Il mero conferimento di beni in trust non impedisce il loro sequestro penale quando sussistano elementi presuntivi idonei a dimostrare che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente o beneficiario sia soltanto apparente e che il trust sia stato istituito a fini simulatori; nella specie, le partecipazioni societarie formalmente riconducibili a una società appartenente a un trust discrezionale sono state ritenute nella disponibilità effettiva del beneficiario sulla base di un complesso di elementi indiziari attestanti la divergenza tra l’assetto formale del trust e la situazione reale.

Presupposto essenziale dell’effetto segregativo del trust è l’effettiva perdita, da parte del disponente, della disponibilità dei beni conferiti, sicché, ove la perdita del controllo sia soltanto apparente, il trust è qualificabile come sham trust e non impedisce il sequestro dei beni formalmente attribuiti al trustee.