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Il Mastino del trust
Caccia ai trust illeciti o dannosi
Muore il trustee, muore anche il trust?

Articolo 6: Il  ‹‹trust›› si estingue con la morte o con la sopravvenuta incapacità legale o naturale - non occasionale – del ‹‹trustee››, in caso di gravi abusi o cattiva amministrazione da parte dello stesso, ovvero di confusione dei beni in ‹‹trust›› con quelli personale, da accertarsi ad opera dei beneficiari.

Il ‹‹trustee›› può rinunciare all’incarico fiduciario con dichiarazione unilaterale di volontà da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. indirizzata al fiduciante, la quale avrà l’effetto di estinguere il ‹‹trust›› decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’ultima delle comunicazioni.

Il ‹‹settlor››  si riserva la facoltà di nominare, entro quindici giorni dalla conoscenza del verificarsi di una delle cause estintive, un altro ‹‹trustee››, che succeda al precedente secondo le norme previste dalla legge regolatrice, al quale dovrà essere trasferita la proprietà dei beni costituenti il patrimonio in ‹‹trust››.

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