Giurisprudenza tributaria
L’acquisto di un bene immobile da parte del trustee, il quale sia persona fisica, può beneficiare dell’agevolazione del “prezzo-valore”, ai fini dell’imposta di registro, ex art. 1, comma 497, L. n. 266/2005, consentendo quindi di utilizzare il valore catastale come base imponibile.
L’iscrizione di ipoteca sui beni del trust dovuta a debiti erariali facenti capo al trustee è da ritenersi illegittima, in quanto la istituzione del trust comporta come effetto principale la segregazione dei beni in trust dal patrimonio del disponente, del trustee o dei beneficiari, da cui deriva l’impossibilità per tali beni di essere escussi dai creditori di tali soggetti.
L’interposizione fiscale di un trust non può fondarsi su valutazioni presuntive dell’Amministrazione finanziaria ma richiede elementi probatori concreti e univoci idonei a dimostrare la sostanziale fittizietà o simulazione dell’istituto. La presenza nel trust di alcuni c.d. “indici di interposizione” quali: (i) la coincidenza dei disponenti con la qualifica di beneficiari subordinati del reddito (ma diversi dai beneficiari finali del patrimonio), (ii) la revocabilità del trust condizionata alla possibile inadeguatezza dei beni in trust al perseguimento delle finalità del trust e (iii) la circostanza che il disponente conservi alcuni poteri di controllo o di sostituzione relativi al trust non sono di per sé circostanze sufficienti a configurare la prova dell’interposizione fiscale del trust ove l’atto costitutivo attribuisca in via esclusiva al trustee la titolarità giuridica del patrimonio oltre che poteri di gestione autonoma del fondo in trust.
In tema di accertamento IRPEF relativo agli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria la partecipazione societaria formalmente intestata a un trust non esclude l’imputazione “pro-quota” degli utili non dichiarati in capo al disponente-socio qualora questi risulti essere l’effettivo beneficiario della quota sociale ed il trust, non dotato di autonomia sostanziale nella gestione o nella percezione dei redditi ad esso riferibili, risulta solo formalmente interposto mentre il beneficiario sostanziale risulta essere il contribuente-disponente.
L’ingiunzione di pagamento dell’IMU è legittimamente notificata al trustee – quale soggetto tenuto al pagamento in quanto proprietario – e non al trust, perchè il riconoscimento del “trust” quale soggetto passivo Ires ex art. 73, comma 1 del TUIR non comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi.
È illegittimo l’avviso di accertamento per IMU notificato al trustee in proprio e non nella sua qualità di trustee del trust poichè la proprietà del bene conferito in trust rientra in un patrimonio separato rispetto a quello proprio del trustee e l’indistinta azione impositiva nei confronti di quest’ultimo lo espone a indebite coseguenze derivanti dalla non consentita commistione delle corrispondenti responsabilità patrimoniali ex art. 2740 cod. civ.
Poiché il possessore diretto di attività di natura finanziaria all’estero suscettibile di produrre redditi imponibili ovvero il soggetto che risulti esserne il titolare effettivo sono tenuti a darne indicazione nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, anche il beneficiario principale di un trust situato all’estero deve dichiarare in tale quadro le attività del trust.
Il conferimento di denaro in trust è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto non realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante una stabile attribuzione patrimoniale. L’applicazione dell’imposizione indiretta deve essere differita all’attribuzione finale dei beni al beneficiario, allorquando si verificherà un effettivo accrescimento patrimoniale di costui.
(In One Legale) Il guardiano che, sottoscritta una polizza assicurativa, alla scadenza trasferisca il capitale sul rapporto bancario del trust, beneficiario della polizza e avente quale trustee due società di diritto straniero, è obbligato a dichiarare le somme rivenienti dalla polizza nel quadro RW, in quanto è persona che, all’estero, ha avuto la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie.
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