato al fiduciario per il conferimento diretto in trust? (In quest’altro caso la ricaduta fiscale potrebbe rinvenirsi in una sopravvenienza attiva al valore nominale dei titoli a seguito della cessione di contratto?)

I Suoi dubbi sono corretti. La soluzione più efficiente è certamente la seconda, che si riscontra con una certa frequenza nella pratica. Sulle conseguenze fiscali non possiamo esprimerci anche perché dipendono dall’odierno regime degli investimenti tramite mandato fiduciario.

17 Giugno 2025
Cortesemente, immobile locato conferito in trust trasparente a favore del figlio minorenne, il canone va dichiarato dai genitori insieme ai propri redditi, oppure con dichiarazione a nome del minore redatta dal genitore? In pratica è un reddito di capitale soggetto a usufrutto legale?

Considerato che l’immobile è stato segregato nel trust trasparente con beneficiario il figlio minore e che pertanto non è stato donato a quest’ultimo (ipotesi che si potrebbe supporre nel diverso caso del trust nudo), sembra ragionevole ritenere che nel caso di specie non trovi applicazione l’usufrutto legale a favore dei genitori.

Ciò premesso, ai fini di verificare il soggetto sul quale ricada l’obbligo di dichiarare il reddito riveniente dalla locazione dell’immobile, occorre distinguere 2 differenti ipotesi, sulla base dell’importo del canone annuale.
1° ipotesi – Canone annuale inferiore a 500 Euro: in questa ipotesi è prevista una specifica causa di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
2° ipotesi – Canone annuale superiore a 500 Euro: in questa ipotesi il reddito dovrà essere dichiarato dal figlio minore e la dichiarazione dovrà essere presentata da uno dei genitori.
Da ultimo si segnala che se il reddito da locazione non dovesse superare i 4.000 Euro annui, il figlio minore sarebbe comunque considerato a carico del/dei genitori; fermo restando in ogni caso l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei termini sopra indicati.

17 Giugno 2025
Sono il disponente di un TRUST familiare. Il trust è stato costituito con sede in un immobile che era conferito in trust. L’immobile è stato successivamente ceduto e quindi occorre variare la sede del trust. Il trust ha solo il codice fiscale e quindi mi chiedo come si può cambiare la sede del trust che risulta dall’atto costitutivo in modo che sia opponibile a terzi.

Indicare la sede del trust nell’atto istitutivo è un errore e ora ne vede le conseguenze. Intanto il trustee può comunicare la nuova sede all’agenzia delle entrate; poi se l’atto istitutivo contiene una clausola di modificabilità si modifica l’atto istitutivo presso lo stesso notaio che ricevette o autenticò l’atto istitutivo e gli si chiede di fare una nota sull’atto originario.

17 Giugno 2025
Vorrei conoscere il trattamento fiscale (plusvalenza) della cessione di un immobile conferito in Trust. Nel corso del 2019 ho costituito un Trust nel quale ho conferito un immobile residenziale. Il Trustee è mia moglie ed i beneficiari i miei figli. Si presenta l’opportunità di cedere l’immobile conferito nel trust. Preciso che i beneficiari sono ben identificati e che detenevo l’immobile (residenziale ) da oltre 5 anni (l’acquisto risale al 2006). Sulla base delle considerazioni esposte ritengo che l’immobile sia cedibili e che la plusvalenza sia esente (in quanto rileva anche il peridodo di detenzione dell’immobile da parte del disponente ai fini della tassabilità della plusvalenza). E’ corretta l’impostazione prospettata?

Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, non è possibile determinare se l’immobile sia “cedibile”. Occorrerebbe verificare se la cessione del bene immobile conferito in trust solo qualche mese fa “rientra” nel programma la cui realizzazione è stata affidata al trustee e, conseguentemente, se il trustee sia stato investito dei necessari poteri. In mancanza l’immobile non è “cedibile” ed il trustee che procedesse lo stesso alla cessione incorrerebbe in una breach of trust.

Ipotizzando che la cessione del bene sia coerente con gli obiettivi posti con l’istituzione del trust e che il trustee sia dotato dei relativi poteri, per individuare il regime fiscale della eventuale plusvalenza sul bene immobile occorrerebbe sapere se il dove il trust ha la residenza, se svolga o meno attività commerciale e se possa essere considerato un trust opaco o trasparente ai fini delle imposte sui redditi. In mancanza di indicazioni nel quesito, si assume che il trust sia residente, non svolga attività commerciale e sia fiscalmente opaco.

L’art. 73 TUIR assoggetta ad IRES i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali); per tali soggetti, ai sensi dell’art. 144 del TUIR, è prevista la tassazione in base alle disposizioni del Titolo I del TUIR, che prevede che il reddito sia formato da redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi ovunque siano prodotti.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6.8.2007, n. 48/E, ha precisato, al paragrafo 3.4, che in caso di cessione dei beni durante la vita del trust non effettuate nell’esercizio dell’impresa si applicano le ordinarie disposizioni ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto si rendono applicabili le fattispecie reddituali previste dall’articolo 67 del TUIR. La Circolare precisa inoltre che “Per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’articolo 67”. Ove tutte le assunzioni sopra indicate siano verificate, quindi, la plusvalenza in capo al trust, sulla base delle informazioni contenute nel quesito, è da intendersi non imponibile.

17 Giugno 2025
Nel caso di un trust trasparente con immobili di interesse storico e redditi da locazione imputati direttamente al beneficiario è possibile far valere le seguenti agevolazioni fiscali per gli immobili storici: – Imu abbattuta al 50% – Irpef abbattuta del 35% – Irpef abbattuta del 30% per contratti a canone agevolato (senza cedolare secca)

Va preliminarmente precisato che sono immobili vincolati quelli riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc. ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 42. A tal fine, è necessario ottenere la dichiarazione di interesse culturale mediante apposita notificazione amministrativa, effettuata dalla Soprintendenza ai proprietari, possessori, o detentori a qualsiasi titolo. In assenza di tale riconoscimento, le agevolazioni non sono applicabili.

Dal tenore del quesito sembrerebbe che siano costituiti in trust uno o più immobili di interesse storico locati a terzi. Sembrerebbe altresì che vi siano dei beneficiari del reddito individuati, a cui dovrebbero essere imputati i redditi che derivano dalla locazione dei beni in trust.
Sempre dal tenore del quesito sembrerebbe che i beneficiari individuati non abbiano titolo per godere delle utilità derivanti dal possesso loro concesso degli immobili, ma solo dei redditi che derivano dalla locazione a terzi e quindi ne deriva che la piena proprietà degli immobili sia del trustee. Non viene specificato se verrà svolta dal trustee attività commerciale o meno, pertanto si ipotizza che, come nella maggior parte dei casi, non venga svolta attività commerciale e per tanto al trust soggetto passivo IRES si applichino le norma per gli enti non commerciali.

Sulla base di tali assunzioni, va premesso che ai sensi dell’art. 73 TUIR comma 1 lett. c) sono soggetti all’IRES i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, i quali determinano il loro imponibile ai sensi dell’art. 144 del TUIR in base alle disposizioni del Titolo I del TUIR, che prevede che il reddito sia formato da redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi ovunque siano prodotti.
Deroga alla regola della soggettività ad IRES del trust è prevista al comma 2 dell’art. 73 del TUIR, applicabile solo nel caso in cui l’atto istitutivo del trust, o altri documenti integrativi perfezionati successivamente all’istituzione, individuino i beneficiari. In tale ipotesi i redditi conseguiti dal trust “sono imputati” a questi ultimi in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno o, se non specificata, in parti uguali. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 6.8.2007, n. 48/E, ha precisato che, innanzitutto la norma si riferisce ai beneficiari del reddito, purché titolari di un diritto attuale ed incondizionato a ricevere tali redditi, nella misura in cui ad essi dovranno nel tempo essere attribuiti, diritto che configura, in capo al beneficiario, il possesso del reddito, presupposto fondamentale per l’applicazione dell’imposta. La Circolare 48/2007 precisa altresì che, per potersi applicare la tassazione per trasparenza, occorre non solo che il beneficiario sia puntualmente individuato, ma che sia individuato anche il reddito allo stesso imputabile.
L’art. 44, comma 1, del TUIR alla lett. g-sexies) prevede che i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, siano riqualificati quali redditi di capitale.
Il trustee dovrà, quindi, nell’ambito della compilazione del modello UnicoENC, determinare il reddito da sottoporre a tassazopme, applicando le proprie regole di determinazione dell’imponibile, per poi, verificata la presenza di beneficiari individuati, imputarne loro la quota spettante di tali redditi.
Tutto quindi passa dalla dichiarazione dei redditi del trust, che, considerato ai fini IRES quale ente non commerciale, dovrà verificare se su tali tipologie di reddito può godere di eventuali agevolazioni.

A tal proposito l’art. 144 co. 1 del TUIR contiene la disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi degli immobili vincolati posseduti da enti non commerciali residenti.
Se il fabbricato è locato a terzi, il relativo contributo alla formazione del reddito complessivo del trust consiste nel maggiore tra:
 il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35%;
 la rendita catastale, opportunamente rivalutata (del 5%), ai sensi dell’art. 3 co. 48 della L. 662/96.
Se il fabbricato non è locato a terzi, bensì è sfitto o tenuto a disposizione, concorre a formare il reddito complessivo del trust la metà della rendita catastale, opportunamente rivalutata (del 5%), ai sensi dell’art. 3 co. 48 della L. 662/96, senza peraltro che trovi applicazione la maggiorazione di un terzo prevista dall’art. 41 del TUIR
Il reddito così calcolato in capo al trust verrà imputato per trasparenza ai beneficiari individuati, i quali, a prescindere dalla loro effettiva percezione, dovranno indicare tali redditi nel quadro RL sez. I-B del proprio modello Unico.

Per quanto riguarda l’IMU, va innanzitutto compreso chi è, tra i soggetti che ruotano intorno al trust, colui su cui ricade l’obbligo di assolvere all’imposta. L’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi:
1) il proprietario degli immobili;
2) il titolare sugli stessi del diritto reale di uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
3) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
4) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Nulla prevede la norma citata in caso di trust.
In tal senso, è intervenuta la Corte di Cassazione, che, con sentenza 20.06.2019, n. 16650, ha chiarito che la soggezione all’ICI e conseguentemente all’IMU ricade in capo al trustee. A tale orientamento occorre rifarsi per il caso esposto nel quesito, basandosi sull’assunzione che il trustee abbia il titolo di pieno proprietario in quanto ai beneficiari non è stato attribuito alcun diritto reali di godimento dell’immobile vincolato, ma solo il diritto di vedersi assegnato un importo corrispondente ai canoni di locazione percepiti.
L’art. 13, c. 2, del D. L. 201/11, prevede che il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile. Nel caso quindi a cui fa riferimento il quesito, l’imposta municipale sarà assolta dal trustee.
Ai fini dell’IMU e della TASI (risposta Min. Economia e Finanze 3.6.2014 n. 8) la base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico è ridotta del 50% (art. 1 co. 747 della L. 160/2019 per la disciplina in vigore dall’1.1.2020 e art. 13 co. 3 del DL 201/2011 per quella fino al 31.12.2019).

17 Giugno 2025
In un trust familiare costituito nel 2013, con il fine di tutelare beni immobili conferiti dai disponenti (genitori) al fine di favorire la trasmissione degli stessi ai propri figli (Beneficiari del Trust), il Trustee può accettare nel 2020, in donazione dalla sorella di uno dei Disponenti ed a favore dei Beneficiari del Trust (figli degli originari Disponenti e nipoti dell’attuale zia donatrice), tre immobili? Nell’atto istitutivo alla voce il Fondo in Trust e laIn un trust familiare costituito nel 2013, con il fine di tutelare beni immobili conferiti dai disponenti (genitori) al fine di favorire la trasmissione degli stessi ai propri figli (Beneficiari del Trust), il Trustee può accettare nel 2020, in donazione dalla sorella di uno dei Disponenti ed a favore dei Beneficiari del Trust (figli degli originari Disponenti e nipoti dell’attuale zia donatrice), tre immobili? Nell’atto istitutivo alla voce il Fondo in Trust e la sua gestione, si specifica che il Trustee può compiere nella sua qualità, atti dinanzi a Notai e pubbliche autorità.

La risposta al Suo quesito è in linea di massima affermativa, tenendo presente che solitamente l’accettazione o meno di incrementi è una decisione del trustee, il quale deve porre attenzione anche ai maggiori costi che i nuovi immobili potrebbero fare sostenere al trust.

17 Giugno 2025
Il trust puo lanciare ai beneficiari una proposta di acquisto immobile di proprieta? In caso affermativo e’ necessario il consenso/ firma di tutti i beneficiari ? Ossia puo’ un beneficiario , contro il parere di tutti ( tre benficiari e tre guardiani ) opporsi alla vendita del bene,poiché il prezzo stabilito e’ considerato dallo stesso largamente sottostimato ?

L’impostazione sottostante quanto Lei scrive stravolge tutti i principi in materia di trust e di rapporti fra trustee e beneficiari, a meno di particolarissime disposizioni dello specifico atto istitutivo (delle quali, però, non fa cenno).

17 Giugno 2025
Può essere opposta al beneficiario, nominato successivamente rispetto al beneficiario nominato originariamente nell’atto costitutivo, la clausola compromissoria contenuta nell’originario atto costitutivo?

La risposta corrente a questo quesito è affermativa, ma non ci risultano precedenti della Cassazione

17 Giugno 2025
Come finisce la convenzione de L’Aja con la Brexit ? Sarà un problema avere un trust di diritto britannico – o italiano con leggi britanniche ?

Brexit e la convenzione de L’Aja non hanno alcun punto in comune

17 Giugno 2025
Posso istituire un Trust autodichiarato in cui inserire i miei immobili personali e beni immobili della mia S.A.S?

Così formulata, la domanda trova necessariamente risposta affermativa ma Lei, come tanti altri, non indica le ragioni per le quali pensa al trust: non basta dire ‘trust autodichiarato’.

17 Giugno 2025
Può essere assegnato denaro residuo sul c/c del trust al trustee ed al guardiano una volta defunto il beneficiario, se previsto nell’atto istitutivo?

Certamente.

17 Giugno 2025
Sono beneficiaria al 50% di un trust residente in Italia (l’altro 50% e’ di mio figlio). Tra i beni immobili del trust c’e’ un piccolo appartamento a Napoli da anni non utilizzato da nessuno. E’ possibile stipulare affiti brevi? Serve che il trustee registri un comodato d’uso gratuito con uno dei beneficiari?

In via di principio, il trustee può stipulare affitti brevi e lunghi, ma occorre leggere l’atto istitutivo del trust per esserne certi.

Se poi si vuole che vi abiti un beneficiario e l’atto istitutivo lo consente, il relativo comodato può o meno essere considerato fiscalmente rilevante.

17 Giugno 2025
Devo sostenere delle spese di ristrutturazione di uno dei due immobili intestati ad un trust familiare, la fattura relativa all’intervento deve essere intestata al trust o al trustee? Da tener conto che il trust non ha un conto corrente proprio, le spese le sostiene dunque il trustee.

La fattura può essere intestata sia in un modo che nell’altro ma occorre capire quale è l’uso fiscale che deve farne.

17 Giugno 2025
Avendo già costituito un trust nel 2013 nel quale sono stati conferiti alcuni immobili adesso nasce l esigenza di trasferire disponibilità liquide frutto di risparmi. L’atto di trust prevede espressamente la possibilità di incrementare il fondo in trust. Vorrei capire se è ammissibile fare un bonifico sul conto del trust oppure è necessario fare un atto di donazione in favore del trust anche per evitare fastidi con l’agenzia delle entrate.

In primo luogo il bonifico è sufficiente dal punto di vista del diritto civile ma, se l’importo è rilevante rispetto alle Sue condizioni economiche, potrebbe nascere un problema di nullità per non aver seguito le forme prescritte per la donazione.

I profili fiscali vengono di conseguenza.

17 Giugno 2025
Sono proprietario di un bene immobile adibito a locanda/pensione (cat. catastale D 6), locato a ditta individuale. Mi è stato anticipato dal conduttore che l’azienda che gestisce l’attività (ditta individuale) verrà trasferita in un Trust. Quali sono le possibili implicazioni per me, locatore? Come devo comportarmi? Sono obbligato a proseguire nel contratto? Posso chiedere che venga risolto.

Le regole da applicare sono quelle relative alla cessione di aziende, non ha nessuna importanza che il cessionario sia un trust.

17 Giugno 2025
In un trust con tre beneficiari di egual peso che ricevono una rendita periodica, se uno dei beneficiari viene a mancare ed ha solo due figli come eredi legittimi, la sua quota viene ereditata dai figli? Ovvero, può il beneficiario non esclusivo di un trust passare ai suoi figli la quota di beneficio in caso di morte dello stesso?

Tutto dipende dalle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del trust.

17 Giugno 2025
Vorrei costituire personalmente un trust riguardo ad un immobile ed essere sempre io il trustee e anche beneficiario, posso farlo?

No.

17 Giugno 2025
Sono un creditore munito di decreto ingiuntivo, il mio debitore successivamente al decreto ha fatto un trust della durata di 60 anni, segregando la casa di proprietà, dove egli stesso è sia disponente, sia il trustee e sia beneficiario con i figli. E’ possibile fare un azione revocatoria del trust?

Può certamente agire per mezzo di azione revocatoria. Ci sono parecchi precedenti giurisprudenziali in Suo favore.

17 Giugno 2025
Ho istituito un trust autodichiarato nel quale mia moglie con atto additivo nello stesso atto istitutivo ha conferito una nuda proprieta di un suo immobile. E’ corretto tassare a tassa fissa il conferimento della nuda proprieta’ o l’agenzia delle entrate potrebbe ritenere che sia un atto donativo? Preciso che i beneficiari sono i miei figli.

L’apporto di Sua moglie costituisce certamente un “atto donativo”, da assoggettare a tassazione. Probabilmente non ci sarà nulla da pagare grazie alla franchigia della quale beneficiano i figli.

17 Giugno 2025
Sto valutando l’acquisto di un immobile di proprietà di un Trust. Il disponente è l’ex proprietario imprenditore dichiarato fallito. Il trust ha subito una revocatoria di piccola entità nei 5 anni dalla costituzione. Attualmente ci troviamo al settimo anno circa. Il beneficiario del trust è il figlio del disponente ed è un disabile. Hanno deciso di vendere perché sono necessarie delle spese correnti attualmente non sostenibili per la cura del disabile. Poiché trattasi di immobile importante la somma ricavata sarebbe sufficiente a sostenere le spese per le cure ed acquistare un immobile più piccolo. Vorrei sapere quali rischi potrei correre dall’acquisto di questo bene.

La risposta le chiederebbe di conoscere altri fatti, principale tra i quali una eventuale interruzione del decorso della preiscrizione.

A prescindere da questo, si accerti tramite il suo notaio che il trustee abbia il potere di vendere e che non occorrano consenti o, se occorrenti, che consenti ci siano.

17 Giugno 2025
Ho istituito il mio trust con lo scopo di assicurare al disponente, ai figli e al coniuge, un’autonomia economica utile a sussidio nelle particolari esigenze di vita. Il disponente sono io stesso, rivesto anche la figura di trustee assieme a mia sorella e mia mamma, questa composizione è ammessa? Seconda domanda: Il trust è nato “vuoto”, sto implementando il suo fondo utilizzando le mie risorse personali, derivanti dalla distribuzione di utili d’impresa, con i quali sto acquistando beni immobili… è ammesso che il disponente utilizzi proprie risorse per far acquistare al trust degli immobili?

Sì, sembra tutto legittimo; l’unico profilo di dubbio è la sua triplice posizione quale disponente, trustee e (uno fra) i beneficiari senza che esista neanche un guardiano che bilanci il suo strapotere..

Le consiglieremmo di avere un trustee terzo.

17 Giugno 2025
Puó un Trust essere sciolto solo parzialmente, trasferendo una specifica parte dei beni ai beneficiari e mantenendo i restanti beni all’interno del Trust?

La risposta è affermativa: quanto Lei ipotizza può avvenire nell’esercizio dal potere di anticipazione qualora esso spetti al trustee e il suo esercizio possa comprendere il caso che Lei ha detto.

17 Giugno 2025
Vorrei donare alla più grande dei miei figli una rendita mensile quale anticipo sull’eredità. Vorrei però che questa rendita le venisse conferita da un terzo secondo alcune condizioni. E’ corretto quindi pensare ad un Trust?

Certamente.

17 Giugno 2025
Può l’amministratore di sostegno del disabile conferire in un trust dopo di noi creato dai genitori di questi i beni immobili di proprietà dello stesso?

Se capiamo bene, si tratta di conferire dei beni di proprietà del disabile. La risposta è affermativa, ovviamente con le necessarie autorizzazioni.

17 Giugno 2025
Per trust di modeste dimensioni (1/2 appartamenti apportati da professionista) il trustee debba necessariamente aprire un conto corrente, o è possibile ovviare in altro modo? Eventuali spese (esempio imu) se i beni apportati non producono reddito possono essere pagati dal disponente, magari prevedendone una clausola nell’atto istitutivo

L‘apertura di un conto corrente bancario non è certo obbligatoria e il disponente può quando vuole provvedere alle spese correnti e alle imposte:

mutuando la somma al trustee, oppure
incrementando il fondo in trust, oppure
facendo direttamente i pagamenti.

17 Giugno 2025
Trust discrezionale offshore. A discrezione del trustee e secondo indicazioni della letter of whishes, periodicamente viene distribuita una somma di denaro ad un beneficiario di volta in volta diverso. La somma viene utilizzata per organizzare un evento annuale per riunire tutti i membri della famiglia (molti). Trattasi di distribuzione di reddito oppure? Soggetta ad IRPEF oppure imposta di donazione, oppure non sconta alcuna imposta?

In diritto civile si tratterebbe di una liberalità modale.

17 Giugno 2025
In un trust autodichiarato, deve essere sostiuito il beneficiario (l’atto istitutivo lo prevede). Il nuovo beneficiario sarà un minorenne a differenza del precedente. Trattandosi di trust autodichiarato non vi è necessità di accettazione da parte dl nuovo beneficiario anche se minorenne, così come è avvenuto per il maggiorenne al momento dell’atto istitutivo?

Per la verità l’accettazione del beneficiario non è mai prevista.

17 Giugno 2025
Sono proprietario di un bene immobile adibito a locanda/pensione (cat. catastale D 6), locato a personal fisica. Mi è stato anticipato dal conduttore che la gestione dell’attività verrà fatta confluire in un Trust. Quali sono le possibili implicazioni per me, locatore? Come devo comportarmi? Sono obbligato a proseguire nel contratto? Posso chiedere che venga risolto?

Il problema è il termine “confluire” che non significa niente: ci dica con precisione di cosa si tratta.

17 Giugno 2025
Vorrei sapere se il trustee può stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito degli appartamenti in cui risiedono le beneficiarie, grazie. Si precisa che uno degli appartamenti è abitato dal trustee, il quale è sposato con la beneficiaria ma in regime di separazione.

La risposta è affermativa a meno che l’atto istitutivo contenga divieti o limitazioni.

17 Giugno 2025
Quali sono le modalità per prorogare la durata di un trust, costituito in Italia secondo la legge di Jersey, con durata iniziale di 5 anni. è necessario atto pubblico o può bastare scrittura privata autenticata?

Tutto dipende dal tipo di trust e, qualora sia un trust per beneficiari, dalla volontà di questi ultimi.

17 Giugno 2025
In Italia e’ possibile aprire un conto corrente al trustee di un trust come persona fisica ma di appartenenza al trust? Se la risposta fosse un sì, mi chiedo se il codice fiscale va indicato quello personale alfanumerico o quello solo numerico del trust?

Un conto bancario come da Lei desiderato si può certamente aprire e il codice da utilizzare è quello del trust.

17 Giugno 2025
I miei genitori nel 2007 hanno costituito un trust dove hanno trasferito con atto a titolo non oneroso due unità immobiliari. I beneficiari di reddito siamo io, mia sorella e i miei genitori che sono quindi anche disponenti; Io sono trustee e beneficiario finale insieme a mia sorella. Siccome in qualità di trustee ho deciso di vendere una delle proprietà immobiliari e distribuirne il reddito prodotto ai beneficiari, volevo sapere che tipo di imposizione fiscale si deve applicare. Sull’atto istitutivo c’è scritto che il trustee a sua discrezione può decidere di distrubuire o meno redditi prodotti dal trust.

In via di principio la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile non costituisce reddito per i beneficiari, ma erogazione di capitale.

Di conseguenza, occorre vedere quale è stato il carico fiscale sostenuto al momento del trasferimento dell’immobile nel trust: Lei ha scritto che il trasferimento è avvenuto a titolo “non oneroso”, per piacere ci chiarisca.

17 Giugno 2025
Scrivo per avere qualche precisazione sulla possibilità per un Ente pubblico costituito in Fondazione di svolgere la funzione di trustee con particolare riferimento alla legge del Dopo di Noi L.112/2016 e quale potrebbe essere l’investimento economico minimo per la costituzione di una Fondazione avente questo quale unico scopo.

Una Fondazione può certamente essere trustee di un trust Dopo di Noi: occorre, tuttavia, chiarire se riceverà dei compensi e se questo ne farà un ente commerciale.

17 Giugno 2025
Vorrei sapere se il disponente può modificare i beneficiari (inizialmente i due figli) eliminando uno dei due, considerando che la moglie del disponente nonchè madre dei figli, aveva provveduto l’anno precedente a conferire nel trust i propri immobili proprio perchè beneficiari dello stesso erano i figli. Se il disponente provvede a modificare i beneficiari, può la moglie revocare il conferimento degli immobili in quanto decade lo scopo per cui è stato fatto?

In mancanza di specifica disposizione dell’atto istitutivo il disponente “non può modificare i beneficiari”.

17 Giugno 2025
Un bene immobile è in piena proprietà di un trust in cui il trustee è una società fiduciaria; quando l’immobile viene locato a terzi, chi è parte del contratto di locazione? Il trust oppure il trustee (fiduciaria)? L’imposta di registro da chi viene versata? Trust o trustee? Preciso che in sede catastale è la società fiduciaria a figurare come proprietario, in quanto sembra che il trust in sé non venga considerato come soggetto avente una soggettività “fiscale” propria.

Il Suo quesito si risponde da solo: è sempre il trustee che opera per le ragioni da Lei indicate.

17 Giugno 2025
Nell’aprile 2017 con il mio trust acquisto il 50% delle quote di una Società s.r.l. che aveva gia un conto bancario aperto in una filiale di Intesa San Paolo, al 1° ottobre 2018 arriva una raccomandata all’amministratrice dove chiedono di aggiornare la compagine aziendale perchè risulta cambiata, ma questo non avviene….al 22 novembre arriva una altra raccomandata dove la banca dice di chiudere il conto….l’amministratrice si reca in banca e chiede il motivo gli viene detto che per loro il trust e il trustee non sono visti di “buon occhio”. E’ possibile questo? Quindi io non posso aprire conti bancari perchè il trust…….?

Siamo in grado di chiedere notizie direttamente a Intesa San Paolo; qualora Lei desideri che noi lo facciamo dovrebbe però darci i riferimenti necessari.

17 Giugno 2025
Sulla base della vostra esperienza, in riferimento alla IV Direttiva UE antiriciclaggio del 30/05/2018 e all’art. 22 del D.Lgs 90/2017 il trustee è obbligato a censire tutti i beneficiari di un trust, senza distinzione tra le varie categorie di beneficiari (beneficiari del reddito, beneficiari finali, ecc.), per comunicarne poi i dati agli intermediari finanziari che richiedono il censimento di tutti i soggetti o categoria di soggetti beneficiari di un trust.

La risposta è purtroppo affermativa.

17 Giugno 2025
Sono in procinto di disporre una quota di srl in trust che rappresenta il 99,98% del CS nello statuto della società in ordine alla prelazione dispone “in caso di cessione, totale o parziale delle quote sociali, il socio alienante sarà tenuto a darne comunicazione agli altri soci, i quali avranno diritto di prelazione sulla quota da cedersi, che dovrà essere esercitato entro 30 giorni dalla comunicazione” a vostro giudizio devo fare la comunicazione di quanto si intende fare? a mio giudizio la definizione di alienazione non può intendersi in maniera estensiva in quanto l’atto dispositivo non realizza una vendita a titolo oneroso, o meglio quali sono i profili giuridici che si realizzano con la disposizione in trust di quote di srl? i beneficiari sono sia eredi che non eredi, il trust è stato istituito per la successiva liquidazione della partecipazione con la liquidazione della società in modo di attribuire quanto residua sia all’erede che ai non eredi.

Questa è una clausola antiquata, non idonea a operare quando manchi un “prezzo”. C’è però da dire che oltre antiquata è anche rozza (stiamo scrivendo sul presupposto che, come richiestoLe, ci abbia trasmesso il testo interp della clausola), per cui un giudice potrebbe avere la tentazione di integrarla. In conclusione: la clausola non si applica ai trasferimenti da disponenti a trustee a meno di interventi “creativi” del giudice.

17 Giugno 2025
Volevo sapere se secondo voi la scelta di istituire un trust in cui far confluire i miei risparmi dove io sarei il disponente, mia moglie il trustee e mia figlia, che ha una grave disabilita’, il beneficiario e’ corretta al fine di tutelare la famiglia dal rischio d’impresa della mia attivita’ individuale.

La scelta è certamente corretta, tuttavia molto dipenderà dalle clausole dell’atto istitutivo.

17 Giugno 2025
A me e ad alcuni amici hanno proposto l’adesione ad un progetto agricolo per il quale è stato istituito un trust. I beneficiari di questo trust, cioè noi, riceveremmo periodicamente i proventi della attività svolta. Ho chiesto i motivi per i quali questa cosa è stata pensata, la costituzione di un trust, e ho ricevuto la risposta che solo in questo modo è possibile raccogliere lecitamente denaro sul mercato. A parte che trustee della cosa sarebbe un socio della realtà che lo ha proposto, cosa che trovo un pochino disorientante, vi domando come l’ade potrebbe vedere la cosa nei confronti dei beneficiari e se il trust è uno strumento compatibile con lo scopo commerciale e poi in caso di problemi quali azioni avrebbero a disposizione i beneficiari.

In linea di massima quanto le è stato proposto è lecito, ma un giudizio sull’iniziativa richiede che sia esaminato l’atto istitutivo del trust, un compito da sottoporre ad un professionista.

17 Giugno 2025
Sto acquistando un immobile (prima casa) inserito in un trust, attualmente il trustee è deceduto. Nel regolamento del trust il disponente può nominare un nuovo trustee. cosa devo sapere per portar a buon fine la vendita senza conseguenza di invalidità dell’atto?

Metta la questione nelle mani del Suo notaio, non conoscendo i dettagli non siamo in grado di dare una risposta precisa.

17 Giugno 2025
Vorrei istituire un trust con il quale poi acquistare un immobile, e per il quale verrà indicato come beneficiario un minore di età. Per l’acquisto del bene da parte del trust è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare?

No, non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziale.

17 Giugno 2025
Vorrei sapere se, nel caso di un trust in cui il disponente è anche il beneficiario, la figlia dello stesso può diventare trustee

La risposta è affermativa ma vorremmo tanto capire quale è l’affinità di questo trust.

17 Giugno 2025
Vorrei sapere se il trustee può, in accordo con il guardiano, cambiare il beneficiario a suo insindacabile giudizio (con atto notorio) oppure se il beneficiario potrebbe opporvisi (sia esso minorenne o maggiorenne).

E’ escluso che il trustee possa fare quanto Lei ci indica a meno che questo sia previsto dall’atto istitutivo del trust.

17 Giugno 2025
Cosa succede se decede uno dei quattro beneficiari di un trust stipulato per esigenze di mantenimento di una famiglia? Il beneficio va in asse ereditario?

Le conseguenze giuridiche e la morte di un beneficiario non sono determinabili in assoluto e dipendono dalle caratteristiche della specifica posizione beneficiaria come delineata dell’atto istitutivo.

17 Giugno 2025
Vorrei sapere se in un trust con beneficiari minorenni avente beni immobili locati e non attività commerciale, i redditi derivanti dalle locazioni sono tassati per trasparenza o il trust è soggetto passivo ires.

La tassazione dipende dalle disposizione dell’atto istitutivo.

17 Giugno 2025
La presente per chiederVi fattibilità del trust nel quale la disponente conferisce un immobile da destinare allo svolgimento di attività commerciale: affittacamere, con riserva per il disponente ed il trustee (conviventi e gestori) del diritto di abitazione a vita su porzione, con beneficiaria la nipote.

Quanto Lei dice è certamente fattibile, ma occorrerebbe valutare la convenienza del trust rispetto ad un’ordinaria società commerciale.

17 Giugno 2025
Siamo una famiglia composta da 4 persone: moglie, marito e due figlie. Sono 18 anni che facciamo assistenza un’altra famiglia composta da padre e due figlie. Di cui hanno un piccolo handicap. Noi per 18 anni non percepiamo nulla ma viviamo insieme. Il padre delle ragazze vista l’età molto anziano vuole assicurare alle proprie figlie un tenore di vita come adesso e vuole coostituire un Trust. Per noi che garanzie ci sono? Visto gli anni che conviviamo?

La Vostra situazione non è assolutamente garantita, l’istituzione di un trust potrebbe peggiorarla perché comunque l’immobile nel quale oggi vivete con la famiglia che assistete sarebbe trasferito a 1/3, il trustee, il quale non avrebbe obblighi verso di Voi.

17 Giugno 2025
Con mio marito stiamo per acquistare un immobile, per farlo faremo un mutuo con la banca. Vorremmo inserire l’immobile in un Trust, cui beneficiari siamo io mio marito e mia figlia, e nominare un Trustee che potrebbe essere mia mamma. Detto questo il quesito è: 1) se l’immobile è in garanzia per il mutuo alla banca può essere lo stesso inserito in un Trust? 2) con le ultime normative abbiamo delle agevolazioni fiscali nella ristrutturazione della casa, queste ci vengono sempre riconosciute anche se la casa è in Trust o le perdiamo?

L’immobile può essere inserito nel trust nonostante il mutuo. Circa le agevolazioni fiscali relativi alla ristrutturazione, le istruzioni al Modello Unico PF 2018 precisano che può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio, sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato). Per cui se intendete costituire in trust la proprietà dell’immobile, per godere della detrazione sarà sufficiente che il soggetto che ha acquistato l’immobile mantenga in capo a sé un qualsiasi diritto reale di godimento (es. l’usufrutto, uso, abitazione) o risulti comodatario.

17 Giugno 2025
Ho una società di vendita on line è possibile fare un trust e utilizzarlo come una s.r.l.?

Certo che è possibile, se capiamo bene si tratterebbe di un trust commerciale e non liberale. Resta da capire perché preferirlo ad una società di capitali.

17 Giugno 2025
Volevo costituire un Trust dove sarei il beneficiario e mia nonna il settlor. All’interno del trust sarebbe conferito l’unico immobile di proprietà del settlor. Vorrei sapere, volevo assoggettare alla legge del Gersey il Trust, come comportarmi a livello fiscale in Italia, ovvero quali adempimenti devo compiere ? Immagino devo fare la dichiarazione dei redditi, mediante il modello unico. Posso tassare per trasparenza il Trust direttamente nella mia dichiarazione oppure devo presentare una dichiarazione dei redditi a parte per il Trust? Ci sono eventuali altri obblighi fiscali da adempiere?

Il quesito che Lei ci pone è stato già trattato più di una volta in sede giudiziaria e la risposta prevalentemente è stata affermativa; sarebbe, comunque, meglio se Lei chiedesse un parere al Suo commercialista.

17 Giugno 2025
Abito in una casa divisa in due. La parte sopra di proprieta’ di mia moglie è abitata in usufrutto vitae da mia madre, la parte sotto è abitata da me, mia moglie (in separazione dei beni) e gli ultimi due figli. Vorrei costituire un trust, beneficiari i miei quattro figli, trustee mia moglie e donare la nuda propieta’ della parte sotto riservandomi il diritto di abitazione per la vita. Premetto che non ho debiti nè situazioni strane. Vi sembra un’operazione corretta e cosa costa? Buona giornata.

L’operazione è certamente possibile, ma ci spiega quale è la Sua finalità?

17 Giugno 2025
Gradirei informazioni sul tipo di trust autodichiatato e cosa implichi nei riguardi di una futura successione ereditaria nella quale i legittimari siano stati indicati quali beneficiari dei frutti del trust, costituito per evitare la scissione di un plesso immobiliare.

Il trust che Lei prefigura è sostanzialmente lesivo dei diritti legittimari.

Esistono altre maniere per evitare il frazionamento di un plesso immobiliare per esempio, il conferimento in una società (lasciando la partecipazione ai legittimari).

17 Giugno 2025
Sono titolare di una impresa di costruzioni (ditta individuale) e ho in atto alcuni procedimenti civili alle prime fasi del giudizio promossi da fornitori e clienti. Vorrei sapere se la costituzione di un trust in cui farei confluire beni immobili e mobili possa essere lo strumento adatto per tutelare il mio patrimonio da eventuali pretese dei creditori nel caso in cui i procedimenti civili in atto si concludono a mio sfavore.

La nostra risposta è assolutamente negativa. Molti hanno provato a fare quel che vuol fare Lei adesso e quasi tutti hanno perso le azioni revocatorie proposte dai creditori.

17 Giugno 2025
Il mio cliente avrebbe intenzione di ripristinare la situazione pre-Trust. Ovvero sciogliemento del Trust e conseguente reintestazione degli immobili. Da considerare che gli immobili erano di proprieta’ di una srl, trasformata in trust. Nella eventualita’ che cio’ fosse possibile, vorrei conoscere la tassazione.

Non è detto che lo “scioglimento” del trust conduca alle re intestazioni degli immobili, potrebbe condurre al loro trasferimento ai beneficiari.

Qualcuno dovrà leggere l’atto istitutivo e consigliarLe se lo “scioglimento” è possibile e con quali effetti.

17 Giugno 2025
Occorre vendere un immobile conferito in trust dove tra i beneficiari del patrimonio vi è un minore. Il trutee chiede di procedere preventivamente con l’autorizzazione del giudice tutelare alla vendita dell’immobile in quanto vi è la necessità di salvaguardare gli interessi del minore. E’ corretta tale richiesta, ovvero se ne può prescindere in quanto la legge che regola il trust è quella del Jersey e non la legge italiana?

A meno che l’atto di trust presenti qualche particolarità, l’autorizzazione dal Giudice tutelare non è richiesta.

17 Giugno 2025
Volevo sapere se con un trust si può chiedere finanziamenti alle banche…e se un trust che acquista le quote di una società è ben visto dalle banche?

Nel caso un trust sia socio di una Srl, nella visura camerale andrà pubblicizzato, tra i soci della stessa, il trust oppure il trustee?

17 Giugno 2025
Nel caso un trust sia socio di una Srl, nella visura camerale andrà pubblicizzato, tra i soci della stessa, il trust oppure il trustee?

Va pubblicizzato il trustee, indicandone la qualità, ma è anche possibile pubblicizzare il trust; per il momento non esistono regole definite.

17 Giugno 2025
Sono un cittadino Italiano iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e risiedo negli USA. Alla mia morte, se in base al mio testamento USA io lasciassi come eredita’ un ammontare in contante (in deposito presso una banca USA) ad un cittadino italiano che risiede in Italia, il ricevente non dovrebbe pagare tasse in Italia in quanto trattasi di un’eredita’ di beni (contante) che risiedono all’estero (banca USA) e proveniente da me, un residente all’estero. Se io, invece di fare un’unica distribuzione “una tantum” del contante, avessi creato un Living Trust negli USA (trust trasparente) che distribuisce al cittadino Italiano lo stesso ammontare in contante, non come “una tantum” bensi’ come mensilita’ distribuite nel tempo (10 anni) dalla stessa banca USA, come sarebbero trattate queste distribuzioni/trasferimento mensile di contante da una banca USA al conto del cittadino in Italia? Queste mensilita’ sarebbero tassate? Come sono considerate: reddito? Come e’possibile identificarle come eredita’ distribuita nel tempo? Oppure, essendo provenienti da un Living Trust residente all’estero (USA), non viene applicata nessuna tassazione?

Il Testo Unico delle Imposte di successione e donazione contenuto nel d.lgs. 346 del 1990 (TUSD), individua all’art. 2 i criteri di collegamento territoriale dell’imposta sulle successioni.
Il primo comma di tale articolo statuisce che “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”, delimitando territorialmente la pretesa impositiva italiana in base alla residenza del defunto “alla data dell’apertura della successione”.
Più precisamente, l’art. 2 citato, al primo comma, definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta sulle successioni mortis causa prevedendo che l’imposta sia dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti mortis causa, ovunque risultino situati, nell’ipotesi in cui il de cuius sia residente in Italia (c.d. principio dell’imposizione globale). Il secondo comma dell’art. 2 in esame statuisce che “se alla data dell’apertura della successione (…) il defunto (…) non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Pertanto, qualora il de cuius risieda all’estero al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che
risultino “esistenti” – ovverosia materialmente collocati – in territorio italiano (c.d. principio della territorialità).
Conseguentemente se, come indicato nel suo primo quesito, alla sua morte, ove fosse ancora fiscalmente residente degli USA, lasciasse, per previsione testamentaria, del denaro depositato presso una banca USA ad un residente in Italia, nessuna imposta di successione sarebbe dovuta su tale denaro. Da quel momento però il beneficiario del lascito sarà soggetto alla normativa italiana del monitoraggio fiscale ed alla dichiarazione dei redditi prodotti da tale denaro o dagli strumenti finanziari nei quali è stato investito.
Più complicato è il caso previsto dal suo secondo quesito, relativo all’istituzione di un Living Trust USA da parte sua, che preveda, alla sua morte, una rendita periodica a favore di un residente in Italia. Il living trust è un trust auto dichiarato, revocabile, che per sua struttura consente al disponente, cioè a lei, di mantenere molti poteri, quali quello di modificare i beneficiari e di revocare il trust. La sua facilità di istituzione e di gestione ne fa, negli USA, una diffusa alternativa ad un testamento. La sua struttura prevede che i redditi siano imputati al disponente e le imposte di successione sono applicate alla morte del disponente e gravano sul fondo in trust.
Dal punto di vista italiano, in linea di principio, la dotazione di beni in un trust liberale, quale dovrebbe essere quello da lei ipotizzato, è soggetta all’imposta di donazione secondo le disposizioni stabilite all’art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6.8.2007, riconosce a tal fine che, “il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato – anch’esso rilevante ai fini dell’imposta in esame – coincide con il settlor). Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos.
Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale.
Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all’art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee).
Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo.”
L’Amministrazione finanziaria italiana, quindi, considera che l’istituzione di un trust a favore di un beneficiario, con tutti i passaggi intermedi che l’esistenza di un trust nel tempo comporta, rappresenti una attribuzione liberale e pertanto lo assoggetta all’imposta di donazione sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.
Trattandosi però di un living trust istituito da un soggetto residente in USA, a beneficio di un soggetto residente in Italia, va verificato anche in questo caso, l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta di donazione.
L’art. 1 del TUSD prevede che: “1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalita’ tra vivi.
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.”
Come anticipato, l’art. 2 del TUSD, intitolato Territorialita’ dell’imposta, così recita: “1. L’imposta e’ dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche’ esistenti all’estero. 2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta e’ dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.”
Pertanto, qualora il dante causa risieda all’estero al momento della stipulazione della donazione, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti” – ovverosia materialmente collocati – in territorio italiano (c.d. principio della territorialità). Ad una prima analisi sembrerebbe quindi che l’attribuzione liberale effettuata mediante l’istituzione del living trust, non rientri nell’ambito territoriale di applicazione dell’imposta italiana delle donazioni. Tuttavia va ricordato che il quadro normativo sopra delineato è stato tuttavia modificato dall’art. 69, primo comma, lett. n) della legge n. 342 del 2000, che ha introdotto il comma 1-bis nel suddetto art. 55. Tale comma prevede la soggezione a registrazione in termine fisso anche degli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, quale rappresenterebbe l’istituzione del trust a favore del beneficiario residente in Italia, “formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato”.
La disposizione da ultimo citata ha posto rilevanti problemi interpretativi poiché, com’è stato evidenziato in dottrina, le due disposizioni appaiono parzialmente incompatibili. Come conseguenza dell’introduzione di quest’ultima norma, senza alcun coordinamento con l’art.2 sopra menzionato, ha fatto emergere una serie di posizioni dottrinarie, le cui tesi molto differiscono in merito all’interpretazione del disposto delle due norme.
secondo un primo orientamento, l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 55 avrebbe “portato all’imponibilità di tutte le donazioni in ogni ipotesi in cui anche una sola delle parti, donante o beneficiario, sia residente nel territorio dello stato.
altra parte della dottrina ha ritenuto che la norma contenuta nel comma 1-bis integrasse la previsione normativa dell’art. 2, individuando, per le donazioni stipulate all’estero, un’ulteriore condizione per la tassabilità in Italia, costituita dalla residenza del beneficiario(29). Di conseguenza, nell’ipotesi di atto di donazione stipulato all’estero, l’obbligo di registrazione in termine fisso sussisterebbe solo se, oltre che il donante, anche il beneficiario fosse residente in Italia
un’ulteriore autorevole dottrina ha rilevato come il comma 1-bis non ampli l’ambito territoriale di imponibilità dell’imposta sulle donazioni, bensì estenda semplice l’obbligo di registrazione degli atti di donazione formati all’estero,assolverebbe pertanto ad una funzione meramente antielusiva “impedendo che sfuggano all’imposta le donazioni compiute volontariamente all’estero – qualora già non siano soggette a registrazione secondo le norme proprie di questa se il beneficiario sia qui residente (n.d.r.: in Italia)” (31). In effetti, l’art. 55 più volte citato fa espresso riferimento alla registrazione dell’atto e non alla sua imponibilità ed il rinvio al tributo di registro, operato in ambito procedimentale, potrebbe non reagire sull’assetto sostanziale dell’imposta sulle donazioni. In altri termini, le regole di territorialità dettate per l’imposta di registro non costituiscono oggetto del rinvio di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 346 del 1990 (32): in quest’ottica, l’art. 55, comma 1-bis dovrebbe cedere rispetto ai precetti relativi alla territorialità del tributo e non potrebbe alterare i tratti essenziali della tassazione, fissati dall’art. 2.
Accedendo a tale ricostruzione normativa, la donazione stipulata all’estero dovrebbe essere comunque registrata nell’ipotesi in cui il beneficiario sia residente in Italia (33), ma “l’estensione dell’obbligo di registrare l’atto di donazione non implica un mutamento del regime fiscale suo proprio, che è e resta fissato dalle disposizioni fondamentali” (34). In sostanza, resterebbero fermi i criteri di collegamento territoriale previsti dall’art. 2 sia per le donazioni formate in Italia che per quelle stipulate all’estero, dovendo in entrambi i casi sussistere, ai fini dell’imposizione in Italia, le due alternative e tassative condizioni di territorialità previste dall’art. 2, e dunque soltanto se:
a) il donante risieda in Italia, oppure, in caso diverso
b) siano esistenti beni in Italia.
Nè il legislatore né tantomeno l’Amministrazione finanziaria hanno preso posizione in merito al suddetto difetto di coordinamento, fornendo chiarimenti in merito. Pertanto nell’ipotesi in cui procedesse a favore della istituzione di un living trust a favore di soggetto residente in Italia, tenendo conto della sempre possibile revocabilità dello stesso, o della possibilità di modifica del beneficiario che le sarebbe riservato, nessun problema si porrebbe fino alla sua scomparsa. Ma sopraggiunto quel momento, l’atto istitutivo del trust verrebbe considerato atto contenente liberalità a favore di un soggetto residente in Italia. Le conseguenze di ciò in funzione di quale orientamento si riterrebbe di condividere tra quelli sopra elencati.
Se si condividesse l’orientamento di cui sub 1), assolutamente minoritario, la rendita costituita in esecuzione del trust risulterebbe soggetta ad imposta di donazione a carico del soggetto beneficiario residente in Italia.
Se invece si condividesse uno qualsiasi dei due orientamenti sub 2 e sub 3, a rendita istituita per effetto del trust, non sarebbe soggetta ad imposta di donazione a carico del soggetto beneficiario residente in Italia.
Quanto sopra non tiene in alcun modo conto dell’impatto che la normativa statunitense avrebbe sulle ipotesi da lei svolte, e per le quali si suggerisce di avvalersi del parere di un fiscalista locale.

17 Giugno 2025
Salve, ho sentito parlare di trust e di trustee, volevo capire cosa sono e la loro differenza, e se possono essere riferite anche a persone. Io come cittadino sono trust?

Ci dia il Suo indirizzo, Le manderemo un opuscolo illustrativo.

17 Giugno 2025
Sono il Trustee di un Trust dove dentro c’è la mia abitazione, adesso questa casa la voglio vendere ed ho trovato l’acquirente….come funziona la vendita? Nel senso…è una vendita normale oppure ci sono delle cose particolari. Vi comunico che all’atto istitutivo del trust non ho eletto il guardiano e i beneficiari dell’immobile sono i miei bambini.

La vendita è una vendita ordinaria, almeno che l’atto di trust limiti i suoi poteri.

Deve esserLe chiaro che il ricavato della vendita rimane nel trust perché prende il posto dell’immobile che non c’è più.

17 Giugno 2025
Sarei interessato a valutare l’acquisto di un immobile da circa 30/50.000 € tramite fiduciaria/trust e vorrei sapere cosa costerebbe l’operazione ed il mantenimento della stessa negli anni (praticamente non vorrei intestarmelo privatamente e nemmeno con mia societa’)

Scrivere ” tramite fiduciaria/trust” significa considerare il trust come una fiduciaria, mentre si tratta di due istituti profondamente diversi.

Da quello che scrive sembra che il trust proprio non faccia al suo caso.

17 Giugno 2025
Vorrei sapere se costituendo un trust autodichiarato metto a riparo ogni mio bene compreso lo stipendio, da pignoramenti ed azioni da parte dei creditori.

Cominciamo dal principio: lo scopo del Suo trust sarebbe mettere a riparo ogni suo bene compreso lo stipendio, da pignoramenti ed azioni da parte dei creditori?

Si può rispondere da solo!

17 Giugno 2025
Sono molto interessato ad un trust autodichiarato con beneficiari i miei figli minorenni. Vorrei trasferire nel trust denaro e beni immobili dando la possibilità al trustee (io) di gestire gli affitti e di comprare e nel caso vendere gli immobili. Visto che trasferirò ogni mio avere, come trustee posso anche vivere con i proventi degli immobili facendo risultare che sono spese famigliari per il sostentamento dei figli? Cioè comprare una macchina, fare un viaggio, pagare spese mediche (mie e dei figli) ecc. questo per l’agenzia delle entrate risulterebbe reddito mio personale tassabile? Esempio: redditi da affitti già tassati con cedolare secca….se io utilizzo quei soldi per fini promiscui familiari verrebbero ritassati in capo a me poichè considerati fonte di rettito? nel caso domani nascesse un contenzioso con l’agenzia delle entrate si potrebbe rendere inefficace il trust o comunque aggredirne gli averi?

Il problema nascente da quanto Lei scrive è che Lei, volendo vivere con i redditi del trust, sarebbe al tempo stesso disponente, trustee, beneficiario: un po’ troppo!

17 Giugno 2025
Sono interessato all’acquisto di un immobile tramite asta giudiziaria. Tale immobile è gravato da atto istitutivo e vincolo di Trust a favore dei figli del disponente (nonché anche trustee a seguito delle dimissione di quello precedentemente nominato). Volevo sapere se come acquirente rischio di non avere la piena proprietà e possesso dell’alloggio. Quali tutele posso mettere in atto da eventuali contestazioni future per non rischiare di acquistare un immobile (prima casa) che può essere poi oggetto di contestazioni future legate a questo istituto del trust che, sinceramente, non conosco?

La vendita tramite asta giudiziaria trasferisce certamente un titolo di proprietà inattaccabile, quindi non pensiamo che possa avere problemi.

17 Giugno 2025
Una società di persone può costituire un trust autodichiarato di scopo per destinare parte del patrimonio sociale ad uno specifico affare in luogo dell’istituto dell’art 2447 bis c.c. previsto per le società per azioni?

Quesito assai interessante. In linea di precisione non vediamo perchè la soluzione da Lei ipotizzata non dovrebbe essere ammessa.

17 Giugno 2025
E’ legittimo e valido un trust costituito con da un soggetto persona giuridica che si nomina trustee ma che non è il disponente ove nell’atto istitutivo faccia la dichiarazione che il primop conferimento è stato fatto dal signor X e quindi costui è automaticamente il disponente per relationem, al regolamento.

Il Suo quesito ci risulta incomprensibile, ce lo rimandi.

17 Giugno 2025
Ho un fratello disabile (100%) e in famiglia stiamo valutando la migliore soluzione per lui. Ho letto del Trust, e vorrei capire: 1) un famigliare puo’ diventare l’affidatario dei beni del trust; 2) quali sono i costi a lungo termine a fronte delle diverse agevolazioni fiscali iniziali?

Può scegliere tra trust e contratto di affidamento fiduciario. In entrambi i casi può affidare i beni a persone di famiglia e in questo caso non vi sono costi a lungo termine. Naturalmente occorrerà indicare a chi perverranno i beni quando Suo fratello non ci sarà più.

17 Giugno 2025
Vorrei chiedervi delle informazioni in merito ad un trust di cui sono a conoscenza visto che siete una delle aziende leader nel settore. Nel caso in cui nell? atto istitutivo di trust venga indicata dalle parti come legge applicabile quella svizzera, quali disposizioni normative si applicano nel caso di negligenza del trustee nell? amministrazione dei beni per conto del settlor. Ad esempio, nel caso in cui il primo si appropri dei beni del secondo. Grazie anticipatamente.
17 Giugno 2025
Salve, ho istituito un Trust con sede a Malta nel 2013 nominando unico beneficiario mio figlio. Ora sono nella necessità di dover vendere un immobile per sostenere degli oneri urgenti e per valutare un trasferimento all’estero. Mio figlio quale beneficiario è d’accordo e beneficerebbe di parte dell’eventuale vendita. E’ possibile fare questa operazione e detrarre parte del patrimonio confluito?

Immaginiamo che Suo figlio sia maggiorenne; se è così, probabilmente la vendita dell’immobile è possibile.

17 Giugno 2025
Alla luce del testo de il sole24ore circa la possibilità di costituire un trust per un fondo lavori in sicurezza (trust di scopo) chiedo delucidazioni sugli oneri fiscali indiretti da sostenere per la costituzione delle somme necessarie all’intervento di manutenzione straordinaria.

Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 21614 del 26 ottobre scorso (che trova nella pagina iniziale del nostro sito) non è dovuta alcuna imposta proporzionale.

Noti che questa sentenza contraddice la posizione assunta dalla Corte nel 2015.

17 Giugno 2025
Se il trust e’ costituito in USA ma ingloba immobili in Italia, quali sono le tasse che il trust deve pagare annualmente in italia? Come vengono calcolate? O c’e’ un sito o schema di riferimento?

Le tasse che il trust dovrà pagare annualmente in Italia saranno le stesse che oggi pagano i proprietari.

17 Giugno 2025
E’ possibile che venga individuato solo un beneficiario per il 10%? Non è obbligatorio che vengano definiti i beneficiari per l’importo totale?

Non è obbligatorio che siano individuati i beneficiari al 100%, ma deve esistere un criterio per la loro individuazione nel corso del tempo.

17 Giugno 2025
E’ ammissibile la costituzione di un trust familiare da parte di una società fiduciaria che poi indichi se stessa anche come trustee? Come beneficiario vitalizio indica un soggetto, Tizio, per il solo 10%

Quello della società fiduciaria che partecipa alla istituzione di un trust del quale è il trustee è un tema delicato per il conflitto di interessi che manifesta; tuttavia, è giuridicamente possibile.

17 Giugno 2025
Abito negli Stati Uniti ed il trust qui e’ pratica piu’ comune ma mi trovo nella situazione di volere istituire un trust in Italia per i beni immobili di cui faremmo parte io residente all’estero e mia mamma residente in Italia. Su internet non ho trovato molto per quanto riguarda il trust in italia se non che’ e’ poco comune e funziona in modo diverso da altri paesi … Ho le seguenti domande : 1 Il trust deve per forza essere in Italia o puo’ essere in Usa inglobare beni italiani? 2 Nel caso come presumo deve essere costituito in Italia, quali sono i costi per costituirlo? qual’e’ la percentuale di tassazione annuale? ( o dove posso trovare schemi di rifermimento per il calcolo)?​ 3 E’ possibile fare entrare un nuovo trustee in un secondo momento.. a quali costi? 4 Dal reddito che proviene dagli immobili e’ possibile che il trustee ne usufruisca regolarmente della cifra?

1 Il trust può essere in USA e inglobare beni italiani;

2 come già le abbiamo anticipato, il trust può essere istituito in USA;

3 certo, è possibile far entrare un nuovo trustee in un secondo momento;

4 non è possibile che il trustee sia l’unico beneficiario del trust: in questo caso sarebbe l’unico beneficiario dal reddito degli immobili e la soluzione limpida, se corrisponde ai vostri intendimenti, è quella di attribuirgli l’usufrutto per il periodo voluto.

17 Giugno 2025
Avrei bisogno di fare una fusione tra due Srl detenute da due trust diversi, che però hanno lo stesso trustee? Posso trattare tale fusione come “semplificata”?

Il codice civile prevede dei procedimenti semplificati, derogando ad alcuni adempimenti previsti degli artt. 2501 – ter (primo comma n.3) 4)e 5)) – quinquies e sexies c.c.
In particolare, i due procedimenti semplificati previsti dal codice civile sono:
Incorporazione di società interamente posseduta (art. 2505 c.c.)
Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (art.2505 quater)
Si precisa che è attuabile solamente il procedimento semplificato di cui all’art. 2505 quater. Inoltre, ovviamente sarà necessario effettuare il rapporto di concambio delle quote da attribuire ai due diversi trust, ai sensi del 2501 ter c.c. Precisazione in merito alla necessità del rapporto di concambio, atteso che le quote andrebbero attribuite a due diversi Fondi in trust:

Le fusioni e le scissioni si differenziano da tutte le altre operazioni di aggregazione o disgregazione di società (delle loro aziende o patrimoni) per la loro formale neutralità nei confronti dei soci.
Dal punto di vista dogmatico le stesse integrano delle vicende evolutive delle società coinvolte e non anche dei trasferimenti di ricchezza tra soci.
A ciò consegue che il rapporto di cambio determinato dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2501 ter, n. 3), c.c., deve essere formalmente congruo.
Gli amministratori sono ovviamente liberi di svolgere le più ampie e personali valutazioni in ordine alla determinazione del rapporto di cambio, anche attribuendo rilevanza ad elementi extrapatrimoniali o di fatto. Quello che deve considerarsi non conforme allo schema tipico della fusione e della scissione è l’espressa previsione di un rapporto di cambio non congruo.

17 Giugno 2025
Sto affrontando un acquisto immobiliare, l’immobile è intestato ad un trust. In questo momento procederò all’acquisto dell’immobile A, subordinato però alla richiesta di un diritto di PRELAZIONE su immobile B (sempre intestato al Trust). I Beneficiari del Trust sono 2 fratelli (di cui uno minore). Il mio problema è il seguente: nel caso di termine del Trust come posso salvaguardare il mio Diritto di Prelazione?

L’immobile al quale si riferisce il suo diritto di prelazione un giorno uscirà dal trust e perverrà ai beneficiari; ovviamente potrebbe essere venduto prima, ma questo significherà che Lei non avrà esercitato il suo diritto di prelazione.
Nel caso, invece, dell’assegnazione ai beneficiari la sua tutela consiste nell’appropriata formulazione del patto; il tema è identico alla prelazione societaria quando un socio aliena senza corrispettivo: può rivolgersi, quindi, ad un Notaio di sua fiducia.

17 Giugno 2025
Il mio responsabile mi ha chiesto informazioni circa la possibilità di ricoprire l’incarico di trustee compatibilmente all’esercizio della professione di avvocato. Da quanto ci risulta nulla vieta l’assunzione di tale incarico. Nel caso in cui non sia possibile pervenire ad una risposta esaustiva in questa sede, chi potrei contattare e con quali modalità?

Le confermiamo che non esiste alcuna incompatibilità, per lo meno se si tratta di un incarico occasionale.

17 Giugno 2025
Ho istituito nel 2007 un Trust individuando come beneficiari i nascituri del disponente, nel corso del 2016 il nascituro è venuto ad esistenza e dunque la sua nascita. Volevo sapere se occorrono adempimenti formali (notaio) oppure è sufficiente verbalizzarlo nel libro degli eventi?

A meno che l’atto istitutivo detti particolari disposizioni, l’annotazione sul libro degli eventi è più che sufficiente.

17 Giugno 2025
Leggo su internet che dal 2015 si prospetta particolarmente difficoltosa l’applicabilità dei trusts in Italia per via del regime tributario che si sta delineando per effetto di certa recente giurisprudenza di legittimità.le ultime procunce della Suprema Corte (fra tutte l’ordinanza n.3886/2015) indicano la via di una sovrapposizione e duplicazione di imposte proporzionali (al conferimento dei beni in trust ed all’attribuzione di essi ai beneficiari); un orientamento che, se consolidato, avrà l’effetto di rendere estremamente oneroso il ricorso al Trust in Italia. É questa la reale situazione?

Si, la situazione è quella che Lei ha indicato. Peraltro, si può valutare di dar luogo ai negozi dispositivi fuori d’Italia quando non si tratti di immobili o di altri beni registrati. Questo perché l’imposta sulla costituzione del vincolo, “creata” dalla Corte di Cassazione, sembrerebbe essere un’imposta d’atto.

17 Giugno 2025
Vi chiedo alla luce della posizione della Cassazione secondo cui le imposte di trasferimento per trust familiari sono fisse (ipocatastali)…i notai continuano a volere comunque assegni a garanzia per eventuali riliquidazioni da parte delle agenzie…ma esiste un recepimento di queste sentenze?

Da un lato, deve tenere presente che i notai sono corresponsabili del pagamento delle imposte sui loro atti e, dall’altro, che la posizione della Cassazione è ora che l’imposta sia dovuta sulla semplice creazione di un vincolo di destinazione che, a avviso della Corte, corrisponde all’effetto prodotto da un trust.

17 Giugno 2025
Chiedo cortesemente di conoscere vostro parere circa la possibilità di derogare all’autorizzazione giudiziale (ex 320 c.c.) per la vendita di un bene in trust dove beneficiario sia, oltre allo stesso trustee (anche settlor), anche il proprio figlio minore. Devo redigere atto di alienazione e nell’atto istitutivo del trust è prevista tale deroga.

Dovrebbe chiarire la portata giuridica del termine “beneficiario” nel caso specifico e potremo così risponderle.

17 Giugno 2025
Ai sensi dell’atto istitutivo: “Beneficiari del trust sono i figli minori del disponente, signori ……… ed i figli nascituri del disponente, nati entro la durata del trust.” Nell’atto è inoltre previsto che il trustee può liberamente disporre ed alienare i beni in trust e compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione con esonero, nel caso in cui i beneficiari siano minorenni, dal richiedere l’autorizzazione del giudice tutelare. I figli nati sono ora minorenni. Nutro dubbi sulla possibilità di derogare alla richiesta di autorizzazione al giudice tutelare.

A questo punto dovremmo chiederLe la clausola dispositiva, non quella definitoria che ci ha inviato, ma possiamo soprassedere perché ne immaginiamo il tenore. Noi non possiamo dare pareri giuridici, ma Le segnaliamo che l’unico precedente in materia esclude la necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare: Trib. Casale Monferrato, 13 aprile 1984 nel nostro motore di ricerca.

17 Giugno 2025
Mia madre 64 anni, pensionata: desidera avere qualche notizia sul trust, mio padre 67 anni pensionato, siamo due figli, io 29 anni tirocinante, mio fratello 26 tempo indeterminato guardia giurata con una figlia, non convivente, non sposato. Abbiamo Una grande casa con giardino, con due appartamenti. Un palazzo in centro con 3 appartamenti e 2 locali cmmerciali, Un grande locale commerciale, 3 appartamenti e un magazzino. io e mio fratello abbiamo due appartamenti al mare intestati e una mansardina in montagna. Ora che costi ha il trust liberale? in sardegna a chi possiamo rivolgerci.

Qualsiasi trust richiede una finalità; lei ci parla di un possibile trust “liberale” , ma è una indicazione troppo generica. Se vuole, ci mandi altri particolari. Circa le persone a cui può rivolgersi consulti l’elenco dei professionisti accreditati nel nostro sito.

17 Giugno 2025
Una Srl costituisce un trust (la stessa società è disponente e trustee). Poi viene liquidata e cancellata. I creditori della società che vogliano aggredire il trust come possono fare? Dopo la cancellazione il guardiano dovrebbe nominare un nuovo trustee, giusto? la sede del trustee è pubblica? a questa sede possono validamente rivolgersi i creditori? E´valida la clausola che dice che i creditori non possono toccare il trust?

Ci sembra impossibile che la società in questione, disponente e trustee, venga liquidata con la conseguenza che il trust è rimasto senza trustee, a meno che la funzione del trust sia nel frattempo venuta meno e il trust sia rimasto senza alcun fondo. Se così fosse non ci sarebbe ragione di nominare un nuovo trustee. Se così non fosse dovrebbe darci altri dati e magari inviarci copia dell’atto istitutivo del trust.
Circa le Sue altre domande: la sede del trust non è pubblica, ma usualmente risulta dall’atto istitutivo che solitamente è pubblico; dovremmo leggere la clausola in forza della quale i creditori “non possono toccare il trust” perché come la ha riassunta Lei non ha senso.

17 Giugno 2025
Vorrei costituire un trust italiano e conferire il mio immobile in Roma. Vorrei sapere che imposta ipotecaria e catastale dovrò pagare.

Dovrebbe dirci chi saranno i beneficiari del fondo in trust e quando il fondo sarà trasferito loro.

17 Giugno 2025
Sono il disponente di un trust italiano i cui beneficiari sono i miei figli non ancora nati. Sono in procinto di costituire una srl di gestione immobiliare e vorrei sapere cosa mi conviene fare: trust come socio, il disponente socio che poi dispone delle quote al 100% al trust o che altro? Anche dal punto di vista economico (atto dispositivo ed imposte) cosa mi conviene fare?

In via generale, conviene che la società sia costituita dal trustee e questi conferisca il relativo capitale: in questo modo l’imposizione è la medesima di quella che sarebbe se costituisse Lei la società.

17 Giugno 2025
Nel mio atto di trust interno avevamo nominato un mio parente guardiano. L’atto costitutivo prevede le modalità di revoca o dimissioni del guardiano con lettera raccomandata da inviare ai disponente e al trustee che acquista efficacia dopo 30 gg. Ebbene l’ex guardiano continua a reclamare un compenso secondo noi non spettante in quanto ritiene che il suo ruolo rimarrà in carica fino a sostituzione di nuovo guardiano con atto notarile. Potete spiegarmi se è così necessario l’atto notarile per la sostituzione del guardiano?

Ci dica per piacere quale legge regola il trust.

17 Giugno 2025
Ill disponente conferisce nel trust una somma di 10.000 euro. Se l’amministratore del trust acquista un immobile per 100.000 euro qualificandosi trustee ma non giustificando l’ulteriore provvista, il trust può ritenersi inesistente?

I fatti come da Lei esposti non giustificano una pronuncia di inesistenza, ma neanche significano nulla: chi dedurrebbe l’inesistenza e in quale sede?

17 Giugno 2025
Ill giudice di Asti ha dichiarato la nullità di un trust regolato da legge inglese a causa della presenza di clausola: «Il fiduciario può in qualunque momento sostituire dellalegge con un’altra…». Si ritiene corretta la sentenza?

Certamente no, ma ci mandi la sentenza.

17 Giugno 2025
In allegato quanto richiesto: sentenza trust. A disposizione per chiarimenti, attendo un vostro commento.

La sentenza è certamente sbagliata.

17 Giugno 2025
Un trust autodichiarato con beneficiario la minore al raggiungimento della maggior età, deve essere chiuso in quanto è stato istituito in coincidenza con la messa in mora del creditore, quale è l’imposta di chiusura e occorre atto notarile? oppure conviene aspettare la sentenza di revoca del giudice? Anche se suppongo comporti maggiori spesa.

“Chiudere” un trust può non essere né agevole né possibile, dipende dal contenuto dell’atto istitutivo; nel Suo caso potrebbe essere necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare.

17 Giugno 2025
Sto considerando un trust familiare in favore di mio figlio per quando sarà maggiorenne. Ho un dubbio riguardante la protezione del capitale. Se ora “faccio” un trust di una certa cifra e fra alcuni anni dovessi subire una condanna che preveda una sanzione o un risarcimento che non sono in grado di pagare, lo stato potrà rivalersi sul trust e quindi sottrarlo a mio figlio?

La risposta è in linea di massima negativa, ma a condizione che il trust sia strutturato senza lasciare a Lei spazi di interferenza impropria nell’amministrazione.

17 Giugno 2025
Volevo domandare se dei beni immobili, case e terreni possono essere intestati direttamente ad un trust o devono prima essere fatti confluire in una società. Nel caso sia possibili intestarli direttamente al trust eventuali contratti di affitto o di utenze a chi saranno intestati al trust o comunque ad una persona fisica.

I terreni, etc. vengono intestati al trust o, più correttamente, al trustee nella sua specifica qualità; e così anche contratti di locazione, etc.

17 Giugno 2025
Ho notato il Vostro sito da un motore di ricerca, se ho bene compreso, in Italia il trust è ammesso solo come istituo virtuoso, Vi contatto perchè sono debitore di una banca come cointestatario di un immobile ma non proprietario che risulta inveceessere soltanto la mia convivente, nel caso acquistassi all’asta l’immobile potrei, iscrivendoci il trust, impedire l’azione revocatoria oppure sarebbe inutile? Aggiungo che in passato ho cercato innumerevoli volte di trovare un accordo stragiudiziale con la banca che ha proceduto per un modestissimo arretrato, ma senza successo. grazie.

Non è semplice dare una risposta esaustiva alla sua domanda in quanto alcune indicazioni sono poco chiare (cointestatario non proprietario?) e tanto altro non è scritto (quale asta?).
Come da Lei rilevato, in Italia il trust è ampiamente ammesso in molteplici campi e situazioni laddove volto a perseguire interessi meritevoli di tutela.
Le indicazioni fornite non permettono di comprendere appieno quale sia la situazione in concreto, ma è semplice rispondere alla domanda formulata: qualora il trust a cui Lei fa cenno sia finalizzato ai bisogni della famiglia, è questo certamente un interesse tutelato che di per sé rende pienamente lecita e legittima la destinazione tramite il trust di beni e diritti. Per contro, quale atto di per sé liberale, qualsiasi conferimento in trust da Lei attuato, a prescindere dalla provenienza, qualora vi siano dei creditori da tale atto pregiudicati, è soggetto non solo ad eventuale azione revocatoria nei cinque anni dalla dotazione, ma anche a possibilità di pignoramento diretto nell’anno dal conferimento, ai sensi ed alle condizioni previste dal novello art. 2929 bis cod. civ..
Se l’acquisto all’asta avviene da parte di un trust che ha ricevuto un conferimento in danaro da Lei, il conferimento è revocabile su richiesta di un Suo creditore: detto questo in astratto, in concreto tutto diventa più difficile perché il conferimento è servito ad acquistare qualcosa a vantaggio di un terzo e manca giurisprudenza in materia.

17 Giugno 2025
Vorrei cortesemente chiedere alcune delucidazioni in merito alla costituzione di un Trust. E piu precisamente volendolo costituire per porre a protezione dei miei beni immobili e quindi indicando come benificiari i miei due figli ai quali disporrerei in parti uguali tali proprietà la domanda è: in caso di decesso mio o di mia moglie cosa succede continua la sua validità il trustee e quindi sono tranquillo oppure perde efficacia?

Dinanzi a questi quesiti dobbiamo rammentare che ogni trust deve mostrare una specifica finalità; la durata del trust è funzione della sua finalità; quindi, il trust al quale Lei pensa cesserà o meno alla morte sua o di sua moglie in relazione all’obiettivo che intendete raggiungere.

17 Giugno 2025
L’atto istitutivo recita come segue: A) Il Trustee 1. mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione; 2. consegna annualmente l’inventario del fondo in trust e il proprio rendiconto ai Beneficiari Vitalizi ed al Guardiano; 3. annota inventario e rendiconto nel Libro degli eventi del Trust. B) Ove gli Istituenti lo richiedano, il Trustee si sottopone a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal Trust. Possono i beneficiari “finali” esigere la medesima rendicontazione spettante ai beneficiari vitalizi?

Interpretare un singolo articolo senza conoscere l’intero atto è rischiosissimo. Possiamo solo dire che verosimilmente i beneficiari finali sono titolari di diritti di informazione secondo le disposizioni della legge regolatrice del trust in questione e non in forza dell’articolo che Lei ci ha sottoposto.

17 Giugno 2025
E’ possibile trasferire al Trustee un bene immobile abusivo?

La risposta è negativa. Non è possibile trasferire al Trustee un bene immobile abusivo.

17 Giugno 2025
Richiedo istruzioni atte a ricevere informazioni circa la costituzione di un trust liquidatorio. Consultando il bilancio di una Società Cooperativa ormai cessata ho appreso, infatti, che il patrimonio della stessa è stato conferito ad un trust con riferimento al quale ho necessità di conoscere ogni informazione utile al fine di tutelare la pretesa creditoria di una mia Assistita. Ringraziando sin d’ora per il cortese riscontro che vorrete darmi, porgo cordiali saluti.

Se Le risultano gli estremi dell’atto istitutivo del trust può chiederne copia al notaio; se Le risulta il nome del trustee può rivolgersi a lui. In mancanza di tutto questo, la via migliore è quella di agire per tutelare la Sua assistita come se il trust non esistesse e attendere che il trust Le venga opposto per valutare la posizione da assumere.

17 Giugno 2025
Ci sono trust e/o atti di destinazione che in pendnza di precetto possono tutelare la proprietà senza essere annoverati fra gli istituti previsti dal decreto legge 83/2015? Se ci sono sarebbero soggetti comunque alle disposizioni in merito alle revocatorie quinquennali?

Non riusciamo a capacitarci di domande di questo genere. La risposta è “no”.

17 Giugno 2025
Desidero conoscere se vi sono Conservatorie dei RR.II. che trascrivono a favore de “TRUST” e non a favore del ” TRUSTEE” e se vi sono sentenze in proposito in quanto la Conservatoria di Brescia, dopo aver accettato da alcuni tempi la trascrizione a favore del Trust, ora rifiuta tale adempimento portando a sostegno della propria tesi una Circolare del 1996.

Diverse Conservatorie trascrivono al nome del trust, per esempio Torino e Ragusa. La giurisprudenza torinese è favorevole, quella di altri tribunali contraria. Tutti i precedenti giurisprudenziali sono nel nostro motore di ricerca specialistico.

17 Giugno 2025
E’ stato legittimato in Italia l’utilizzo del blind trust? Ho trovato diversi articoli pubblicati, ma non sono riuscita a capire se sia ammissibile o meno. Grazie

Il Blind Trust o “Trust cieco” è un tipo specifico di trust che viene utilizzato all’estero, in particolare negli Stai Uniti, quale strumento di garanzia per risolver i problemi di conflitto di interessi ed è caratterizzato, da un lato, dalla estraneità assoluta del Disponente e dei Beneficiari nella gestione finanziaria del trust e, dall’altro, dalla ampia discrezionalità del Trustee nella gestione dello stesso.

In Italia non è riconosciuto il Blind Trust. Vi sono state diverse proposte di legge nel tempo che lo hanno sottoposto all’attenzione dei nostri legislatori quale una soluzione per risolvere il conflitto di interesse dei nostri politici che si trovavano anche ad essere a capo di aziende, emblematico fu il caso irrisolto di Berlusconi. Ad oggi le diverse proposte di legge sul tema del conflitto di interesse sono state riunite in un testo unificato che non prevede il Blind Trust ma propone l’affidamento dell’azienda a un gestore o, in caso di impossibilità, la vendita della stessa; la proposta che il Governo vorrebbe portare in Parlamento -sembra ormai dopo l’estate- è all’esame della prima Commissione permanente Affari Costituzionali presso la Camera dei Deputati.

17 Giugno 2025
Ho avuto modo di sentire, da parte di alcuni Professionisti, che – a seguito di alcune ordinanze della Cassazione – si vada realizzando un “doppio binario” di tassazione per i Trust. E precisamente: 1) imposta di donazione e successione per i Trust con effetto traslativo e con scopo liberale e 2) imposta sul vincolo di destinazione per i Trust non liberali e, in ogni caso, per i Trust autodichiarati. E’ così?

No, è peggio. L’imposta sul vincolo di destinazione potrebbe colpire qualsiasi trust con riferimento a qualsiasi segregazione di beni. Questo tema sarà l’oggetto di un importante convegno da noi organizzato a Roma il prossimo 23 giugno pomeriggio; consulti il nostro sito nella sezione “Eventi e Formazione”.

17 Giugno 2025
É possibile per una srl (in bonis e con liquidità) costituire un trust avente ad oggetto beni immobili di sua proprietà ed individuare come beneficiari alla fine del trust i figli dei soci?

Il tema preliminare qui è di diritto commerciale, e cioè: come potrebbe mai l’operazione da Lei descritta rientrare nell’oggetto sociale?

17 Giugno 2025
Un mio amico ha un patrimonio formato da piccoli appartamenti in Roma. Attuale valore da lui dichiarato: intorno ad Euro 1.200.000. Alcuni appartamenti sono affittati altri liberi. Presumo che abbia altro all’estero. Alcuni giorni fa mi ha confidato che non riesce a vendere, malgrado le varie agenzie immobiliari coinvolte. Istintivamente gli ho suggerito di affidarsi ad una organizzazione di Trust, la quale può gestire sia gli affitti che l’eventuale vendita. Posso fare il vostro nome ? Ritenete che la cosa possa interessarvi ? Eventualmente, cosa posso aggiungere al mio amico –

È concepibile istituire un trust con un trustee professionale per gestire e alienare immobili, ma occorre comprenderne la specifica ragione, in quanto la semplice gestione e alienazione può essere affidata a agenzie specializzate senza necessità di pensare a un trust.

17 Giugno 2025
Io e mio marito non vogliamo lasciare nulla a nostro figlio che ci ha abbandonati; è possibile con un trust fare in modo che beni mobili e immobili non entrino nell’asse ereditario, consentendoci di disporne totalmente? Il nostro desiderio sarebbe dare la possibilità a colui che rimane di gestire in toto il patrimonio e devolverlo eventualmente ad un ente benefico

Ahimé, non è possibile realizzare il vostro progetto in maniera diretta: vostro figlio ha comunque diritto a conseguire la quota di legittima alla morte di ciascun genitore con riferimento al patrimonio del defunto (incrementato dalle donazioni fatte in vita).

17 Giugno 2025
In famiglia è stato istituito un Trust per proteggere i i nostri beni … Questo è stato obbligatorio perchè a causa di una questione giuridica particolare, alcuni beni possono essere attaccati sia da equitalia che da creditori. Si cercava una soluzione a tutto ciò. Avvocati di fiducia ci hanno consigliato di creare un Trust in cui tutti i beni potessero essere protetti e nn attaccati dalla legge italiana. Ciò non ci ha tranquillizzati e volevamo capire se … quei beni posso essere sempre attaccati nel caso in cui vengano trasferiti dal trust ai figli legittimi???? Ci tengo a precisare che a costituire il Trust è stato mio padre, nonchè debitore di questa situazione.

Che un trust possa “non essere attaccato dalla legge italiana” quando sia stato istituito da una persona con debiti verso Equitalia e verso altri è tutto da dimostrare! La linea di questa associazione non corrisponde a quanto vi hanno detto i vostri legali, ma noi ragioniamo i termini generali e magari lo specifico caso di Suo padre presenta dati particolari che giustificano i parere dei vostri avvocati.

Un trust “inattaccabile” non smette di essere tale qualora i beni pervengano ai beneficiari seguendo le regole contenute nell’atto istitutivo.

17 Giugno 2025
Una operazione di finanziamento a mezzo mutuo con un istituto di credito a chi deve essere intestata: 1) al Trust direttamente che agisce a mezzo del Trustee, o 2) al Trustee con espressa specificazione che questi agisce quale Trustee del Trust ?

Al trustee con la precisazione che egli agisce quale trustee del trust, del quale viene fornito il codice fiscale e, se si vuole, anche i dati dell’atto istitutivo.

17 Giugno 2025
É ipotizzabile la costituzione in trust di beni mobili e immobili il cui fruttato è destinato al mantenimento vita natural durante di persona non completamente in grado di intendere e di volere? con incarico al trustee,al decesso del beneficiario di alienare il capitale costituito in trust?

Certo, ma manca un particolare non secondario: a chi spetterà il ricavo finale?

17 Giugno 2025
Il ricavato potrà essere destinato ad una Fondazione, ad una Onlus o ad un terzo estraneo o a un familiare(?)

Non è indifferente sia per comprendere la finalità del trust sia per la diversa configurazione a fini tributari

17 Giugno 2025
L’Agenzia del Territorio di Cosenza mi ha rigettato la trascrizione a favore solo del Trust pretendendo le due Trascrizioni (a favore del Trustee e vincolo). Mi potete dare notizie di sentenze recenti o prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate. Grazie N.B. per lo stesso atto la Conservatoria di Ravenna e di Brescia hanno accettato una sola trascrizione

Non risultano posizioni dell’Agenzia delle Entrate sul punto specifico.

In giurisprudenza, di recente, v. nel nostro sito App. Trieste, 30 luglio 2014; App. Venezia, 10 luglio 2014; Trib. Torino 10 marzo 2014; Trib. Reggio Emilia 25 febbraio 2014. La rivista Trusts e attività fiduciarie ha pubblicato due articoli di altrettanti notai con posizioni contrapposte nel n. 4 del 2014 e un articolo del Conservatore di Genova nel n. 5 del 2014.

17 Giugno 2025
Sono stata incaricata da un privato/benefattore per la realizzazione di un asilo nido montessoriano. E’ sua intenzione costruire il fabbricato e successivamente provvedere alla gestione. A lui interessa la continuità del metodo montessori nel tempo. L’amministrazione comunale è favorevole ma poichè esiste già un asilo nido vorrebbe mantenere il servizio pubblico. E’ un imprenditore lui ha pensato di costituire una fondazione, un amico avvocato mi ha detto di informarmi sul Trust. Cosa potete dirmi, a chi posso rivolgermi, quanto costa?

Il caso che Lei ci propone è adatto sia alla fondazione che al trust.
Il vantaggio del trust rispetto alla fondazione sta nella mancanza di controlli pubblici, tipici invece della fondazione, e in una maggiore flessibilità dell’atto istitutivo rispetto allo statuto di una fondazione perché non deve essere approvato da alcuna autorità. Inoltre il trust non è tenuto alla redazione di bilanci. Tanto il trust che la fondazione possono essere riconosciuti come Onlus. Il regime tributario è sostanzialmente lo stesso.

17 Giugno 2025
Ho letto il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 22 settembre 2014. In merito alla collaborazione con Assofiduciaria sul contratto di affidamento fiduciario, mentre mi è chiaro il vantaggio per le associate di Assofiduciaria (nuovo strumento di lavoro) come ha dichiarato il Presidente dott. Cattaneo, non capisco quale sia il vantaggio per l’istituto del trust e per la nostra Associazione, che in modo encomiabile si è adoperata per diffondere il trust in Italia. Penso infatti, ma forse sbaglio, che la diffusione del contratto di affidamento fiduciario, andrà a scapito dell’utilizzo dell’istituto del trust.

La Sua domanda ha una risposta semplice: se il contratto di affidamento fiduciario dovesse avere successo in Italia, l’associazione vorrà esserci e vorrà essere in prima fila!  Coloro che già maneggiano i trust sono in grado di accostarsi al contratto di affidamento fiduciario meglio di chiunque altro e quindi ha senso avvicinarsi al mercato di maggiore riferimento per uno scambio di professionalità mutuamente utile.
Non crediamo che il contratto di affidamento fiduciario si affermerà a scapito del trust: le applicazioni sono così vaste che c’è spazio per entrambe le strutture negoziali.
Grazie dell’intervento.

17 Giugno 2025
Conferimento in trust di quota 50% di società semplice. Quali norme impediscono questo oltre non convenienza a conferire società illimitatamente responsabile ?

Non vi è alcuna norma che impedisca il conferimento in trust delle quote di una società semplice.

La responsabilità illimitata è, indubbiamente, una problematica di non poco conto che, tuttavia, può trovare una limitazione a norma dell’art. 2267 c.c.

17 Giugno 2025
Può essere considerato lecito il seguente articolo di un atto costitutivo del trust Impiego del fondo in trust a) per pagare il proprio compenso b) per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta c) per adempiere alle obbligazioni legittimamente assunte d) a vantaggio dei beneficiari se e come ritiene e) a vantaggio dei disponenti e della sigr.ra xxx quale coniuge di xxx, qualora uno o più di essi abbiano necessità: i) di mantenere il proprio abituale tenore divita, ii) attinenti la propria salute e la propria assistenza personale.

La clausola che Lei ci ha comunicato corrisponde sostanzialmente a una delle clausole-tipo comunemente in uso nei trust interni e quindi, in linea di principio, la relativa disposizione è lecita.

17 Giugno 2025
Rileggendo la risposta avrai bisogno di ulteriori chiarimenti in merito: 1) all’affermazione in linea di principio, ovvero quali potrebbero essere i casi di illecità 2) come si interpreta il punto d) della domanda inziale ” a vantaggio dei beneficiari se e come ritiene”. (es. il trustee può non destinare i fondi ai beneficiari?)

Ci spiace, ma non possiamo ulteriormente approfondire perchè, come avrà notato al momento di inviare la Sua domanda, “l’Associazione non può fornire consulenza legale alcuna”: per questo motivo ci limitiamo a trattare solo questioni di rilievo generale.

17 Giugno 2025
Tizio ha formato un trust autodichiarato sotto la legge di Jersey, perciò il Settlor risulta anche Trustee. Essendo Tizio con partecipazione al 33% e al 20% in Società srl e in caso di trasferimento delle suddette quote in trust autodichiarato, dove il Settlor rimane sempre responsabile; gli altri soci delle società hanno il diritto di prelazione, ma siccome non viene ceduto a terzi ma nel tipo di trust di cui sopra, non essendoci cambio di persona, la domanda è : si può eseguire il passaggio nel trust senza dover dare la possibilità agli altri soci per il diritto di prelazione e se non è necessario, in base a quale articolo?

Nel caso da Lei prospettato occorrerebbe in primo luogo valutare il testo della clausola statutaria di prelazione, dato che ne esistono diversi tipi e che questa diversità spesso ha rilevanza in materia di trust. Il trust autodichiarato potrebbe essere fuori dall’oggetto della clausola, ma occorre tenere presente che un trust autodichiarato diventa necessariamente un trust ordinario in caso di morte del trustee. Infine, può essere rilevante l’indicazione dei beneficiari del trust. I dati da Lei forniti sono sufficienti solo per questa prima analisi.

17 Giugno 2025
É possibile avere un’idea di quali sono i costi per reintestare i beni conferiti in un trust inglese all’originario proprietario italiano?

Il primo punto da valutare e se la “reintestazione” sia giuridicamente possibile; ove lo fosse, per rispondere al quesito occorrerebbe sapere, quanto meno, di quale tipo di beni si tratta, dove è residente il trustee, come sono stati conferiti nel trust e quale sarebbe la ragione giuridica della “reintestazione”.

17 Giugno 2025
Prima della riforma dell’imposta di registro e delle ipo-catastale sui trasferimenti immobiliari il trust era cosi tassato: Atto istitutivo imposta di registro fissa (prima 168 euro ora suppongo 200) Al momento della disposizione dell’Immobile (per esempio) il trust scontava le proporzionali 2+1 a titolo di ipotecaria e catastale.(al di là della annosa problematica del famoso arricchimento per il quale effetto si ipotizza e si ipotizzava l’imposta fissa come molte commissioni hanno acclarato) Cosa è cambiato adesso dopo la circolare n.2e del 2014 sulla tassazione ipo-catastale e sul registro nel caso di disposizione di un bene immobile in trust??

La Circolare n. 2 del 2014 riporta le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, modificato da norme successive, che introduce novità al regime impositivo applicabile agli atti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari in materia di imposte indirette.

In particolare il decreto legislativo in questione ha modificato le aliquote previste dall’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ha stabilito l’esenzione dalle imposte di bollo dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali degli atti assoggettati all’imposta di registro di cui all’art. 1 della Tariffa in base al “ principio di assorbimento “ e la soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie riguardanti gli atti assoggettati all’imposta di registro e da ultimo ha elevato l’imposta di registro e ipotecaria e catastale da € 168 a € 200.

Le innovazioni legislative sopra riassunte non conseguono particolari effetti sulla tassazione del Trust con le imposte indirette, come elaborata nelle circolari n. 48 del 2007 e n. 3 del 2008; in particolare per le imposte ipotecaria e catastale bisogna fare riferimento alla disciplina contenuta nel D.lgs 347/1990 e l’imposta indiretta applicabile è quella di donazione di cui al D.lgs 346/1990 e D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

Pertanto rimane applicabile al Trust la preesistente disciplina delle imposte indirette come si sintetizza di seguito:

– all’atto istitutivo l’imposta di registro in misura fissa di € 200 (precedentemente € 168);

– all’atto dispositivo l’imposta di donazione e l’imposta ipocatastale in misura proporzionale.

Rimangono salve le diverse opzioni di tassazione che il professionista vorrà applicare con riguardo alle note sentenze tributarie maggioritarie di CTP e CTR, contrarie alle tesi di tassazione anticipata dell’Agenzia delle Entrate.

Per completezza si ricorda che dal 1/1/2014, se i trasferimenti immobiliari sono soggetti alle imposte di registro nelle misure proporzionali, a seconda dei casi, del 9%, 2% e 12%, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 50 ciascuna.

16 Giugno 2025
I miei genitori, titolari (cointestatari) di un conto corrente bancario più titoli obbligazionari, vorrebbero sapere come evitare la successione qualora uno dei due venisse a mancare.

L’impiego del trust nella situazione da Lei indicata può servire a tante cose, forse anche a un risparmio di imposta.

Tuttavia, avvicinarsi ai trust pensando che sia un modo per pagare meno tasse è profondamente sbagliato perché qualsiasi trust in campo familiare richiede una programmazione delle risorse in favore dei familiari e quindi una corrispondente perdita di libertà a carico di chi prima del trust era pieno e indiscusso proprietario.

Questa perdita di libertà è accettata da chi crede nella programmazione delle risorse sottostante lo specifico trust, non certo da chi vuole solo “pagare meno tasse”. Si documenti sulle possibilità che i trust offrono in campo familiare e poi, se mai, ne riparliamo.