L’atto con il quale il fideiussore, successivamente alla prestazione della garanzia e all’erogazione del credito al debitore principale, trasferisca beni immobili al trustee di un trust familiare istituito in favore dei figli è soggetto a revocatoria, essendo sufficiente, trattandosi di atto gratuito, la consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente, senza che occorra analoga consapevolezza dei beneficiari; nella specie, tale consapevolezza è stata desunta anche dalla qualità del disponente di socio e già amministratore della società debitrice principale.

Ai fini della revocatoria dell’atto di dotazione di un trust, l’eventus damni sussiste anche quando il disponente conservi ulteriori disponibilità patrimoniali, essendo sufficiente che il conferimento di beni immobili determini una variazione qualitativa del patrimonio tale da rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, in considerazione della maggiore agevolezza dell’aggressione esecutiva degli immobili rispetto ad altri cespiti.

Il trustee è parte in proprio, e non quale rappresentante del trust, nei giudizi relativi ai beni conferiti, poiché il trust non è soggetto dotato di personalità giuridica e il trustee è l’unico soggetto titolare dei rapporti con i terzi; ne consegue che il trustee che abbia resistito all’azione revocatoria assumendo una posizione contraria a quella del creditore può essere personalmente condannato alle spese di lite.