Giurisprudenza
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La clausola compromissoria che devolve agli arbitri tutte le controversie nascenti da un trust si applica anche al procedimento monitorio proposto da un beneficiario nei confronti del trustee per il pagamento delle somme ricavate dalla vendita dei beni conferiti, effettuata dal trustee in esecuzione del programma del trust.
Nel trust familiare a titolo gratuito, i beneficiari, titolari di un mero interesse alla corretta amministrazione dei beni conferiti e non di una posizione di diritto soggettivo sugli stessi, non sono litisconsorti necessari nella azione revocatoria avente ad oggetto gli atti dispositivi compiuti dal trustee, restando la legittimazione passiva limitata ai soggetti titolari dei diritti sui beni conferiti.
L’istituzione di un trust, in epoca successiva al sorgere del credito per forniture ricevute, nel quale il disponente conferisca l’intero proprio patrimonio immobiliare, riservandosi il solo diritto di usufrutto su uno dei beni, integra il requisito del pregiudizio alle ragioni creditorie, poiché la permanenza dell’usufrutto non esclude la modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale né assicura al creditore una tutela equivalente, avuto riguardo alla minore fruttuosità e speditezza dell’azione esecutiva sul diritto reale limitato.
L’istituzione di un trust, in epoca successiva al sorgere del credito per forniture ricevute, nel quale il disponente conferisca l’intero proprio patrimonio immobiliare, riservandosi il solo diritto di usufrutto su uno dei beni, integra il requisito del pregiudizio alle ragioni creditorie, poiché la permanenza dell’usufrutto non esclude la modificazione qualitativa della garanzia patrimoniale né assicura al creditore una tutela equivalente, avuto riguardo alla minore fruttuosità e speditezza dell’azione esecutiva sul diritto reale limitato.
Il conferimento di beni in un trust autodichiarato è revocabile anche in presenza di una ragione di credito eventuale o litigiosa, qualora il conferimento determini una lesione della garanzia patrimoniale generica del debitore e potendo la dolosa preordinazione dell’atto essere desunta, in via presuntiva, dalla prossimità temporale rispetto all’insorgenza della pretesa creditoria, dalla gratuità dell’operazione e dai rapporti tra i soggetti coinvolti nell’assetto segregativo.
Il beneficiario che chieda in via d’urgenza la consegna dell’atto istitutivo del trust, del rendiconto della gestione e della relativa documentazione deve allegare e dimostrare non solo la propria posizione soggettiva nei confronti del trust e la qualità del trustee in capo al convenuto, ma anche il concreto pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, non essendo sufficiente il generico timore di una non corretta amministrazione del patrimonio segregato.
Le spese relative al funzionamento e all’operatività di un trust istituito con finalità elusive, ivi comprese quelle notarili necessarie alla sostituzione del trustee, non sono qualificabili come spese di conservazione o amministrazione dei beni sequestrati, atteso che il sequestro preventivo opera indipendentemente dall’operatività del trust ed è diretto a neutralizzarne gli effetti ai fini dell’ablazione patrimoniale.
Il mancato riconoscimento del collegamento negoziale tra il contratto di cessione di quote societarie e il successivo atto istitutivo di un trust familiare, determina l’autonomia delle due operazioni, con la conseguenza che il trust familiare è da intendersi legittimo e riconoscibile, non violando norme imperative né ponendosi in contrasto con le disposizioni che disciplinano l’istituto del fondo patrimoniale, atteso che i due istituti non si pongono in rapporto di alternatività esclusiva, né il secondo costituisce uno strumento elusivo delle limitazioni proprie del primo.
In tema di legittimazione processuale, ancorché il trust sia privo di soggettività giuridica e di autonoma capacità processuale, il trustee è legittimato ad agire in giudizio in quanto portatore dell’interesse a tutelare l’acquisto, da parte sua, del fondo in trust, per tutta la durata del programma destinatorio e sino al suo esaurimento.
Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione personale, il giudice può tener conto della concreta disponibilità economica derivante al disponente da un trust da lui istituito, qualora accerti che egli continui a beneficiare dei beni conferiti e delle utilità da essi prodotte, ancorché formalmente segregati nel patrimonio del trustee.
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