Deleghe in assemblea - Regolamento

Regolamento sulle deleghe in assemblea 

Il Consiglio direttivo,
          visto l'art. 12 dello statuto sociale ("Non sono ammesse deleghe da parte dei soci persone fisiche");

         visto l'art. 3 comma c) del Regolamento applicativo n. 1 del 21 giugno 2016, che estende le regole delle assemblee dell'Associazione alle assemblee degli iscritti al Registro dei trustee e dei guardiani professionali;
          considerato che gli iscritti a tale Registro sono necessariamente anche soci dell'Associazione e sono per lo più persone giuridiche;

 

ha DELIBERATO il seguente Regolamento.

 

1.     Legali rappresentanti degli enti e delle persone giuridiche (complessivamente "Enti").

L'Associazione mantiene un distinto elenco degli Enti propri soci e per ciascuno indica il o i legali rappresentanti, come comunicati e documentati dall'Ente medesimo.
È onere degli Enti di comunicare e documentare tempestivamente all'Associazione la variazioni relative ai propri legali rappresentanti.

2.     
Deleghe in assemblea.
In mancanza del proprio legale rappresentante, un Ente partecipa all'assemblea per mezzo di persona delegata dal legale rappresentante su carta intestata dell'Ente. Non sono ammessi equipollenti, ma il legale rappresentante di un Ente, presente in assemblea, può conferire delega in altro modo, consentito dal Presidente dell'assemblea. 
Una persona può essere titolare di non oltre tre deleghe qualora il numero delle persone intitolate a votare in assemblea sia superiore a cento; di non oltre due deleghe qualora tale numero sia superiore a cinquanta ma non a cento; di non oltre una in caso diverso. Per i fini del calcolo di questo limite, non sono considerate le deleghe conferite dagli Enti e a propri dipendenti o soci o amministratori privi del potere di rappresentanza.


3.      Presenza in assemblea.

Prima che una persona prenda posto in assemblea, l'Associazione la identifica quale

    1. socio

    2. legale rappresentante di un Ente

    3. delegato di un Ente.

 
4.     Persone con più deleghe.
Qualora una persona sia presente in assemblea quale delegata da più Enti ovvero quale socia e quale delegato, l'Associazione assicura che essa possa esprimere il numero di voti che le compete.

 

 

7 giugno 2017