Codice di comportamento

Associazione “Il trust in Italia”

CODICE DI COMPORTAMENTO

 

DESTINATARI DI QUESTO CODICE

1. Destinatari

1.1  Questo Codice di comportamento (in appresso “Codice”) vincola tutti i soci dell’Associazione (in appresso “Soci”).

1.2  Il termine “Professionisti” indica i Soci

1.2.1  che sono iscritti a un Ordine professionale italiano

1.2.2  ovvero che professionalmente svolgono attività di consulenza in materia di trust.

1.3  In mancanza di specifiche disposizioni emanate dal Consiglio direttivo dell’Associazione, il Codice vincola altresì gli iscritti al Registro dei Professionisti Accreditati e i termini “Soci” e “Professionisti” ricomprendono gli iscritti nel Registro.

 

2. Finalità

2.1  Finalità del Codice è dettare i criteri di comportamento, ispirati a correttezza, competenza e trasparenza, ai quali i Soci debbono attenersi sia verso gli altri Soci sia verso l’Associazione sia verso i terzi.

2.2  L’adesione a tali criteri è considerata funzionale per l’immagine pubblica dell’Associazione e per il migliore svolgimento della vita associativa.

2.3  Le norme del Codice si aggiungono, senza alcuna deroga né limitazione, alle norme che vincolino i Professionisti.

 

3. Interpello

3.1  Il Consiglio direttivo dell’Associazione si esprime su qualsiasi richiesta di interpretazione o applicazione del Codice gli formuli un Socio con riferimento a una specifica situazione, rispetto alla quale il Socio indichi la risposta che egli ritiene appropriata.

3.2  Le relative deliberazioni del Consiglio sono rese note ai Soci.

 


RAPPORTI FRA SOCI E VERSO L’ASSOCIAZIONE

4. Doveri generali.

4.1  I Soci mantengono fra loro e nei confronti dell’Associazione un comportamento onesto e leale, cooperando nel generale interesse per il raggiungimento delle finalità associative.

4.2  Un Socio si esprime sempre correttamente nei confronti di altri Soci e, qualora sia richiesto di esprimere giudizi su una attività professionale svolta da altro Socio, non formula alcuna critica se non dopo avere preso contatto
con tale Socio tranne quando ciò possa pregiudicare l’interesse di chi gli ha richiesto il giudizio.

4.3  I Soci non Professionisti:

4.3.1  curano l’aggiornamento costante in materia di trust qualora la loro attività li conduca e esprimere opinioni o consigli in materia di trust;

4.3.2  non esprimono opinioni e non forniscono consigli se non sono ragionevolmente sicuri di possedere la necessaria competenza, rivolgendosi a un professionista competente in caso diverso.

4.4  Un Socio informa prontamente il Presidente dell’Associazione qualora

4.4.1  sia sottoposto a procedimento penale per un reato punito con la pena della reclusione non inferiore a tre anni;

4.4.2  sia sottoposto a procedimento disciplinare

4.4.2.1  da parte dell’Ordine professionale, italiano o straniero, al quale appartenga

4.4.2.2  o di una associazione munita di codice deontologico, della quale sia socio.

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE IN GENERE

5. Dovere di competenza.

5.1  I Professionisti:

5.1.1  curano il proprio aggiornamento costante in materia di trust e la propria approfondita formazione nelle materie che trattano usualmente;

5.1.2  assicurano ai propri clienti un intervento competente e qualificato, declinando gli incarichi che sappiano di non potere svolgere con adeguata competenza ovvero ottenendo di essere affiancati da altro professionista, avente tale competenza o la competenza su specifici aspetti inerenti l’incarico.

 

6. Accettazione di incarichi professionali.

6.1  I Professionisti prima di accettare un incarico forniscono al cliente adeguate informazioni circa:

6.1.1  le attività da svolgere, la loro prevedibile durata e il loro prevedibile costo;

6.1.2  gli effetti della scelta del trust sotto l’aspetto sostanziale, processuale e tributario;

6.1.3  le eventuali criticità giuridiche e tributarie;

6.1.4  se del caso, la necessità o l’opportunità di ricorrere anche ad altri professionisti;

6.1.5  l’esistenza di conflitti di interesse rispetto a un altro cliente o l’interferenza fra l’incarico o altri incarichi, svolti o in corso di svolgimento, e non accettano l’incarico se il cliente non li liberi espressamente e per iscritto;

6.1.6  richiedono al cliente ampie informazioni circa le motivazioni e la scelta del trust;

6.1.7  adempiono le obbligazioni nascenti dalle disposizioni in tema di anti-riciclaggio alla luce delle caratteristiche del trust in genere e dello specifico trust;

6.1.8  in quanto assicurati contro la responsabilità professionale, comunicano al cliente gli estremi della polizza e l’importo della copertura assicurativa.

6.2  I Professionisti mantengono la massima riservatezza sulle informazioni così acquisite e su ogni altra informazione che venga a loro conoscenza nel corso dell’espletamento dell’incarico.

 

7. Adempimento di incarichi professionali.

7.1  Una volta accettato un incarico, il Professionista lo adempie con lealtà, diligenza e correttezza con esclusivo riguardo agli interessi alla cui tutela è preposto il trust.

 

8. Dovere di corretta informazione verso i terzi.

8.1  Un Socio può rendere nota la propria attività in materia di trust purché in maniera veritiera e documentabile.

8.2  Nel rendere nota la propria attività in materia di trust, un Socio:

8.2.1  non propone impieghi del trust che non siano conformi alla legge ovvero che ne aggirino prescrizioni o divieti ovvero che possano fare apparire l’istituto del trust come idoneo a perseguire finalità elusive di diritti di terzi tutelati dalla legge;

8.2.2  non usano espressioni ingannevoli né denigrano altri Soci;

8.2.3  se sono iscritti a un ordine professionale straniero non fanno ricorso a mezzi pubblicitari né a espressioni vietate al professionista italiano che svolga la medesima professione.

8.3  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle informazioni fornite da società o associazioni professionali delle quali un Socio sia socio, come se da lui direttamente provenienti.

 

 

ATTIVITA’ RELATIVA AGLI ATTI ISTITUTIVI DI TRUST

9. Valutazioni di indole generale.

9.1  I Professionisti sono tenuti a valutare in relazione a ciascun incarico:

9.1.1  la compatibilità delle scelte negoziali in materia di trust con l’ordinamento giuridico italiano;

9.1.2  la legittimità della scelta del trust in luogo di un negozio di diritto italiano alla luce degli interessi da tutelare;

9.1.3  la compatibilità del trust in concreto configurato

9.1.3.1  con le norme della legge straniera dalla quale esso è disciplinato;

9.1.3.2  con i limiti di applicazione della Convenzione de L’Aia del 1° luglio 1985 ai fini del riconoscimento del trust in Italia;

9.1.3.3  con le norme e i principi di ordine pubblico interno e internazionale e con le norme di applicazione necessaria.

 

10. L’atto istitutivo.

10.1  I Professionisti curano che l’atto istitutivo di trust dia opportuna contezza delle ragioni e delle finalità dell’atto al fine di rendere agevole il giudizio di meritevolezza e di assicurare una corretta interpretazione e un corretto inquadramento tributario dell’atto stesso.

10.2  Fermi gli eventuali requisiti di forma imposti dalla legge straniera che disciplina uno specifico trust, i Professionisti consigliano al cliente l’adozione della forma che meglio si presti alla tutela degli interessi del disponente e delle altre parti interessate, tenendo presente, fra l’altro:

10.2.1  la necessità che abbia il trustee di manifestarsi quale tale dinanzi a pubblici uffici o ad organi giurisdizionali;

10.2.2  l’adempimento di obblighi pubblicitari;

10.2.3  la rintracciabilità dell’atto istitutivo nel corso del tempo;

10.2.4  la riservatezza eventualmente richiesta.

10.3  I Professionisti che redigono un atto istitutivo di trust o prestino consulenza nella sua redazione e in tale atto sono nominati trustee rappresentano al cliente le disposizioni dell’atto relative alla responsabilità del trustee e ai suoi conflitti di interesse per mezzo di un apposito documento, redatto in maniera da essere inteso dallo specifico cliente, e non pervengono alla stipulazione dell’atto istitutivo se non dopo che il cliente, letto il documento in loro presenza con la possibilità di ottenere spiegazioni, lo abbia sottoscritto.

10.4  La disposizione che precede si applica anche quando i Professionisti intervengono per incarico di chi nell’atto sia nominato trustee.

 

 

ATTIVITA’ QUALE TRUSTEE O GUARDIANO

11. Accettazione dell’ufficio.

11.1  Un Socio, richiesto di accettare l’ufficio di trustee o di guardiano, è soggetto alle disposizioni degli artt. 5.1.2 e 6, opportunamente adattate.

11.2  Inoltre, prima di accettare l’ufficio:

11.2.1  verifica che il trust non sia manifestamente nullo o non riconoscibile in Italia;

11.2.2  valuta se, in seguito alla accettazione, possa trovarsi in conflitto con disposizioni del Codice;

11.2.3  adempie ogni obbligazione sancita dalla legge che disciplina in trust in relazione all’accettazione dell’ufficio di trustee o di guardiano.

 

12. Esercizio e cessazione.

12.1  Il trustee e il guardiano:

12.1.1  operano con integrità, in assenza di conflitti di interesse e in buona fede;

12.1.2  esercitano ogni potere fiduciario secondo le norme della legge che disciplina il trust.

12.2  Il trustee:

12.2.1  raccoglie e, se del caso, predispone l’adeguata documentazione per identificare i beni inclusi nel fondo in trust;

12.2.2  assume le iniziative più idonee affinché il fondo in trust sia segregato sia rispetto al proprio patrimonio sia rispetto ai fondi di altri trust del quale sia trustee;

12.2.3  tiene una contabilità ordinata e un inventario dei beni in trust e predispone, con cadenza almeno annuale, un rendiconto strutturato in modo da essere agevolmente comprensibile dai beneficiari o, nei trust per uno scopo, dal guardiano;

12.2.4  cura che ogni distribuzione di reddito e ogni assegnazione di capitale sia supportata dalla documentazione che ne assicuri la tracciabilità;

12.2.5  difende la validità degli atti di disposizione compiuti dal disponente o da altri a vantaggio del fondo in trust, ma non contesta domande che gli appaiano manifestamente fondate;

12.2.6  non aggrava il fondo in trust di spese legali o per consulenze non strettamente necessarie.

12.2.7  Il trustee e il guardiano chiedono di essere sostituiti qualora sopravvengano fatti, anche di natura personale, circostanze o vincoli che ne possano condizionare l’operato, influenzare la libertà di giudizio, porli in conflitto di interessi o fare venire meno la loro indipendenza e obiettività.

12.2.8  Il trustee e il guardiano, qualora si rendano conto di non potere proseguire nell’ufficio con la necessaria competenza, chiedono di essere affiancati da altra persona, dotata di tale competenza, e, in mancanza, chiedono di essere sostituiti.

12.3  In caso di sostituzione, comunque avvenuta, il trustee o guardiano pongono in essere ogni necessaria attività affinché il successore assuma prontamente le proprie funzioni, munito di ogni opportuna informazione, ma, al tempo stesso, assumono ogni legittima iniziativa per proteggere i propri diritti per l’attività svolta e per le responsabilità che su di essi facciano o possano fare carico nonostante la sostituzione.

 

 

SANZIONI

13. Il Consiglio direttivo, di propria iniziativa o in seguito a segnalazione ricevuta, valuta l’opportunità di dare inizio a un procedimento nei confronti di un Socio per violazione del Codice.

13.1  Qualora la valutazione abbia esito negativo, il Consiglio direttivo dispone l’archiviazione e ne dà comunicazione all’interessato e, qualora abbia agito in seguito a segnalazione, all’autore della segnalazione.

13.2  In caso diverso il Consiglio dà inizio al procedimento. Il Consiglio:

13.2.1  informa il Socio dell’avvio del procedimento, indicandone le ragioni, e gli assegna un termine non inferiore a trenta giorni per fornire qualsiasi deduzione egli ritenga, fissando altresì una data per ascoltarlo personalmente ove egli lo richieda;

13.2.2  ove lo ritenga, ascolta altre persone o chiede loro la comunicazione di documenti;

13.2.3  successivamente pronuncia, dandone comunicazione al Socio e, qualora vi sia, all’autore della segnalazione:

13.2.3.1  l’archiviazione; ovvero

13.2.3.2  l’irrogazione di una sanzione.

13.3  Le sanzioni che il Consiglio può irrogare sono:

13.3.1  l’ammonizione;

13.3.2  la sospensione dalle attività associative per non meno di tre e non più di dodici mesi;

13.3.3  l’esclusione dall’Associazione e dal Registro dei Professionisti Accreditati.

13.4  Nella pronuncia di irrogazione della sanzione, il Consiglio delibera se essa debba essere resa nota ai Soci o ai terzi in genere e, in un caso e nell’altro, con quali modalità. Questa deliberazione rimane sospesa durante il termine per la proposizione del reclamo e, qualora proposto, per tutta la durata del procedimento di reclamo.

 

14. Reclamo.

14.1  Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della pronuncia, il Socio può proporre reclamo al Collegio dei Probiviri dell’Associazione.

14.2  Il Collegio, ascoltato il reclamante, delibera sul reclamo entro 60 giorni.

14.3  Al procedimento dinanzi al Collegio si applica, con i necessari adattamenti, quanto sopra disposto circa il procedimento avanti il Consiglio.