Il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi. Di tal che, in caso di conferimento di beni di una società poi dichiarata fallita in un trust auto liquidatorio precedentemente istituito ed estinto successivamente al fallimento, il trust non è suscettibile di operare come centro autonomo di rapporti giuridici.
Il trust autodichiarato e autodestinato istituito dall’amministratore di fatto di una società, poi fallita, può essere dichiarato inefficace, previo accertamento dei requisiti di cui all’art. 2901 cod. civ.. Per contro non può, su richiesta del creditore procedente in revocatoria, essere dichiarato nullo nè per violazione dell’art. 2740 cod. civ., nè per illiceità dei motivi, nè, infine, per assenza di trasferimento di beni ad un terzo.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, n. 6838 – 9 aprile 2024
Nel Regolamento attuativo della direttiva unionale la comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva di un trust al Registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini di cui al decreto 11 marzo 2022, n, 55, non rivela alcun dato da cui possa risultare un rapporto di adozione, né svela informazioni che possano consentire di risalire alla identità di un minore o dei suoi genitori. La mancanza di controlli sui singoli accessi ai dati al Registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini da parte dei 'soggetti obbligati' non viola alcuna normativa primaria o comunitaria. La limitazione della deroga all’accesso al Registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini ai soli soggetti legittimati non è in contrasto con l’art. 31, par. 7, della Direttiva 2015/849 che non pone vincoli agli Stati membri in proposito. L’art. 7 del Regolamento di cui al decreto 11 marzo 2022, n, 55, che ha previsto che in presenza di “circostanze eccezionali” l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva possa essere escluso, senza però definire quali siano tali circostanze eccezionali, non è in contrasto con la direttiva 2015/849, la quale già individua un elenco di fattispecie specifiche.
È disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla richiesta di annullamento dei provvedimenti, che dichiarano il congelamento di un’imbarcazione, di proprietà di una società estera, il cui capitale sociale sia conferito in un trust discrezionale irrevocabile, il cui beneficiario sia inserito nell’elenco, di cui all’art. 2 Reg. UE 269/2014, dei soggetti colpiti da misure restrittive per azioni che compromettano la sovranità dell’Ucraina. La questione posta dal Tribunale concerne la classificazione dei beni conferiti nel trust come appartenenti o controllati dal beneficiario, anche in presenza di una clausola, che vieta qualsiasi fruizione e disposizione di beni finché il beneficiario sia inserito nell’Allegato I del citato Regolamento.
Il sole 24 ore - mercoledì 29 maggio 2024
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