In materia di misure restrittive dell’Unione europea, i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust dal disponente iscritto nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 17 marzo 2014, n. 269 possono essere considerati “appartenenti” o “controllati” da tale disponente, e quindi soggetti a congelamento, purché egli mantenga un potere di fatto o di diritto idoneo a consentirgli di utilizzare, trarre vantaggio, disporre o influire su tali beni o sulle decisioni del trustee in relazione ad essi.