L’istituzione di un trust autodichiarato successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento è inopponibile alla pretesa erariale e non fa venir meno la legittimazione passiva del disponente-debitore; nella specie, il contribuente aveva istituito il trust dopo l’insorgenza e la notificazione delle pretese oggetto dell’intimazione di pagamento, sicché non poteva opporre la segregazione patrimoniale per sostenere che l’intimazione dovesse essere rivolta al trustee.