15-07-2024Corte Suprema di Cassazione, V sez. civ. ordinanza n. 17232 – 21 giugno 2024 
L’atto di conferimento di beni in trust è soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene sia all'imposta di registro, che alle imposte ipotecaria e catastale. Infatti, il conferimento non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarli ed a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro trasferimento ai beneficiari del trust.
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12-07-2024Tribunale Foggia - 20 maggio 2024
L’accoglimento dell’azione revocatoria di cui all’art. 2909 cod. civ. esercitata nei confronti dell’atto istitutivo di un trust determina anche l’inefficacia dell’atto dispositivo con cui i beni vengono intestati al trustee.
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12-07-2024Corte Giustizia Tributaria I grado Roma - 29 dicembre 2023
L’atto di acquisto di un immobile effettuato da un trustee persona fisica che agisca al di fuori dell’esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali, con il fine di destinare l’immobile al trust, è assimilabile all’acquisto da parte di una persona fisica, a causa dell’assenza di soggettività giuridica del trust, con la conseguenza che ad esso risulta applicabile il criterio del “prezzo valore” di cui all’art. 1, comma 497, L. 23 dicembre 2005, n. 266 al fine della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro.
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12-07-2024Corte Giustizia Tributaria I grado Firenze - 22 novembre 2022
All’acquisto di bene immobile posto in essere dal trustee persone fisica si applica il regime fiscale del prezzo-valore (art. 1, comma 479, L. 23 dicembre 2005, n. 266,) perché il trust non è fornito di personalità giuridica né di autonoma soggettività.
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11-07-2024Corte Suprema di Cassazione, I sez. civ. ordinanza n. 16662 – 14 giugno 2024 

L’azione di rivendicazione che ha ad oggetto la restituzione di quanto conferito in trust e che è ammessa, ai sensi dell’art. 11, lett. d) della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, qualora il trustee in violazione dei propri obblighi abbia confuso i beni del trust con i propri, differisce dall’azione risarcitoria sia nel petitum sia nella causa petendi.

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09-07-2024Tribunale Milano - 4 giugno 2024
È sulla base delle specifiche disposizioni dell’atto istitutivo che si deve ritenere fondata la domanda dei ricorrenti di ordinare al trustee la presentazione del rendiconto della gestione trust, da questi mai presentato sin dalla sua nomina quale trustee del trust . Il giudice può disporre ex art. 614-bis il pagamento da parte del trustee di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza.
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09-07-2024Tribunale Lecce - 22 maggio 2024
Deve essere accolta l’azione revocatoria proposta contro il vincolo in trust di tutti i beni di un medico successivamente a un intervento chirurgico del cui esito la paziente si era lamentata, lasciando intendere di voler agire per il risarcimento del danno sebbene la domanda di mediazione propedeutica all’azione risarcitoria sia stata istituita alcuni mesi dopo il conferimento di beni.
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04-07-2024Corte d’Appello Catania – 31 maggio 2024

Il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi. Di tal che, in caso di conferimento di beni di una società poi dichiarata fallita in un trust auto liquidatorio precedentemente istituito ed estinto successivamente al fallimento, il trust non è suscettibile di operare come centro autonomo di rapporti giuridici.

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04-07-2024Corte Appello Napoli – 7 giugno 2024 
In tema di azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nel giudizio promosso da un creditore del soggetto che ha conferito il proprio patrimonio immobiliare in un trust è ammissibile l’intervento di terzo ex art. 105, comma 2 cod. proc. civ., proposto prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, da parte del fideiussore per scoperto di conto corrente intestato al medesimo soggetto che ha conferito il proprio patrimonio in trust. Tuttavia chi interviene nel giudizio dovrà accettare lo stato del processo in relazione alle medesime preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie, con la conseguenza che, qualora dette preclusioni fossero già maturate nei confronti delle altre parti, non saranno ammissibili nuove prove costituende o documentali richieste o prodotte da parte del terzo interveniente.
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26-06-2024Corte d’Appello Salerno – 4 giugno 2024
La istituzione di un secondo trust con la finalità dichiarata di tutelare le banche creditrici non preclude la pronuncia di inefficacia, a seguito di azione revocatoria, di un trust la cui finalità dichiarata sia quella di assicurare un adeguato mantenimento e tenore di vita al figlio minore dei disponenti in quanto, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. Il debitore ha l’onere di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore
Sussistono seri dubbi sulla disponibilità e sulla stessa attuale proprietà in capo uno dei due disponenti del patrimonio residuo in un caso in cui in un trust che si dichiari istituito a favore dei creditori il guardiano sia un soggetto dichiarato fallito insieme all’altro disponente con il quale aveva una società di fatto, la durata del trust sia breve, l’atto istitutivo del trust preveda la restituzione ai disponenti dei beni al termine della durata del trust e i beni vincolati in trust (già ipotecati a favore delle banche creditrici anteriormente all’atto istitutivo di trust) abbiano un valore inferiore rispetto al credito azionato dai creditori in revocatoria.
Può essere dichiarata l’inefficacia relativa dell’atto istitutivo del trust limitatamente ai beni sottoposti a vincolo da uno dei disponenti. [La massima è giuridicamente errata nella parte in cui afferma l’inefficacia parziale di un atto istitutivo invece di riferirsi agli atti dispositivi, N.d.R.] 
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24-06-2024Corte d’Appello Bari – 3 giugno 2024
La sentenza che accoglie l’azione revocatoria proposta esclusivamente avverso l’atto istitutivo del trust non è viziata da ultrapetizione qualora l’atto di conferimento sia contenuto nello stesso atto istitutivo. Del resto, la declaratoria di inefficacia dell'atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un'azione revocatoria, comporta anche l’inefficacia dell’atto dispositivo.  
I beneficiari di un trust familiare discrezionale non sono litisconsorti necessari nel giudizio di revocatoria instaurato contro l’atto istitutivo in quanto vantano una posizione di mera aspettativa rispetto ai beni in trust priva di qualsiasi connotato di realità o attualità.  
Il trust familiare, ancorché istituito in esecuzione degli accordi trasfusi nella sentenza di divorzio, non rappresenta né un atto doveroso né un atto a titolo oneroso avuto riguardo alle condizioni previste dal codice in tema di azione revocatoria. 
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24-06-2024Corte d’Appello Roma - 31 maggio 2024
L’azione revocatoria proposta contro l’atto istitutivo di un trust e i relativi atti di dotazione deve essere rigettata per mancanza di un presupposto essenziale qualora, nelle more del giudizio revocatorio, passi in giudicato la pronuncia che accerta tra le stesse parti l’inesistenza del credito.
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24-06-2024Corte d’Appello Ancona - 27 maggio 2024
Il creditore che subisca la diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, che abbia segregato il proprio patrimonio in un trust autodichiarato, può agire mediante l’azione revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia del trust. Difatti, la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, anche qualora il danno non sia attuale, ma si profili soltanto un pericolo di danno, è sufficiente a determinare l’eventus damni dell’azione revocatoria. La sola segregazione del patrimonio di un soggetto in trust legittima l’azione revocatoria dei suoi creditori perché la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, anche qualora un danno non sia attuale, ma si profili soltanto un pericolo di danno, è sufficiente a determinare l’eventus damni.
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24-06-2024Corte d’Appello Venezia - 23 maggio 2024
Il disconoscimento in giudizio della sottoscrizione apposta in calce all’atto istitutivo di trust priva il documento di efficacia probatoria, qualora la parte che lo abbia prodotto nel promuovere il giudizio di verificazione ometta di produrre o proporre i mezzi di prova utili ed indicare scritture di comparazione, a nulla rilevando la mancata proposizione della querela di falso ad opera della controparte e non importando un’inversione dell’onere della prova la previa promozione di un giudizio di accertamento negativo della validità del trust da parte della controparte medesima. Un trust non provato per iscritto affidato a un trustee residente in Italia ed avente ad oggetto un immobile sito a Londra è soggetto alla legge quella italiana, individuata ai sensi dell’art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, cui rinvia l’art. 57, L. 31 maggio 1995, n. 218, vertendosi in materia di obbligazioni contrattuali ed essendo la parte in ipotesi tenuta all’obbligo di trasferire il bene residente in Italia. Non può ritenersi esistente un resulting trust in caso di difetto della prova che il trasferimento dell’immobile conferito nel trust sia avvenuto a titolo fiduciario.
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24-06-2024Tribunale Monza - 30 maggio 2024
Ove le parti abbiano convenuto nell’atto istitutivo la competenza territoriale di un’autorità giudiziaria a dirimere le controversie relative a un trust, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale ed è quindi fondata l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale del diverso giudice adito.
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