X CONGRESSO NAZIONALE
FIRENZE, 21-22 NOVEMBRE 2025

GIORNATA SPECIALISTICA
FIRENZE, 23 NOVEMBRE 2025

Quest’anno la città di Firenze ospiterà il nostro prossimo Congresso Nazionale, che si terrà nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 novembre 2025 presso l'Auditorium Al Duomo di Via dé Cerretani 54/R, che si trova a circa 600 metri dalla stazione di Santa Maria Novella.

Venerdì mattina il Congresso avrà inizio alle ore 10:30 preceduto da un caffè di benvenuto.
 Si concluderà sabato 22 novembre alle ore 18:00/18:30 circa.

Due giornate di aggiornamento, in cui relatori di alto profilo ed esperti in diritto del trust, si alterneranno in un clima di confronto e di arricchimento professionale.

E ancora, la mattina di domenica 23 novembre 2025 si terrà una mezza giornata di specializzazione per i Professionisti accreditati e i Trustee e Guardiani Professionali, curata dal Prof. Maurizio Lupoi. Avrà inizio alle ore 9:00 e terminerà alle ore 12:00 circa.

I Professionisti accreditati potranno partecipare gratuitamente a questa domenica di aggiornamento.

Coloro che fanno parte del Registro dei Trustee e Guardiani Professionali, che si sono iscritti al Congresso, possono parteciparvi gratuitamente.

Chiunque lo desideri, potrà altresì partecipare corrispondendo la relativa quota.
 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE

Sono stati presi accordi con alcuni alberghi posti nelle vicinanze della sede congressuale.

Hotel Centrale**** Via dei Conti, 3 - 50123 Firenze.
Inviare la richiesta all'attenzione di Sara all'indirizzo info@hotelcentralefirenze.it precisando Congresso Il trust in Italia, 21-23 novembre 2025

Hotel L’Orologio**** Piazza Santa Maria Novella, 24 50123 Firenze Hotel Santa Maria Novella**** Piazza Santa Maria Novella, 1 50123 Firenze. 

Gli spazi sono bloccati fino a 90 gg. prima dell’arrivo, allo scadere dipenderà dalla disponibilità alberghiera. Inviare la richiesta all’attenzione di Annacarla all'indirizzo booking@wtbhotels.com  precisando Congresso Il trust in Italia, 21-23 novembre 2025

Hotel Cerretani**** Via Cerretani, 68 50123 Firenze.
Sconto 15% sulle tariffe on-line e su disponibilità. Le richieste di prenotazione andranno inviate all'indirizzo Cristina.Noro@accor.com specificando nell’oggetto o nel corpo del messaggio il codice  "TRUSTIN-15”. L’offerta è valida fino al 20/10/2025

Come è noto Firenze, anche nel periodo del nostro congresso, rappresenta una meta turistica molto ambita. Consigliamo vivamente di attivarsi con anticipo per la propria prenotazione alberghiera.


SPONSORIZZAZIONI E EROGAZIONI LIBERALI

Chiunque interessato ad erogare un proprio contributo economico da destinare al Congresso Nazionale può inviare una mail all'Avv. Gabriella La Torre all'indirizzo: segretario.generale@il-trust-in-italia.it
Le offerte di sponsorizzazione vanno inviate per mail entro il 15 settembre 2025, alla segreteria dell’Associazione all’indirizzo: info@il-trust-in-Italia.it

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16-05-2025Tribunale Potenza n. 558 - 20 marzo 2025

In presenza di più coobbligati in solido, la valutazione dell’esistenza dell’eventus damni e della consapevolezza, nel debitore, di recare pregiudizio alle ragioni del creditore, deve essere operata tenendo conto del momento del compimento dell’atto di disposizione nonché di ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati. 

 

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16-05-2025Tribunale Reggio Calabria n. 468 - 20 marzo 2025

Il vincolo di destinazione apposto sui beni di due coniugi nell’interesse della figlia minore affetta da disabilità è opponibile al soggetto il cui credito sia estraneo alla finalità del vincolo.

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16-05-2025Corte Giustizia Tributaria II grado Toscana, n. 24 – 10 gennaio 2025

E’ da ritenere fittiziamente interposto il trust estero istituito da un soggetto italiano quando ogni bene sia rimasto nelle mani del disponente e il trustee non sia neanche titolare di alcun conto bancario.

 

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06-05-2025Corte d’Appello Venezia, sentenza n. 842 - 29 marzo 2025

Il beneficiario di un trust, essendo titolare di una mera aspettativa giuridicamente tutelata e non di diritto soggettivo di credito, è privo della legittimazione attiva necessaria all’esercizio dell’azione risarcitoria diretta contro il trustee, potendo solo esperire rimedi conservativi a tutela del patrimonio segregato in trust.

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06-05-2025Tribunale Trapani, ordinanza 29 marzo 2025
L'immotivato rifiuto della banca di perfezionare un contratto conto corrente con un trustee può legittimare il rimedio risarcitorio per violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale, ma non la costituzione del rapporto su ordine giudiziale.
Una banca non è soggetta all'obbligo di contrarre l’apertura di conti correnti e, anzi, tale obbligo è escluso dal principio costituzionale di libertà economica, dall’art. 2597 cod. civ.
Un trustee non necessita di un conto bancario dedicato per attuare la segregazione patrimoniale.
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06-05-2025Tribunale Modena n. 376 - 26 marzo 2025

La condotta del fideiussore della banca che alieni i propri beni immobili al trust famigliare istituito dalla madre (di cui egli stesso è beneficiario e il fratello è guardiano) ottenendo in cambio l’accollo di gran parte dei mutui gravanti su tali beni integra entrambe gli elementi idonei all'accoglimento dell’azione revocatoria perché, con riguardo al consilium fraudis, rende più difficoltosa l'escussione e con riguardo all'eventus damni  il trust famigliare va considerato alla stregua di  uno stretto congiunto.

 

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06-05-2025Tribunale Milano, decreto 25 marzo 2025
Ove la comune volontà di due fratelli, diretta alla istituzione di un trust, non sia attuabile, per l'intervenuta incapacità di uno di essi, e l'altro vi provveda per atto unilaterale inter vivos, la disposizione testamentaria del fratello incapace, diretta alla istituzione del medesimo trust, al quale devolvere il patrimonio ereditario, è destinata a restare priva di effetti e i beni ereditari vanno devoluti al trust istituito dal fratello, che ha attuato la comune volontà.
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06-05-2025Corte d’Appello Catanzaro n. 395 - 24 marzo 2025

A seguito dell’insolvenza del datore di lavoro per mancato pagamento del TFR, il lavoratore può: 1) esperire azione revocatoria avverso il trust istituito precedentemente all’insorgenza del credito dal datore di lavoro ma entro i 5 anni successivi alla istituzione dello stesso; oppure 2) pignorare, ai sensi dell’art. 2929-bis cod. civ., i beni in trust qualora sussistano contestualmente (a) la costituzione del vincolo di indisponibilità a titolo gratuito e in epoca successiva al sorgere del credito, e (b) la trascrizione del pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto istitutivo del trust.

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06-05-2025Tribunale Messina n. 547 - 21 marzo 2025

In una controversia tra fratelli, la richiesta di ripetizione di una somma versata da uno di essi per estinguere i debiti fiscali del padre defunto verso l’amministrazione statunitense non può essere rivolta al fratello beneficiario di un trust istituito dal padre, ma deve essere indirizzata al trustee, unico soggetto legittimato a resistere in giudizio in ragione delle obbligazioni derivanti, in capo a quest’ultimo, dall’istituzione del trust. 

 

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05-05-2025Corte Giustizia Tributaria II grado Veneto, n. 41 – 28 gennaio 2025
Defunto il disponente dopo avere istituito un trust quale erede, non è dovuta l’imposta sulle successioni in quanto gli atti istitutivi del trust non attribuiscono definitivamente beni né al trustee, qualificato solo come gestore, né ai beneficiari, che saranno eredi solo al momento della cessazione del trust. 
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05-05-2025Corte Giustizia Tributaria II grado Toscana, n. 33 – 16 gennaio 2025
Risulta illegittima l’imposta proporzionale di registro sull’acquisto di immobile da parte del trustee per conto del trust, in quanto, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità, è integrato il requisito soggettivo per beneficiare della agevolazione nella determinazione della base imponibile cd. del ‘prezzo valore’ non avendo il trust personalità giuridica e autonomia soggettiva.
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05-05-2025Corte Giustizia Tributaria II grado Toscana, n. 22 – 10 gennaio 2025

È da considerare meramente fittizio il trust detentore di quote di partecipazione, il quale non sia titolare di un conto corrente bancario.

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05-05-2025Corte Giustizia Tributaria I grado Bari, n. 13 – 3 gennaio 2025
L’iscrizione di ipoteca sui beni del trust dovuta a debiti erariali facenti capo al trustee è da ritenersi illegittima, in quanto la istituzione del trust comporta come effetto principale la segregazione dei beni in trust dal patrimonio del disponente, del trustee o dei beneficiari, da cui deriva l’impossibilità per tali beni di essere escussi dai creditori di tali soggetti.
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05-05-2025Corte Giustizia Tributaria I grado Firenze, n. 620 – 5 dicembre 2024
L’interposizione fiscale di un trust non può fondarsi su valutazioni presuntive dell’Amministrazione finanziaria ma richiede elementi probatori concreti e univoci idonei a dimostrare la sostanziale fittizietà o simulazione dell’istituto. La presenza nel trust di alcuni c.d. “indici di interposizione” quali: (i) la coincidenza dei disponenti con la qualifica di beneficiari subordinati del reddito (ma diversi dai beneficiari finali del patrimonio), (ii) la revocabilità del trust condizionata alla possibile inadeguatezza dei beni in trust al perseguimento delle finalità del trust e (iii) la circostanza che il disponente conservi alcuni poteri di controllo o di sostituzione relativi al trust non sono di per sé circostanze sufficienti a configurare la prova dell’interposizione fiscale del trust ove l’atto costitutivo attribuisca in via esclusiva al trustee la titolarità giuridica del patrimonio oltre che poteri di gestione autonoma del fondo in trust.
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05-05-2025Corte Giustizia Tributaria I grado Benevento, n. 1385 – 12 novembre 2024

In tema di accertamento IRPEF relativo agli utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria la partecipazione societaria formalmente intestata a un trust non esclude l’imputazione “pro-quota” degli utili non dichiarati in capo al disponente-socio qualora questi risulti essere l’effettivo beneficiario della quota sociale ed il trust, non dotato di autonomia sostanziale nella gestione o nella percezione dei redditi ad esso riferibili, risulta solo formalmente interposto mentre il beneficiario sostanziale risulta essere il contribuente-disponente.

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