Tribunale Reggio Emilia – 12 agosto 2014
il trust costituisce strumento idoneo a vincolare i beni di terzi al buon esito della procedura concordataria, impedendo che gli stessi possano essere distolti dal fine impresso e curando (il trustee, sotto la sorveglianza del guardiano) la loro proficua gestione a vantaggio del ceto creditorio; tuttavia, l’atto di dotazione del trust è suscettibile di revocatoria da parte dei creditori del disponente ed è evidente che l’esercizio di una simile azione potrebbe pregiudicare la fattibilità del concordato.