Giurisprudenza tributaria

L’acquisto di un bene immobile da parte del trustee, il quale sia persona fisica, può beneficiare dell’agevolazione del “prezzo-valore”, ai fini dell’imposta di registro, ex art. 1, comma 497, L. n. 266/2005, consentendo quindi di utilizzare il valore catastale come base imponibile.

L’iscrizione di ipoteca sui beni del trust dovuta a debiti erariali facenti capo al trustee è da ritenersi illegittima, in quanto la istituzione del trust comporta come effetto principale la segregazione dei beni in trust dal patrimonio del disponente, del trustee o dei beneficiari, da cui deriva l’impossibilità per tali beni di essere escussi dai creditori di tali soggetti.

L’interposizione fiscale di un trust non può fondarsi su valutazioni presuntive dell’Amministrazione finanziaria ma richiede elementi probatori concreti e univoci idonei a dimostrare la sostanziale fittizietà o simulazione dell’istituto. La presenza nel trust di alcuni c.d. “indici di interposizione” quali: (i) la coincidenza dei disponenti con la qualifica di beneficiari subordinati del reddito (ma diversi dai beneficiari finali del patrimonio), (ii) la revocabilità del trust condizionata alla possibile inadeguatezza dei beni in trust al perseguimento delle finalità del trust e (iii) la circostanza che il disponente conservi alcuni poteri di controllo o di sostituzione relativi al trust non sono di per sé circostanze sufficienti a configurare la prova dell’interposizione fiscale del trust ove l’atto costitutivo attribuisca in via esclusiva al trustee la titolarità giuridica del patrimonio oltre che poteri di gestione autonoma del fondo in trust.

In tema di accertamento IRPEF relativo agli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria la partecipazione societaria formalmente intestata a un trust non esclude l’imputazione “pro-quota” degli utili non dichiarati in capo al disponente-socio qualora questi risulti essere l’effettivo beneficiario della quota sociale ed il trust, non dotato di autonomia sostanziale nella gestione o nella percezione dei redditi ad esso riferibili, risulta solo formalmente interposto mentre il beneficiario sostanziale risulta essere il contribuente-disponente.

La mera intestazione di beni a un trust autodichiarato consente l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale, ove non sia dimostrato che tali beni rappresentano l’intero patrimonio del debitore, poiché tale tipologia di trust non comporta un effettivo spossessamento del disponente.
Il trust autodichiarato, nel quale il disponente coincide con il trustee e mantiene il controllo effettivo sulla gestione dei beni è fiscalmente inopponibile all’Amministrazione finanziaria, con conseguente imputazione diretta dei redditi al disponente stesso. Anche se valido sotto il profilo civilistico, un trust privo di effettiva autonomia gestionale non rileva ai fini tributari e ne consegue che i redditi imputati al trust vengono riferiti al disponente.
Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica ma un mero insieme di beni formalmente intestati al trustee e destinati ad un fine determinato, pertanto è illegittimo ogni atto impositivo notificato nei confronti del trust in persona del trustee dovendo al contrario tali atti essere notificati al trustee, essendo quest’ultimo l’unico legittimato nei rapporti con i terzi (Conforme a Cass. 2043/2017 e 2894/2020).
Poiché il trust non è titolare di diritti né può essere considerato soggetto passivo di imposta, è il trustee a dover rispondere delle obbligazioni tributarie relative ai beni in trust; ne consegue che il trustee deve altresì rispondere per il mancato versamento dell’IMU e per le relative sanzioni.
Non è dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni nel caso del trasferimento gratuito di un immobile dal mandante al mandatario senza rappresentanza affinché quest’ultimo lo venda.
In tema di agevolazione ‘prima casa’, il conferimento di beni in trust, non configurando un trasferimento effettivo di ricchezza, non comporta un atto di disposizione in senso proprio, con la conseguenza che il disponente, che conferisce in trust un immobile, non decade dal regime agevolato, anche se il conferimento si realizzi nel decorso dei cinque anni dall’acquisto.

L’ingiunzione di pagamento dell’IMU è legittimamente notificata al trustee – quale soggetto tenuto al pagamento in quanto proprietario – e non al trust, perchè il riconoscimento del “trust” quale soggetto passivo Ires ex art. 73, comma 1 del TUIR non comporta una sua capacità generalizzata ad essere soggetto passivo anche di altri tributi.

È illegittimo l’avviso di accertamento per IMU notificato al trustee in proprio e non nella sua qualità di trustee del trust poichè la proprietà del bene conferito in trust rientra in un patrimonio separato rispetto a quello proprio del trustee e l’indistinta azione impositiva nei confronti di quest’ultimo lo espone a indebite coseguenze derivanti dalla non consentita commistione delle corrispondenti responsabilità patrimoniali ex art. 2740 cod. civ.

Il difetto di personalità giuridica in capo al trust impedisce la titolarità di diritti reali in capo allo stesso, di talché la soggettività tributaria in materia di Imu per i beni conferiti in un trust traslativo va ricondotta al trustee, facendo salvo il principio della segregazione patrimoniale che impedisce l’aggressione dei beni in trust da parte dei creditori personali del trustee.
È illegittimo l’avviso di accertamento IMU notificato al trustee in proprio, giacché la proprietà del bene conferito in trust rientra in un patrimonio separato rispetto a quello del trustee.

Poiché il possessore diretto di attività di natura finanziaria all’estero suscettibile di produrre redditi imponibili ovvero il soggetto che risulti esserne il titolare effettivo sono tenuti a darne indicazione nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, anche il beneficiario principale di un trust situato all’estero deve dichiarare in tale quadro le attività del trust.

Al trustee non spetta la soggettività passiva ai fini IMU, in quanto egli esercita i poteri di gestione dei beni nell’interesse altrui. La capacità contributiva relativamente al cespite immobiliare posseduto è riferibile direttamente al trust.
Qualora una società di diritto portoghese confluita in trust abbia deliberato la distribuzione degli utili, la mera constatazione che il ricorrente-azionista sia figurato in esso talvolta come beneficiario o trustee, non basta per ritenere il trust fiscalmente interposto allo scopo di consentire la tassazione degli utili in capo al trust piuttosto che al ricorrente. Infatti, in difetto di ulteriori riscontri, elementi quali l’avvicendamento di vari soggetti nelle posizioni di trustee e di guardiano nonché la strutturazione dei poteri riservati al trustee come pure al guardiano non valgono ad integrare presunzioni gravi, precise e concordanti capaci di dimostrare l’ingerenza del ricorrente. Nemmeno può ritenersi sussistente alcun meccanismo interpositivo qualora nel periodo d’imposta il trust fosse residente in Italia e qui sia il ricorrente che il trust siano stati assoggettati a tassazione.
Gli avvisi di accertamento per IRPEF ed eventuale addizionale regionale o comunale sono correttamente emessi a carico del soggetto beneficiario passivo del Trust, poiché, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR, il reddito conseguito dal trust deve essere imputato ai beneficiari in proporzione alla quota individuata nell’atto di istituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali.
Ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, la base imponibile degli atti di cessione di beni a trust che non svolgono attività commerciale è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto. Infatti, essendo il trust privo di personalità giuridica, essa costituisce una cessione tra persone fisiche.
La notificazione della cartella di pagamento effettuata nei confronti del trust è nulla, essendo irrilevante che l’atto di riscossione sia stato ricevuto personalmente dal trustee.

Il conferimento di denaro in trust è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto non realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante una stabile attribuzione patrimoniale. L’applicazione dell’imposizione indiretta deve essere differita all’attribuzione finale dei beni al beneficiario, allorquando si verificherà un effettivo accrescimento patrimoniale di costui.

(in One Legale) Il trustee è il soggetto passivo della TASI relativa agli immobili inclusi nel fondo in trust, ma questa tassa non può richiesta al trustee se a versarla sono sempre stati i disponenti e il Comune che la richiede non dimostra che nell’atto istitutivo è escluso che l’onere delle imposte locali gravi sui disponenti.
(in Leggi d’Italia) I disponenti i quali, prima del decorso del quinquennio dall’acquisto, conferiscano in trust la nuda proprietà dell’immobile relativamente al quale hanno goduto delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa non decadono da dette agevolazioni, in quanto il conferimento in trust, non comportando un atto dispositivo in senso proprio, non integra il presupposto di “atto traslativo” rilevante ai fini della declaratoria di decadenza.
Il conferimento di immobili in un trust familiare sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in quanto è meramente attuativo degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione. Il trasferimento imponibile con le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale è ravvisabile solo nell’attribuzione finale del bene al beneficiario.
Il trust opaco nel quale i due soci di una s.n.c. hanno conferito l’attività commerciale (bar e ristorazione) esercitata dalla s.n.c., per poi sciogliere la società l’anno dopo, non può essere ritenuto fiscalmente inesistente per essere i disponenti beneficiari del trust e uno di essi trustee e tenuto conto che, anche se a mezzo dell’istituzione del trust si sia in concreto realizzato un risparmio di imposta, la scelta di operare secondo schemi giuridici leciti rientra nella libera discrezionalità dell’imprenditore.

(In One Legale) Il guardiano che, sottoscritta una polizza assicurativa, alla scadenza trasferisca il capitale sul rapporto bancario del trust, beneficiario della polizza e avente quale trustee due società di diritto straniero, è obbligato a dichiarare le somme rivenienti dalla polizza nel quadro RW, in quanto è persona che, all’estero, ha avuto la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie.