L’azione di rivendicazione che ha ad oggetto la restituzione di quanto conferito in trust e che è ammessa, ai sensi dell’art. 11, lett. d) della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, qualora il trustee in violazione dei propri obblighi abbia confuso i beni del trust con i propri, differisce dall’azione risarcitoria sia nel petitum sia nella causa petendi.
Il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece il trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi. Di tal che, in caso di conferimento di beni di una società poi dichiarata fallita in un trust auto liquidatorio precedentemente istituito ed estinto successivamente al fallimento, il trust non è suscettibile di operare come centro autonomo di rapporti giuridici.
Il sole 24 ore - mercoledì 29 maggio 2024
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