X CONGRESSO NAZIONALE
FIRENZE, 21-22 NOVEMBRE 2025
GIORNATA SPECIALISTICA
FIRENZE, 23 NOVEMBRE 2025
Quest’anno la città di Firenze ospiterà il nostro prossimo Congresso Nazionale, che si terrà nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 novembre 2025 presso l'Auditorium Al Duomo di Via dé Cerretani 54/R, che si trova a circa 600 metri dalla stazione di Santa Maria Novella.
Venerdì mattina il Congresso avrà inizio alle ore 10:30 preceduto da un caffè di benvenuto. Si concluderà sabato 22 novembre alle ore 18:00/18:30 circa.
Due giornate di aggiornamento, in cui relatori di alto profilo ed esperti in diritto del trust, si alterneranno in un clima di confronto e di arricchimento professionale.
E ancora, la mattina di domenica 23 novembre 2025 si terrà una mezza giornata di specializzazione per i Professionisti accreditati e i Trustee e Guardiani Professionali, curata dal Prof. Maurizio Lupoi. Avrà inizio alle ore 9:00 e terminerà alle ore 12:00 circa.
I Professionisti accreditati potranno partecipare gratuitamente a questa domenica di aggiornamento.
Coloro che fanno parte del Registro dei Trustee e Guardiani Professionali, che si sono iscritti al Congresso, possono parteciparvi gratuitamente.
Chiunque lo desideri, potrà altresì partecipare corrispondendo la relativa quota.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Sono stati presi accordi con alcuni alberghi posti nelle vicinanze della sede congressuale.
Hotel Centrale**** Via dei Conti, 3 - 50123 Firenze.
Inviare la richiesta all'attenzione di Sara all'indirizzo info@hotelcentralefirenze.it precisando Congresso Il trust in Italia, 21-23 novembre 2025
Hotel L’Orologio**** Piazza Santa Maria Novella, 24 50123 Firenze Hotel Santa Maria Novella**** Piazza Santa Maria Novella, 1 50123 Firenze.
Gli spazi sono bloccati fino a 90 gg. prima dell’arrivo, allo scadere dipenderà dalla disponibilità alberghiera. Inviare la richiesta all’attenzione di Annacarla all'indirizzo booking@wtbhotels.com precisando Congresso Il trust in Italia, 21-23 novembre 2025
Hotel Cerretani**** Via Cerretani, 68 50123 Firenze.
Sconto 15% sulle tariffe on-line e su disponibilità. Le richieste di prenotazione andranno inviate all'indirizzo Cristina.Noro@accor.com specificando nell’oggetto o nel corpo del messaggio il codice "TRUSTIN-15”. L’offerta è valida fino al 20/10/2025
Come è noto Firenze, anche nel periodo del nostro congresso, rappresenta una meta turistica molto ambita. Consigliamo vivamente di attivarsi con anticipo per la propria prenotazione alberghiera.
SPONSORIZZAZIONI E EROGAZIONI LIBERALI
In presenza di più coobbligati in solido, la valutazione dell’esistenza dell’eventus damni e della consapevolezza, nel debitore, di recare pregiudizio alle ragioni del creditore, deve essere operata tenendo conto del momento del compimento dell’atto di disposizione nonché di ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati.
Il vincolo di destinazione apposto sui beni di due coniugi nell’interesse della figlia minore affetta da disabilità è opponibile al soggetto il cui credito sia estraneo alla finalità del vincolo.
E’ da ritenere fittiziamente interposto il trust estero istituito da un soggetto italiano quando ogni bene sia rimasto nelle mani del disponente e il trustee non sia neanche titolare di alcun conto bancario.
Il beneficiario di un trust, essendo titolare di una mera aspettativa giuridicamente tutelata e non di diritto soggettivo di credito, è privo della legittimazione attiva necessaria all’esercizio dell’azione risarcitoria diretta contro il trustee, potendo solo esperire rimedi conservativi a tutela del patrimonio segregato in trust.
La condotta del fideiussore della banca che alieni i propri beni immobili al trust famigliare istituito dalla madre (di cui egli stesso è beneficiario e il fratello è guardiano) ottenendo in cambio l’accollo di gran parte dei mutui gravanti su tali beni integra entrambe gli elementi idonei all'accoglimento dell’azione revocatoria perché, con riguardo al consilium fraudis, rende più difficoltosa l'escussione e con riguardo all'eventus damni il trust famigliare va considerato alla stregua di uno stretto congiunto.
A seguito dell’insolvenza del datore di lavoro per mancato pagamento del TFR, il lavoratore può: 1) esperire azione revocatoria avverso il trust istituito precedentemente all’insorgenza del credito dal datore di lavoro ma entro i 5 anni successivi alla istituzione dello stesso; oppure 2) pignorare, ai sensi dell’art. 2929-bis cod. civ., i beni in trust qualora sussistano contestualmente (a) la costituzione del vincolo di indisponibilità a titolo gratuito e in epoca successiva al sorgere del credito, e (b) la trascrizione del pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto istitutivo del trust.
In una controversia tra fratelli, la richiesta di ripetizione di una somma versata da uno di essi per estinguere i debiti fiscali del padre defunto verso l’amministrazione statunitense non può essere rivolta al fratello beneficiario di un trust istituito dal padre, ma deve essere indirizzata al trustee, unico soggetto legittimato a resistere in giudizio in ragione delle obbligazioni derivanti, in capo a quest’ultimo, dall’istituzione del trust.
È da considerare meramente fittizio il trust detentore di quote di partecipazione, il quale non sia titolare di un conto corrente bancario.
In tema di accertamento IRPEF relativo agli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria la partecipazione societaria formalmente intestata a un trust non esclude l’imputazione “pro-quota” degli utili non dichiarati in capo al disponente-socio qualora questi risulti essere l’effettivo beneficiario della quota sociale ed il trust, non dotato di autonomia sostanziale nella gestione o nella percezione dei redditi ad esso riferibili, risulta solo formalmente interposto mentre il beneficiario sostanziale risulta essere il contribuente-disponente.
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