L'Associazione Risponde
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Tieni presente che l’Associazione non può fornire consulenza legale alcuna e che le risposte saranno pubblicate in questa medesima sezione senza rendere noto il nome di chi ha formulato la domanda.
Se il trustee acquista a titolo oneroso l’immobile da terzi, la tassazione al 9% sul prezzo è corretta, anche alla luce della prassi dell’Agenzia delle entrate. Se invece il disponente acquista l’immobile personalmente e successivamente all’acquisto lo affida al trustee trasferendoglielo, l’imposta di registro della compravendita seguirà il criterio del cd prezzo-valore (9% sul valore catastale), mentre l’atto di dotazione al fondo in trust sarà tassato a imposta fissa ai sensi del TU imposta successioni e donazioni.
Non è scritto da nessuna parte, appartiene al diritto dei generale dei trust: chiunque può apportare beni in un trust; poi spetta al trustee decidere se accettarli o meno.
Non comprendiamo la situazione: gli eredi di chi impediscono la vendita?
Rispondiamo alla seconda domanda: non occorrono movimenti di denaro per fare nascere un trust, ma il denaro normalmente occorre nella gestione dei beni oggetto del trust.
Il trust La avrebbe protetta nel senso che i figli di Suo marito avrebbero dovuto prima far revocare dal giudice il trasferimento dell’immobile al trustee (a questa azione di riferiscono i 5 anni dei quali Lei parla) e solo dopo avrebbero potuto trascrivere la domanda contro di Lei.
Non comprendiamo la situazione: gli eredi di chi impediscono la vendita?
Rispondiamo alla seconda domanda: non occorrono movimenti di denaro per fare nascere un trust, ma il denaro normalmente occorre nella gestione dei beni oggetto del trust.
Di regola il trustee, ma dovrebbe spiegarci in che cosa consiste la riserva di utilizzo da parte del disponente.
Ipotizzando che il trustee del Suo trust sia una persona fisica, la categoria “Società fiduciaria di amministrazione” non c’entra assolutamente nulla. Molto però dipende dalla finalità e dal modo di operare del trust e quindi non siamo in grado di dirLe di più.
Certo che può acquistare un immobile, il quale viene intestato al trustee. I disponenti di un trust non hanno, di regola, il potere di sciogliere il trust. Comunque, i beni inclusi nel fondo di un trust spettano “alla fine” ai beneficiari.
Sarebbe legittimo ma almeno in Italia impensabile.
1. Certamente, a meno che la morte del disponente sia stata indicata nell’atto istitutivo quale condizione risolutiva del trust.
2. La cessione non riguarderebbe “un diritto di azione futura”, come Lei dice, ma il diritto al risarcimento, che già esiste in capo al disponente e quindi può avere luogo anche ora.
La risposta è certamente affermativa
È la stessa cosa perché il trust non è un soggetto giuridico. Intestare un immobile al trust, come in qualche Conservatoria è consentito, ha i medesimi effetti giuridici di intestarlo al trustee nella sua qualità.
Il trustee di un trust può certamente competere in una asta pubblica e rendersi aggiudicatario di un bene immobile (esistono parecchi precedenti in questo senso).
Si è cacciato in un bel guaio, ma non è colpa di nessuno: è il diritto italiano che è confuso e Lei si è trovato in mezzo a due diversi orientamenti. In più, i beni acquistati all’asta pubblica sono legati al Suo codice fiscale e questo è un altro problema.
Nel nostro sito è un elenco di professionisti “Professionisti accreditati”, ne scelga uno che operi nella Sua zona di residenza, sarà certamente in grado di aiutarLa.
La stipulazione di polizze assicurative con beneficiario il trust non richiede alcun atto notarile di modificazione dell’atto istitutivo del trust né di altro genere.
I Suoi dubbi sono corretti. La soluzione più efficiente è certamente la seconda, che si riscontra con una certa frequenza nella pratica. Sulle conseguenze fiscali non possiamo esprimerci anche perché dipendono dall’odierno regime degli investimenti tramite mandato fiduciario.
Considerato che l’immobile è stato segregato nel trust trasparente con beneficiario il figlio minore e che pertanto non è stato donato a quest’ultimo (ipotesi che si potrebbe supporre nel diverso caso del trust nudo), sembra ragionevole ritenere che nel caso di specie non trovi applicazione l’usufrutto legale a favore dei genitori.
Ciò premesso, ai fini di verificare il soggetto sul quale ricada l’obbligo di dichiarare il reddito riveniente dalla locazione dell’immobile, occorre distinguere 2 differenti ipotesi, sulla base dell’importo del canone annuale.
1° ipotesi – Canone annuale inferiore a 500 Euro: in questa ipotesi è prevista una specifica causa di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
2° ipotesi – Canone annuale superiore a 500 Euro: in questa ipotesi il reddito dovrà essere dichiarato dal figlio minore e la dichiarazione dovrà essere presentata da uno dei genitori.
Da ultimo si segnala che se il reddito da locazione non dovesse superare i 4.000 Euro annui, il figlio minore sarebbe comunque considerato a carico del/dei genitori; fermo restando in ogni caso l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei termini sopra indicati.
Indicare la sede del trust nell’atto istitutivo è un errore e ora ne vede le conseguenze. Intanto il trustee può comunicare la nuova sede all’agenzia delle entrate; poi se l’atto istitutivo contiene una clausola di modificabilità si modifica l’atto istitutivo presso lo stesso notaio che ricevette o autenticò l’atto istitutivo e gli si chiede di fare una nota sull’atto originario.
Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, non è possibile determinare se l’immobile sia “cedibile”. Occorrerebbe verificare se la cessione del bene immobile conferito in trust solo qualche mese fa “rientra” nel programma la cui realizzazione è stata affidata al trustee e, conseguentemente, se il trustee sia stato investito dei necessari poteri. In mancanza l’immobile non è “cedibile” ed il trustee che procedesse lo stesso alla cessione incorrerebbe in una breach of trust.
Ipotizzando che la cessione del bene sia coerente con gli obiettivi posti con l’istituzione del trust e che il trustee sia dotato dei relativi poteri, per individuare il regime fiscale della eventuale plusvalenza sul bene immobile occorrerebbe sapere se il dove il trust ha la residenza, se svolga o meno attività commerciale e se possa essere considerato un trust opaco o trasparente ai fini delle imposte sui redditi. In mancanza di indicazioni nel quesito, si assume che il trust sia residente, non svolga attività commerciale e sia fiscalmente opaco.
L’art. 73 TUIR assoggetta ad IRES i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali); per tali soggetti, ai sensi dell’art. 144 del TUIR, è prevista la tassazione in base alle disposizioni del Titolo I del TUIR, che prevede che il reddito sia formato da redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi ovunque siano prodotti.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6.8.2007, n. 48/E, ha precisato, al paragrafo 3.4, che in caso di cessione dei beni durante la vita del trust non effettuate nell’esercizio dell’impresa si applicano le ordinarie disposizioni ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto si rendono applicabili le fattispecie reddituali previste dall’articolo 67 del TUIR. La Circolare precisa inoltre che “Per la determinazione delle plusvalenze dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’articolo 67”. Ove tutte le assunzioni sopra indicate siano verificate, quindi, la plusvalenza in capo al trust, sulla base delle informazioni contenute nel quesito, è da intendersi non imponibile.
Va preliminarmente precisato che sono immobili vincolati quelli riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc. ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 42. A tal fine, è necessario ottenere la dichiarazione di interesse culturale mediante apposita notificazione amministrativa, effettuata dalla Soprintendenza ai proprietari, possessori, o detentori a qualsiasi titolo. In assenza di tale riconoscimento, le agevolazioni non sono applicabili.
Dal tenore del quesito sembrerebbe che siano costituiti in trust uno o più immobili di interesse storico locati a terzi. Sembrerebbe altresì che vi siano dei beneficiari del reddito individuati, a cui dovrebbero essere imputati i redditi che derivano dalla locazione dei beni in trust.
Sempre dal tenore del quesito sembrerebbe che i beneficiari individuati non abbiano titolo per godere delle utilità derivanti dal possesso loro concesso degli immobili, ma solo dei redditi che derivano dalla locazione a terzi e quindi ne deriva che la piena proprietà degli immobili sia del trustee. Non viene specificato se verrà svolta dal trustee attività commerciale o meno, pertanto si ipotizza che, come nella maggior parte dei casi, non venga svolta attività commerciale e per tanto al trust soggetto passivo IRES si applichino le norma per gli enti non commerciali.
Sulla base di tali assunzioni, va premesso che ai sensi dell’art. 73 TUIR comma 1 lett. c) sono soggetti all’IRES i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, i quali determinano il loro imponibile ai sensi dell’art. 144 del TUIR in base alle disposizioni del Titolo I del TUIR, che prevede che il reddito sia formato da redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi ovunque siano prodotti.
Deroga alla regola della soggettività ad IRES del trust è prevista al comma 2 dell’art. 73 del TUIR, applicabile solo nel caso in cui l’atto istitutivo del trust, o altri documenti integrativi perfezionati successivamente all’istituzione, individuino i beneficiari. In tale ipotesi i redditi conseguiti dal trust “sono imputati” a questi ultimi in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno o, se non specificata, in parti uguali. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 6.8.2007, n. 48/E, ha precisato che, innanzitutto la norma si riferisce ai beneficiari del reddito, purché titolari di un diritto attuale ed incondizionato a ricevere tali redditi, nella misura in cui ad essi dovranno nel tempo essere attribuiti, diritto che configura, in capo al beneficiario, il possesso del reddito, presupposto fondamentale per l’applicazione dell’imposta. La Circolare 48/2007 precisa altresì che, per potersi applicare la tassazione per trasparenza, occorre non solo che il beneficiario sia puntualmente individuato, ma che sia individuato anche il reddito allo stesso imputabile.
L’art. 44, comma 1, del TUIR alla lett. g-sexies) prevede che i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, siano riqualificati quali redditi di capitale.
Il trustee dovrà, quindi, nell’ambito della compilazione del modello UnicoENC, determinare il reddito da sottoporre a tassazopme, applicando le proprie regole di determinazione dell’imponibile, per poi, verificata la presenza di beneficiari individuati, imputarne loro la quota spettante di tali redditi.
Tutto quindi passa dalla dichiarazione dei redditi del trust, che, considerato ai fini IRES quale ente non commerciale, dovrà verificare se su tali tipologie di reddito può godere di eventuali agevolazioni.
A tal proposito l’art. 144 co. 1 del TUIR contiene la disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi degli immobili vincolati posseduti da enti non commerciali residenti.
Se il fabbricato è locato a terzi, il relativo contributo alla formazione del reddito complessivo del trust consiste nel maggiore tra:
il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35%;
la rendita catastale, opportunamente rivalutata (del 5%), ai sensi dell’art. 3 co. 48 della L. 662/96.
Se il fabbricato non è locato a terzi, bensì è sfitto o tenuto a disposizione, concorre a formare il reddito complessivo del trust la metà della rendita catastale, opportunamente rivalutata (del 5%), ai sensi dell’art. 3 co. 48 della L. 662/96, senza peraltro che trovi applicazione la maggiorazione di un terzo prevista dall’art. 41 del TUIR
Il reddito così calcolato in capo al trust verrà imputato per trasparenza ai beneficiari individuati, i quali, a prescindere dalla loro effettiva percezione, dovranno indicare tali redditi nel quadro RL sez. I-B del proprio modello Unico.
Per quanto riguarda l’IMU, va innanzitutto compreso chi è, tra i soggetti che ruotano intorno al trust, colui su cui ricade l’obbligo di assolvere all’imposta. L’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi:
1) il proprietario degli immobili;
2) il titolare sugli stessi del diritto reale di uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
3) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
4) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Nulla prevede la norma citata in caso di trust.
In tal senso, è intervenuta la Corte di Cassazione, che, con sentenza 20.06.2019, n. 16650, ha chiarito che la soggezione all’ICI e conseguentemente all’IMU ricade in capo al trustee. A tale orientamento occorre rifarsi per il caso esposto nel quesito, basandosi sull’assunzione che il trustee abbia il titolo di pieno proprietario in quanto ai beneficiari non è stato attribuito alcun diritto reali di godimento dell’immobile vincolato, ma solo il diritto di vedersi assegnato un importo corrispondente ai canoni di locazione percepiti.
L’art. 13, c. 2, del D. L. 201/11, prevede che il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile. Nel caso quindi a cui fa riferimento il quesito, l’imposta municipale sarà assolta dal trustee.
Ai fini dell’IMU e della TASI (risposta Min. Economia e Finanze 3.6.2014 n. 8) la base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico è ridotta del 50% (art. 1 co. 747 della L. 160/2019 per la disciplina in vigore dall’1.1.2020 e art. 13 co. 3 del DL 201/2011 per quella fino al 31.12.2019).
La risposta al Suo quesito è in linea di massima affermativa, tenendo presente che solitamente l’accettazione o meno di incrementi è una decisione del trustee, il quale deve porre attenzione anche ai maggiori costi che i nuovi immobili potrebbero fare sostenere al trust.
L’impostazione sottostante quanto Lei scrive stravolge tutti i principi in materia di trust e di rapporti fra trustee e beneficiari, a meno di particolarissime disposizioni dello specifico atto istitutivo (delle quali, però, non fa cenno).
La risposta corrente a questo quesito è affermativa, ma non ci risultano precedenti della Cassazione
Brexit e la convenzione de L’Aja non hanno alcun punto in comune
Così formulata, la domanda trova necessariamente risposta affermativa ma Lei, come tanti altri, non indica le ragioni per le quali pensa al trust: non basta dire ‘trust autodichiarato’.
Certamente.
In via di principio, il trustee può stipulare affitti brevi e lunghi, ma occorre leggere l’atto istitutivo del trust per esserne certi.
Se poi si vuole che vi abiti un beneficiario e l’atto istitutivo lo consente, il relativo comodato può o meno essere considerato fiscalmente rilevante.
La fattura può essere intestata sia in un modo che nell’altro ma occorre capire quale è l’uso fiscale che deve farne.
In primo luogo il bonifico è sufficiente dal punto di vista del diritto civile ma, se l’importo è rilevante rispetto alle Sue condizioni economiche, potrebbe nascere un problema di nullità per non aver seguito le forme prescritte per la donazione.
I profili fiscali vengono di conseguenza.
Le regole da applicare sono quelle relative alla cessione di aziende, non ha nessuna importanza che il cessionario sia un trust.
Tutto dipende dalle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del trust.
No.
Può certamente agire per mezzo di azione revocatoria. Ci sono parecchi precedenti giurisprudenziali in Suo favore.
L’apporto di Sua moglie costituisce certamente un “atto donativo”, da assoggettare a tassazione. Probabilmente non ci sarà nulla da pagare grazie alla franchigia della quale beneficiano i figli.
La risposta le chiederebbe di conoscere altri fatti, principale tra i quali una eventuale interruzione del decorso della preiscrizione.
A prescindere da questo, si accerti tramite il suo notaio che il trustee abbia il potere di vendere e che non occorrano consenti o, se occorrenti, che consenti ci siano.
Sì, sembra tutto legittimo; l’unico profilo di dubbio è la sua triplice posizione quale disponente, trustee e (uno fra) i beneficiari senza che esista neanche un guardiano che bilanci il suo strapotere..
Le consiglieremmo di avere un trustee terzo.
La risposta è affermativa: quanto Lei ipotizza può avvenire nell’esercizio dal potere di anticipazione qualora esso spetti al trustee e il suo esercizio possa comprendere il caso che Lei ha detto.
Certamente.
Se capiamo bene, si tratta di conferire dei beni di proprietà del disabile. La risposta è affermativa, ovviamente con le necessarie autorizzazioni.
L‘apertura di un conto corrente bancario non è certo obbligatoria e il disponente può quando vuole provvedere alle spese correnti e alle imposte:
mutuando la somma al trustee, oppure
incrementando il fondo in trust, oppure
facendo direttamente i pagamenti.
In diritto civile si tratterebbe di una liberalità modale.
Per la verità l’accettazione del beneficiario non è mai prevista.
Il problema è il termine “confluire” che non significa niente: ci dica con precisione di cosa si tratta.
La risposta è affermativa a meno che l’atto istitutivo contenga divieti o limitazioni.
Tutto dipende dal tipo di trust e, qualora sia un trust per beneficiari, dalla volontà di questi ultimi.
Un conto bancario come da Lei desiderato si può certamente aprire e il codice da utilizzare è quello del trust.
In via di principio la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile non costituisce reddito per i beneficiari, ma erogazione di capitale.
Di conseguenza, occorre vedere quale è stato il carico fiscale sostenuto al momento del trasferimento dell’immobile nel trust: Lei ha scritto che il trasferimento è avvenuto a titolo “non oneroso”, per piacere ci chiarisca.
Una Fondazione può certamente essere trustee di un trust Dopo di Noi: occorre, tuttavia, chiarire se riceverà dei compensi e se questo ne farà un ente commerciale.
In mancanza di specifica disposizione dell’atto istitutivo il disponente “non può modificare i beneficiari”.
Il Suo quesito si risponde da solo: è sempre il trustee che opera per le ragioni da Lei indicate.
Siamo in grado di chiedere notizie direttamente a Intesa San Paolo; qualora Lei desideri che noi lo facciamo dovrebbe però darci i riferimenti necessari.
La risposta è purtroppo affermativa.
Questa è una clausola antiquata, non idonea a operare quando manchi un “prezzo”. C’è però da dire che oltre antiquata è anche rozza (stiamo scrivendo sul presupposto che, come richiestoLe, ci abbia trasmesso il testo interp della clausola), per cui un giudice potrebbe avere la tentazione di integrarla. In conclusione: la clausola non si applica ai trasferimenti da disponenti a trustee a meno di interventi “creativi” del giudice.
La scelta è certamente corretta, tuttavia molto dipenderà dalle clausole dell’atto istitutivo.
In linea di massima quanto le è stato proposto è lecito, ma un giudizio sull’iniziativa richiede che sia esaminato l’atto istitutivo del trust, un compito da sottoporre ad un professionista.
Metta la questione nelle mani del Suo notaio, non conoscendo i dettagli non siamo in grado di dare una risposta precisa.
No, non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziale.
La risposta è affermativa ma vorremmo tanto capire quale è l’affinità di questo trust.
E’ escluso che il trustee possa fare quanto Lei ci indica a meno che questo sia previsto dall’atto istitutivo del trust.
Le conseguenze giuridiche e la morte di un beneficiario non sono determinabili in assoluto e dipendono dalle caratteristiche della specifica posizione beneficiaria come delineata dell’atto istitutivo.
La tassazione dipende dalle disposizione dell’atto istitutivo.
Quanto Lei dice è certamente fattibile, ma occorrerebbe valutare la convenienza del trust rispetto ad un’ordinaria società commerciale.
La Vostra situazione non è assolutamente garantita, l’istituzione di un trust potrebbe peggiorarla perché comunque l’immobile nel quale oggi vivete con la famiglia che assistete sarebbe trasferito a 1/3, il trustee, il quale non avrebbe obblighi verso di Voi.
L’immobile può essere inserito nel trust nonostante il mutuo. Circa le agevolazioni fiscali relativi alla ristrutturazione, le istruzioni al Modello Unico PF 2018 precisano che può fruire della detrazione chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio, sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato). Per cui se intendete costituire in trust la proprietà dell’immobile, per godere della detrazione sarà sufficiente che il soggetto che ha acquistato l’immobile mantenga in capo a sé un qualsiasi diritto reale di godimento (es. l’usufrutto, uso, abitazione) o risulti comodatario.
Certo che è possibile, se capiamo bene si tratterebbe di un trust commerciale e non liberale. Resta da capire perché preferirlo ad una società di capitali.
Il quesito che Lei ci pone è stato già trattato più di una volta in sede giudiziaria e la risposta prevalentemente è stata affermativa; sarebbe, comunque, meglio se Lei chiedesse un parere al Suo commercialista.
L’operazione è certamente possibile, ma ci spiega quale è la Sua finalità?
Il trust che Lei prefigura è sostanzialmente lesivo dei diritti legittimari.
Esistono altre maniere per evitare il frazionamento di un plesso immobiliare per esempio, il conferimento in una società (lasciando la partecipazione ai legittimari).
La nostra risposta è assolutamente negativa. Molti hanno provato a fare quel che vuol fare Lei adesso e quasi tutti hanno perso le azioni revocatorie proposte dai creditori.
Non è detto che lo “scioglimento” del trust conduca alle re intestazioni degli immobili, potrebbe condurre al loro trasferimento ai beneficiari.
Qualcuno dovrà leggere l’atto istitutivo e consigliarLe se lo “scioglimento” è possibile e con quali effetti.
A meno che l’atto di trust presenti qualche particolarità, l’autorizzazione dal Giudice tutelare non è richiesta.
Nel caso un trust sia socio di una Srl, nella visura camerale andrà pubblicizzato, tra i soci della stessa, il trust oppure il trustee?
Va pubblicizzato il trustee, indicandone la qualità, ma è anche possibile pubblicizzare il trust; per il momento non esistono regole definite.
Il Testo Unico delle Imposte di successione e donazione contenuto nel d.lgs. 346 del 1990 (TUSD), individua all’art. 2 i criteri di collegamento territoriale dell’imposta sulle successioni.
Il primo comma di tale articolo statuisce che “l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”, delimitando territorialmente la pretesa impositiva italiana in base alla residenza del defunto “alla data dell’apertura della successione”.
Più precisamente, l’art. 2 citato, al primo comma, definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta sulle successioni mortis causa prevedendo che l’imposta sia dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti mortis causa, ovunque risultino situati, nell’ipotesi in cui il de cuius sia residente in Italia (c.d. principio dell’imposizione globale). Il secondo comma dell’art. 2 in esame statuisce che “se alla data dell’apertura della successione (…) il defunto (…) non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Pertanto, qualora il de cuius risieda all’estero al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che
risultino “esistenti” – ovverosia materialmente collocati – in territorio italiano (c.d. principio della territorialità).
Conseguentemente se, come indicato nel suo primo quesito, alla sua morte, ove fosse ancora fiscalmente residente degli USA, lasciasse, per previsione testamentaria, del denaro depositato presso una banca USA ad un residente in Italia, nessuna imposta di successione sarebbe dovuta su tale denaro. Da quel momento però il beneficiario del lascito sarà soggetto alla normativa italiana del monitoraggio fiscale ed alla dichiarazione dei redditi prodotti da tale denaro o dagli strumenti finanziari nei quali è stato investito.
Più complicato è il caso previsto dal suo secondo quesito, relativo all’istituzione di un Living Trust USA da parte sua, che preveda, alla sua morte, una rendita periodica a favore di un residente in Italia. Il living trust è un trust auto dichiarato, revocabile, che per sua struttura consente al disponente, cioè a lei, di mantenere molti poteri, quali quello di modificare i beneficiari e di revocare il trust. La sua facilità di istituzione e di gestione ne fa, negli USA, una diffusa alternativa ad un testamento. La sua struttura prevede che i redditi siano imputati al disponente e le imposte di successione sono applicate alla morte del disponente e gravano sul fondo in trust.
Dal punto di vista italiano, in linea di principio, la dotazione di beni in un trust liberale, quale dovrebbe essere quello da lei ipotizzato, è soggetta all’imposta di donazione secondo le disposizioni stabilite all’art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6.8.2007, riconosce a tal fine che, “il trust comporta la segregazione dei beni del settlor in un patrimonio separato gestito dal trustee (che nel trust autodichiarato – anch’esso rilevante ai fini dell’imposta in esame – coincide con il settlor). Il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato, pertanto, all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos.
Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale.
Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all’art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee).
Ai fini dell’applicazione sia delle aliquote ridotte sia delle franchigie, il beneficiario deve poter essere identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo.”
L’Amministrazione finanziaria italiana, quindi, considera che l’istituzione di un trust a favore di un beneficiario, con tutti i passaggi intermedi che l’esistenza di un trust nel tempo comporta, rappresenti una attribuzione liberale e pertanto lo assoggetta all’imposta di donazione sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.
Trattandosi però di un living trust istituito da un soggetto residente in USA, a beneficio di un soggetto residente in Italia, va verificato anche in questo caso, l’ambito territoriale di applicazione dell’imposta di donazione.
L’art. 1 del TUSD prevede che: “1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalita’ tra vivi.
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.”
Come anticipato, l’art. 2 del TUSD, intitolato Territorialita’ dell’imposta, così recita: “1. L’imposta e’ dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche’ esistenti all’estero. 2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta e’ dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.”
Pertanto, qualora il dante causa risieda all’estero al momento della stipulazione della donazione, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti” – ovverosia materialmente collocati – in territorio italiano (c.d. principio della territorialità). Ad una prima analisi sembrerebbe quindi che l’attribuzione liberale effettuata mediante l’istituzione del living trust, non rientri nell’ambito territoriale di applicazione dell’imposta italiana delle donazioni. Tuttavia va ricordato che il quadro normativo sopra delineato è stato tuttavia modificato dall’art. 69, primo comma, lett. n) della legge n. 342 del 2000, che ha introdotto il comma 1-bis nel suddetto art. 55. Tale comma prevede la soggezione a registrazione in termine fisso anche degli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, quale rappresenterebbe l’istituzione del trust a favore del beneficiario residente in Italia, “formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato”.
La disposizione da ultimo citata ha posto rilevanti problemi interpretativi poiché, com’è stato evidenziato in dottrina, le due disposizioni appaiono parzialmente incompatibili. Come conseguenza dell’introduzione di quest’ultima norma, senza alcun coordinamento con l’art.2 sopra menzionato, ha fatto emergere una serie di posizioni dottrinarie, le cui tesi molto differiscono in merito all’interpretazione del disposto delle due norme.
secondo un primo orientamento, l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 55 avrebbe “portato all’imponibilità di tutte le donazioni in ogni ipotesi in cui anche una sola delle parti, donante o beneficiario, sia residente nel territorio dello stato.
altra parte della dottrina ha ritenuto che la norma contenuta nel comma 1-bis integrasse la previsione normativa dell’art. 2, individuando, per le donazioni stipulate all’estero, un’ulteriore condizione per la tassabilità in Italia, costituita dalla residenza del beneficiario(29). Di conseguenza, nell’ipotesi di atto di donazione stipulato all’estero, l’obbligo di registrazione in termine fisso sussisterebbe solo se, oltre che il donante, anche il beneficiario fosse residente in Italia
un’ulteriore autorevole dottrina ha rilevato come il comma 1-bis non ampli l’ambito territoriale di imponibilità dell’imposta sulle donazioni, bensì estenda semplice l’obbligo di registrazione degli atti di donazione formati all’estero,assolverebbe pertanto ad una funzione meramente antielusiva “impedendo che sfuggano all’imposta le donazioni compiute volontariamente all’estero – qualora già non siano soggette a registrazione secondo le norme proprie di questa se il beneficiario sia qui residente (n.d.r.: in Italia)” (31). In effetti, l’art. 55 più volte citato fa espresso riferimento alla registrazione dell’atto e non alla sua imponibilità ed il rinvio al tributo di registro, operato in ambito procedimentale, potrebbe non reagire sull’assetto sostanziale dell’imposta sulle donazioni. In altri termini, le regole di territorialità dettate per l’imposta di registro non costituiscono oggetto del rinvio di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 346 del 1990 (32): in quest’ottica, l’art. 55, comma 1-bis dovrebbe cedere rispetto ai precetti relativi alla territorialità del tributo e non potrebbe alterare i tratti essenziali della tassazione, fissati dall’art. 2.
Accedendo a tale ricostruzione normativa, la donazione stipulata all’estero dovrebbe essere comunque registrata nell’ipotesi in cui il beneficiario sia residente in Italia (33), ma “l’estensione dell’obbligo di registrare l’atto di donazione non implica un mutamento del regime fiscale suo proprio, che è e resta fissato dalle disposizioni fondamentali” (34). In sostanza, resterebbero fermi i criteri di collegamento territoriale previsti dall’art. 2 sia per le donazioni formate in Italia che per quelle stipulate all’estero, dovendo in entrambi i casi sussistere, ai fini dell’imposizione in Italia, le due alternative e tassative condizioni di territorialità previste dall’art. 2, e dunque soltanto se:
a) il donante risieda in Italia, oppure, in caso diverso
b) siano esistenti beni in Italia.
Nè il legislatore né tantomeno l’Amministrazione finanziaria hanno preso posizione in merito al suddetto difetto di coordinamento, fornendo chiarimenti in merito. Pertanto nell’ipotesi in cui procedesse a favore della istituzione di un living trust a favore di soggetto residente in Italia, tenendo conto della sempre possibile revocabilità dello stesso, o della possibilità di modifica del beneficiario che le sarebbe riservato, nessun problema si porrebbe fino alla sua scomparsa. Ma sopraggiunto quel momento, l’atto istitutivo del trust verrebbe considerato atto contenente liberalità a favore di un soggetto residente in Italia. Le conseguenze di ciò in funzione di quale orientamento si riterrebbe di condividere tra quelli sopra elencati.
Se si condividesse l’orientamento di cui sub 1), assolutamente minoritario, la rendita costituita in esecuzione del trust risulterebbe soggetta ad imposta di donazione a carico del soggetto beneficiario residente in Italia.
Se invece si condividesse uno qualsiasi dei due orientamenti sub 2 e sub 3, a rendita istituita per effetto del trust, non sarebbe soggetta ad imposta di donazione a carico del soggetto beneficiario residente in Italia.
Quanto sopra non tiene in alcun modo conto dell’impatto che la normativa statunitense avrebbe sulle ipotesi da lei svolte, e per le quali si suggerisce di avvalersi del parere di un fiscalista locale.
Ci dia il Suo indirizzo, Le manderemo un opuscolo illustrativo.
La vendita è una vendita ordinaria, almeno che l’atto di trust limiti i suoi poteri.
Deve esserLe chiaro che il ricavato della vendita rimane nel trust perché prende il posto dell’immobile che non c’è più.
Scrivere ” tramite fiduciaria/trust” significa considerare il trust come una fiduciaria, mentre si tratta di due istituti profondamente diversi.
Da quello che scrive sembra che il trust proprio non faccia al suo caso.
Cominciamo dal principio: lo scopo del Suo trust sarebbe mettere a riparo ogni suo bene compreso lo stipendio, da pignoramenti ed azioni da parte dei creditori?
Si può rispondere da solo!
Il problema nascente da quanto Lei scrive è che Lei, volendo vivere con i redditi del trust, sarebbe al tempo stesso disponente, trustee, beneficiario: un po’ troppo!
La vendita tramite asta giudiziaria trasferisce certamente un titolo di proprietà inattaccabile, quindi non pensiamo che possa avere problemi.
Quesito assai interessante. In linea di precisione non vediamo perchè la soluzione da Lei ipotizzata non dovrebbe essere ammessa.
Il Suo quesito ci risulta incomprensibile, ce lo rimandi.
Può scegliere tra trust e contratto di affidamento fiduciario. In entrambi i casi può affidare i beni a persone di famiglia e in questo caso non vi sono costi a lungo termine. Naturalmente occorrerà indicare a chi perverranno i beni quando Suo fratello non ci sarà più.
Immaginiamo che Suo figlio sia maggiorenne; se è così, probabilmente la vendita dell’immobile è possibile.
Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 21614 del 26 ottobre scorso (che trova nella pagina iniziale del nostro sito) non è dovuta alcuna imposta proporzionale.
Noti che questa sentenza contraddice la posizione assunta dalla Corte nel 2015.
Le tasse che il trust dovrà pagare annualmente in Italia saranno le stesse che oggi pagano i proprietari.
Non è obbligatorio che siano individuati i beneficiari al 100%, ma deve esistere un criterio per la loro individuazione nel corso del tempo.
Quello della società fiduciaria che partecipa alla istituzione di un trust del quale è il trustee è un tema delicato per il conflitto di interessi che manifesta; tuttavia, è giuridicamente possibile.
1 Il trust può essere in USA e inglobare beni italiani;
2 come già le abbiamo anticipato, il trust può essere istituito in USA;
3 certo, è possibile far entrare un nuovo trustee in un secondo momento;
4 non è possibile che il trustee sia l’unico beneficiario del trust: in questo caso sarebbe l’unico beneficiario dal reddito degli immobili e la soluzione limpida, se corrisponde ai vostri intendimenti, è quella di attribuirgli l’usufrutto per il periodo voluto.
Il codice civile prevede dei procedimenti semplificati, derogando ad alcuni adempimenti previsti degli artt. 2501 – ter (primo comma n.3) 4)e 5)) – quinquies e sexies c.c.
In particolare, i due procedimenti semplificati previsti dal codice civile sono:
Incorporazione di società interamente posseduta (art. 2505 c.c.)
Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (art.2505 quater)
Si precisa che è attuabile solamente il procedimento semplificato di cui all’art. 2505 quater. Inoltre, ovviamente sarà necessario effettuare il rapporto di concambio delle quote da attribuire ai due diversi trust, ai sensi del 2501 ter c.c. Precisazione in merito alla necessità del rapporto di concambio, atteso che le quote andrebbero attribuite a due diversi Fondi in trust:
Le fusioni e le scissioni si differenziano da tutte le altre operazioni di aggregazione o disgregazione di società (delle loro aziende o patrimoni) per la loro formale neutralità nei confronti dei soci.
Dal punto di vista dogmatico le stesse integrano delle vicende evolutive delle società coinvolte e non anche dei trasferimenti di ricchezza tra soci.
A ciò consegue che il rapporto di cambio determinato dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2501 ter, n. 3), c.c., deve essere formalmente congruo.
Gli amministratori sono ovviamente liberi di svolgere le più ampie e personali valutazioni in ordine alla determinazione del rapporto di cambio, anche attribuendo rilevanza ad elementi extrapatrimoniali o di fatto. Quello che deve considerarsi non conforme allo schema tipico della fusione e della scissione è l’espressa previsione di un rapporto di cambio non congruo.
L’immobile al quale si riferisce il suo diritto di prelazione un giorno uscirà dal trust e perverrà ai beneficiari; ovviamente potrebbe essere venduto prima, ma questo significherà che Lei non avrà esercitato il suo diritto di prelazione.
Nel caso, invece, dell’assegnazione ai beneficiari la sua tutela consiste nell’appropriata formulazione del patto; il tema è identico alla prelazione societaria quando un socio aliena senza corrispettivo: può rivolgersi, quindi, ad un Notaio di sua fiducia.
Le confermiamo che non esiste alcuna incompatibilità, per lo meno se si tratta di un incarico occasionale.
A meno che l’atto istitutivo detti particolari disposizioni, l’annotazione sul libro degli eventi è più che sufficiente.
Si, la situazione è quella che Lei ha indicato. Peraltro, si può valutare di dar luogo ai negozi dispositivi fuori d’Italia quando non si tratti di immobili o di altri beni registrati. Questo perché l’imposta sulla costituzione del vincolo, “creata” dalla Corte di Cassazione, sembrerebbe essere un’imposta d’atto.
Da un lato, deve tenere presente che i notai sono corresponsabili del pagamento delle imposte sui loro atti e, dall’altro, che la posizione della Cassazione è ora che l’imposta sia dovuta sulla semplice creazione di un vincolo di destinazione che, a avviso della Corte, corrisponde all’effetto prodotto da un trust.
Dovrebbe chiarire la portata giuridica del termine “beneficiario” nel caso specifico e potremo così risponderle.
A questo punto dovremmo chiederLe la clausola dispositiva, non quella definitoria che ci ha inviato, ma possiamo soprassedere perché ne immaginiamo il tenore. Noi non possiamo dare pareri giuridici, ma Le segnaliamo che l’unico precedente in materia esclude la necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare: Trib. Casale Monferrato, 13 aprile 1984 nel nostro motore di ricerca.
Qualsiasi trust richiede una finalità; lei ci parla di un possibile trust “liberale” , ma è una indicazione troppo generica. Se vuole, ci mandi altri particolari. Circa le persone a cui può rivolgersi consulti l’elenco dei professionisti accreditati nel nostro sito.
Ci sembra impossibile che la società in questione, disponente e trustee, venga liquidata con la conseguenza che il trust è rimasto senza trustee, a meno che la funzione del trust sia nel frattempo venuta meno e il trust sia rimasto senza alcun fondo. Se così fosse non ci sarebbe ragione di nominare un nuovo trustee. Se così non fosse dovrebbe darci altri dati e magari inviarci copia dell’atto istitutivo del trust.
Circa le Sue altre domande: la sede del trust non è pubblica, ma usualmente risulta dall’atto istitutivo che solitamente è pubblico; dovremmo leggere la clausola in forza della quale i creditori “non possono toccare il trust” perché come la ha riassunta Lei non ha senso.
Dovrebbe dirci chi saranno i beneficiari del fondo in trust e quando il fondo sarà trasferito loro.
In via generale, conviene che la società sia costituita dal trustee e questi conferisca il relativo capitale: in questo modo l’imposizione è la medesima di quella che sarebbe se costituisse Lei la società.
Ci dica per piacere quale legge regola il trust.
I fatti come da Lei esposti non giustificano una pronuncia di inesistenza, ma neanche significano nulla: chi dedurrebbe l’inesistenza e in quale sede?
Certamente no, ma ci mandi la sentenza.
La sentenza è certamente sbagliata.
“Chiudere” un trust può non essere né agevole né possibile, dipende dal contenuto dell’atto istitutivo; nel Suo caso potrebbe essere necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare.
La risposta è in linea di massima negativa, ma a condizione che il trust sia strutturato senza lasciare a Lei spazi di interferenza impropria nell’amministrazione.
I terreni, etc. vengono intestati al trust o, più correttamente, al trustee nella sua specifica qualità; e così anche contratti di locazione, etc.
Non è semplice dare una risposta esaustiva alla sua domanda in quanto alcune indicazioni sono poco chiare (cointestatario non proprietario?) e tanto altro non è scritto (quale asta?).
Come da Lei rilevato, in Italia il trust è ampiamente ammesso in molteplici campi e situazioni laddove volto a perseguire interessi meritevoli di tutela.
Le indicazioni fornite non permettono di comprendere appieno quale sia la situazione in concreto, ma è semplice rispondere alla domanda formulata: qualora il trust a cui Lei fa cenno sia finalizzato ai bisogni della famiglia, è questo certamente un interesse tutelato che di per sé rende pienamente lecita e legittima la destinazione tramite il trust di beni e diritti. Per contro, quale atto di per sé liberale, qualsiasi conferimento in trust da Lei attuato, a prescindere dalla provenienza, qualora vi siano dei creditori da tale atto pregiudicati, è soggetto non solo ad eventuale azione revocatoria nei cinque anni dalla dotazione, ma anche a possibilità di pignoramento diretto nell’anno dal conferimento, ai sensi ed alle condizioni previste dal novello art. 2929 bis cod. civ..
Se l’acquisto all’asta avviene da parte di un trust che ha ricevuto un conferimento in danaro da Lei, il conferimento è revocabile su richiesta di un Suo creditore: detto questo in astratto, in concreto tutto diventa più difficile perché il conferimento è servito ad acquistare qualcosa a vantaggio di un terzo e manca giurisprudenza in materia.
Dinanzi a questi quesiti dobbiamo rammentare che ogni trust deve mostrare una specifica finalità; la durata del trust è funzione della sua finalità; quindi, il trust al quale Lei pensa cesserà o meno alla morte sua o di sua moglie in relazione all’obiettivo che intendete raggiungere.
Interpretare un singolo articolo senza conoscere l’intero atto è rischiosissimo. Possiamo solo dire che verosimilmente i beneficiari finali sono titolari di diritti di informazione secondo le disposizioni della legge regolatrice del trust in questione e non in forza dell’articolo che Lei ci ha sottoposto.
La risposta è negativa. Non è possibile trasferire al Trustee un bene immobile abusivo.
Se Le risultano gli estremi dell’atto istitutivo del trust può chiederne copia al notaio; se Le risulta il nome del trustee può rivolgersi a lui. In mancanza di tutto questo, la via migliore è quella di agire per tutelare la Sua assistita come se il trust non esistesse e attendere che il trust Le venga opposto per valutare la posizione da assumere.
Non riusciamo a capacitarci di domande di questo genere. La risposta è “no”.
Diverse Conservatorie trascrivono al nome del trust, per esempio Torino e Ragusa. La giurisprudenza torinese è favorevole, quella di altri tribunali contraria. Tutti i precedenti giurisprudenziali sono nel nostro motore di ricerca specialistico.
Il Blind Trust o “Trust cieco” è un tipo specifico di trust che viene utilizzato all’estero, in particolare negli Stai Uniti, quale strumento di garanzia per risolver i problemi di conflitto di interessi ed è caratterizzato, da un lato, dalla estraneità assoluta del Disponente e dei Beneficiari nella gestione finanziaria del trust e, dall’altro, dalla ampia discrezionalità del Trustee nella gestione dello stesso.
In Italia non è riconosciuto il Blind Trust. Vi sono state diverse proposte di legge nel tempo che lo hanno sottoposto all’attenzione dei nostri legislatori quale una soluzione per risolvere il conflitto di interesse dei nostri politici che si trovavano anche ad essere a capo di aziende, emblematico fu il caso irrisolto di Berlusconi. Ad oggi le diverse proposte di legge sul tema del conflitto di interesse sono state riunite in un testo unificato che non prevede il Blind Trust ma propone l’affidamento dell’azienda a un gestore o, in caso di impossibilità, la vendita della stessa; la proposta che il Governo vorrebbe portare in Parlamento -sembra ormai dopo l’estate- è all’esame della prima Commissione permanente Affari Costituzionali presso la Camera dei Deputati.
No, è peggio. L’imposta sul vincolo di destinazione potrebbe colpire qualsiasi trust con riferimento a qualsiasi segregazione di beni. Questo tema sarà l’oggetto di un importante convegno da noi organizzato a Roma il prossimo 23 giugno pomeriggio; consulti il nostro sito nella sezione “Eventi e Formazione”.
Il tema preliminare qui è di diritto commerciale, e cioè: come potrebbe mai l’operazione da Lei descritta rientrare nell’oggetto sociale?
È concepibile istituire un trust con un trustee professionale per gestire e alienare immobili, ma occorre comprenderne la specifica ragione, in quanto la semplice gestione e alienazione può essere affidata a agenzie specializzate senza necessità di pensare a un trust.
Ahimé, non è possibile realizzare il vostro progetto in maniera diretta: vostro figlio ha comunque diritto a conseguire la quota di legittima alla morte di ciascun genitore con riferimento al patrimonio del defunto (incrementato dalle donazioni fatte in vita).
Che un trust possa “non essere attaccato dalla legge italiana” quando sia stato istituito da una persona con debiti verso Equitalia e verso altri è tutto da dimostrare! La linea di questa associazione non corrisponde a quanto vi hanno detto i vostri legali, ma noi ragioniamo i termini generali e magari lo specifico caso di Suo padre presenta dati particolari che giustificano i parere dei vostri avvocati.
Un trust “inattaccabile” non smette di essere tale qualora i beni pervengano ai beneficiari seguendo le regole contenute nell’atto istitutivo.
Al trustee con la precisazione che egli agisce quale trustee del trust, del quale viene fornito il codice fiscale e, se si vuole, anche i dati dell’atto istitutivo.
Certo, ma manca un particolare non secondario: a chi spetterà il ricavo finale?
Non è indifferente sia per comprendere la finalità del trust sia per la diversa configurazione a fini tributari
Non risultano posizioni dell’Agenzia delle Entrate sul punto specifico.
In giurisprudenza, di recente, v. nel nostro sito App. Trieste, 30 luglio 2014; App. Venezia, 10 luglio 2014; Trib. Torino 10 marzo 2014; Trib. Reggio Emilia 25 febbraio 2014. La rivista Trusts e attività fiduciarie ha pubblicato due articoli di altrettanti notai con posizioni contrapposte nel n. 4 del 2014 e un articolo del Conservatore di Genova nel n. 5 del 2014.
Il caso che Lei ci propone è adatto sia alla fondazione che al trust.
Il vantaggio del trust rispetto alla fondazione sta nella mancanza di controlli pubblici, tipici invece della fondazione, e in una maggiore flessibilità dell’atto istitutivo rispetto allo statuto di una fondazione perché non deve essere approvato da alcuna autorità. Inoltre il trust non è tenuto alla redazione di bilanci. Tanto il trust che la fondazione possono essere riconosciuti come Onlus. Il regime tributario è sostanzialmente lo stesso.
La Sua domanda ha una risposta semplice: se il contratto di affidamento fiduciario dovesse avere successo in Italia, l’associazione vorrà esserci e vorrà essere in prima fila! Coloro che già maneggiano i trust sono in grado di accostarsi al contratto di affidamento fiduciario meglio di chiunque altro e quindi ha senso avvicinarsi al mercato di maggiore riferimento per uno scambio di professionalità mutuamente utile.
Non crediamo che il contratto di affidamento fiduciario si affermerà a scapito del trust: le applicazioni sono così vaste che c’è spazio per entrambe le strutture negoziali.
Grazie dell’intervento.
Non vi è alcuna norma che impedisca il conferimento in trust delle quote di una società semplice.
La responsabilità illimitata è, indubbiamente, una problematica di non poco conto che, tuttavia, può trovare una limitazione a norma dell’art. 2267 c.c.
La clausola che Lei ci ha comunicato corrisponde sostanzialmente a una delle clausole-tipo comunemente in uso nei trust interni e quindi, in linea di principio, la relativa disposizione è lecita.
Ci spiace, ma non possiamo ulteriormente approfondire perchè, come avrà notato al momento di inviare la Sua domanda, “l’Associazione non può fornire consulenza legale alcuna”: per questo motivo ci limitiamo a trattare solo questioni di rilievo generale.
Nel caso da Lei prospettato occorrerebbe in primo luogo valutare il testo della clausola statutaria di prelazione, dato che ne esistono diversi tipi e che questa diversità spesso ha rilevanza in materia di trust. Il trust autodichiarato potrebbe essere fuori dall’oggetto della clausola, ma occorre tenere presente che un trust autodichiarato diventa necessariamente un trust ordinario in caso di morte del trustee. Infine, può essere rilevante l’indicazione dei beneficiari del trust. I dati da Lei forniti sono sufficienti solo per questa prima analisi.
Il primo punto da valutare e se la “reintestazione” sia giuridicamente possibile; ove lo fosse, per rispondere al quesito occorrerebbe sapere, quanto meno, di quale tipo di beni si tratta, dove è residente il trustee, come sono stati conferiti nel trust e quale sarebbe la ragione giuridica della “reintestazione”.
La Circolare n. 2 del 2014 riporta le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, modificato da norme successive, che introduce novità al regime impositivo applicabile agli atti a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari in materia di imposte indirette.
In particolare il decreto legislativo in questione ha modificato le aliquote previste dall’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ha stabilito l’esenzione dalle imposte di bollo dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali degli atti assoggettati all’imposta di registro di cui all’art. 1 della Tariffa in base al “ principio di assorbimento “ e la soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie riguardanti gli atti assoggettati all’imposta di registro e da ultimo ha elevato l’imposta di registro e ipotecaria e catastale da € 168 a € 200.
Le innovazioni legislative sopra riassunte non conseguono particolari effetti sulla tassazione del Trust con le imposte indirette, come elaborata nelle circolari n. 48 del 2007 e n. 3 del 2008; in particolare per le imposte ipotecaria e catastale bisogna fare riferimento alla disciplina contenuta nel D.lgs 347/1990 e l’imposta indiretta applicabile è quella di donazione di cui al D.lgs 346/1990 e D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
Pertanto rimane applicabile al Trust la preesistente disciplina delle imposte indirette come si sintetizza di seguito:
– all’atto istitutivo l’imposta di registro in misura fissa di € 200 (precedentemente € 168);
– all’atto dispositivo l’imposta di donazione e l’imposta ipocatastale in misura proporzionale.
Rimangono salve le diverse opzioni di tassazione che il professionista vorrà applicare con riguardo alle note sentenze tributarie maggioritarie di CTP e CTR, contrarie alle tesi di tassazione anticipata dell’Agenzia delle Entrate.
Per completezza si ricorda che dal 1/1/2014, se i trasferimenti immobiliari sono soggetti alle imposte di registro nelle misure proporzionali, a seconda dei casi, del 9%, 2% e 12%, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 50 ciascuna.
L’impiego del trust nella situazione da Lei indicata può servire a tante cose, forse anche a un risparmio di imposta.
Tuttavia, avvicinarsi ai trust pensando che sia un modo per pagare meno tasse è profondamente sbagliato perché qualsiasi trust in campo familiare richiede una programmazione delle risorse in favore dei familiari e quindi una corrispondente perdita di libertà a carico di chi prima del trust era pieno e indiscusso proprietario.
Questa perdita di libertà è accettata da chi crede nella programmazione delle risorse sottostante lo specifico trust, non certo da chi vuole solo “pagare meno tasse”. Si documenti sulle possibilità che i trust offrono in campo familiare e poi, se mai, ne riparliamo.